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Le relazioni per la sostenibilità del turismo: evidenze nelle città Unesco di Ragusa, Modica e Scicli

di Maria Velardita
Università per Stranieri di Siena
Facoltà di Lingua e Cultura Italiana
Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Cultura in Ambito Turistico - Imprenditoriali

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Daniela Argento
Correlatore: Chiar.mo Prof. Massimiliano Tabusi
Tesi di laurea di: Maria Velardita

3.3.1 - Competenze statali e regionali in materia di turismo

La disciplina del turismo spetta autonomamente, ma nel rispetto delle leggi costituzionali, alle singole regioni ed ai rispettivi enti locali, ai quali sono stati trasferiti tutti i poteri in materia turistica, dopo l'abrogazione del Ministero del turismo attraverso il referendum del 1993. In particolare, spettano alle regioni, in riferimento agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", tutte le funzioni amministrative statali inerenti alla materia “turismo ed industria alberghiera" che concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

Secondo l'art. 44 dello stesso decreto, invece, rimangono di competenza statale:

a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri […], sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria […];
b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

Con la nuova legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, la Sicilia ha un nuovo quadro normativo ricco di opportunità ed innovazioni. Innanzitutto, all'art. 1 si dichiara che la Regione siciliana attribuisce un ruolo primario e centrale al turismo per lo sviluppo sostenibile economico ed occupazionale del territorio e per la crescita sociale e culturale della collettività, tenuto conto della diffusa potenzialità turistica della Sicilia. Indirizza e coordina la programmazione economica, la pianificazione territoriale e quella relativa agli interventi infrastrutturali, sia specificatamente turistici che funzionali al miglioramento della fruibilità turistica del territorio. La Regione riconosce anche il ruolo centrale degli enti locali territoriali nella valorizzazione del territorio (art. 1, comma 2) ed elimina un vecchio sistema di competenze pubbliche sul settore che si traduce nella soppressione delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo, sostituite dai Servizi Turistici Regionali (art. 4), e delle Aziende Autonome Provinciali per l'Incremento Turistico (art. 5).

Con il nuovo ordinamento, spetta quindi all'interazione tra le diverse identità pubbliche e private operanti sul territorio l'arduo compito di costruire un'offerta turistica integrata, varia e soprattutto competitiva, sebbene il punto debole del comparto turistico siciliano sia sempre stato proprio la mancanza di sinergie tra i diversi attori locali.

Allo scopo di creare strategie locali di crescita del settore sono stati realizzati i distretti turistici, ovvero, contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale. Essi possono essere promossi da tutti gli enti pubblici e territoriali e dai soggetti privati che desiderano concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti.

Nonostante l'incremento del turismo in Sicilia, notato negli ultimi anni, ed i nuovi progetti creati per migliorare l'offerta turistica, gli ostacoli principali sono rappresentati dalla stagionalità, dalla carenza di infrastrutture adeguate e dalla limitatezza delle strutture ricettive, sia per quanto riguarda la loro dimensione che per la mancanza di un logica relazionale nel fare turismo.