L'Agriturismo e il B&B: il caso del Lazio
Facoltà di Economia - Corso di Laurea in Scienze Turistiche
Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Silvia Scaramuzzi
Tesi di laurea di: Sara Romagnoli
A.A. 2007 /2008
1.2 - Tipologie di ospitalità diffusa
La legge nazionale n. 217 del 1983 disciplinava le seguenti forme di ospitalità diffusa: Esercizi di affittacamere: strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e servizi complementari;
Case ed appartamenti per vacanze: immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi; Alloggi agrituristici: locali siti in stabili rurali nei quali viene dato alloggio ai turisti dagli imprenditori agricoli.
La stessa legge non prevedeva alcun riferimento ad una importante ospitalità diffusa che è il B&B. La nuova legge n. 135 del 29 marzo del 2001 mantiene la stessa classificazione e parla di requisiti e standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionali. Detti standard vengono stabiliti dalle singole leggi regionali.
L'attività di B&B viene fatta rientrare tra le strutture ricettive extra alberghiere4 ma non sempre in maniera distinta rispetto a quella più generica di affittacamere. La confusione tra B&B e affittacamere nasce dal fatto che questa ultima categoria prevede un numero maggiore di camere adibite ad alloggio, sei contro tre o quattro del B&B.
Alcune regioni, come la Toscana, non fanno riferimento all'esistenza della categoria B&B, ma di fatto considerano l'unica famiglia degli affittacamere.