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Una forma di mercato emergente: il caso dei Bed & Breakfast in Italia

di Sarah Cipolla
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Facoltà di Economia e Giurisprudenza
Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale
Relatore: Prof.ssa Maria Cristina Piva
Anno Accademico: 2017/2018

2.1 - Nascita del bed & breakfast e contesto normativo

La forma del bed & breakfast è nata originalmente in Gran Bretagna e Irlanda dalla necessità di fornire un alloggio ai viandanti che, in assenza di locande, mezzi di trasporto rapidi e scarsità dei collegamenti, chiedevano ospitalità nelle case private. È difficile contestualizzare la nascita di questa forma d’alloggio per la semplicità con la quale veniva fornito un alloggio. Successivamente si è espansa anche nel resto dell’Europa, negli Usa e in Australia.

In Italia i primi B&B si sono diffusi a metà degli anni ’90 da operatori esteri che si sono insediati nel territorio. Inizialmente questa nuova forma di mercato non era disciplinata nell’ambito normativo e per questo motivo non ha avuto molto successo. Nel 1997 in occasione del Giubileo, la regione Lazio è stata la prima a definire le modalità che regolamentano l’attività di Bed & Breakfast, definito come alloggio saltuario con trattamento di prima colazione senza eccessivi vincoli burocratici. Successivamente ogni Regione ha legiferato in modo specifico sul tema del Bed & Breakfast. I soli adempimenti che la prima legge, nel 1999, richiedeva erano: la dichiarazione di inizio di attività al Comune competente e l'acquisizione del preventivo assenso dell'assemblea condominiale nel caso di abitazioni con ingresso non autonomo.

Il vuoto normativo venutesi a creare a livello nazionale è stato colmato con la legge n.135 del 29 marzo 2001 “Riforma della legislazione nazionale del turismo” dove la Repubblica rimette la regolamentazione di tutti i servizi ricettivi all’autonomia legislativa delle regioni.

Art.2 Competenze

1) Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

4) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:

a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonchè di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
m) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

5) Il decreto di cui al comma 4 formula altresi' principi ed obiettivi relativi:

a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonchè dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.

Le legiferazioni regionali sull’attività di Bed & Breakfast sono differenti ma hanno un’analogia: l’attività di Bed & Breakfast non nasce come impresa e non deve essere svolta in maniera organizzata e continuativa ma è importante che ricorra il carattere di occasionalità. La saltuarietà è un requisito obbligatorio se si vuole godere delle agevolazioni fiscali connesse proprio al carattere di occasionalità. A tal proposito, la Legge finanziaria 2010 ha ufficialmente confermato la detrazione fiscale al 50% per i Bed and Breakfast qualora l'abitazione sia adibita in parte alla residenza principale del gestore e in parte all'attività ricettiva.

Inoltre l’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast, secondo quanto previsto dalla normativa, non necessita l’iscrizione nel registro delle imprese e l’apertura all’ Agenzia delle Entrate della partita IVA se l’attività è esercitata in modo occasionale. Il gestore del Bed & Breakfast non emette una ricevuta fiscale al momento del pagamento da parte dell’ospite ma, ai fini Irpef, è obbligato a rilasciare al cliente una ricevuta non fiscale. La ricevuta dovrà contenere: un numero progressivo, la data del pagamento, il nome dell'ospite e quello del titolare, il servizio offerto e il costo relativo. Come per tutte le ricevute private, deve essere apposta una marca da bollo di € 2,00 in caso di corrispettivo superiore ad € 77,74. Ai fini di una corretta gestione contabile, la marca da bollo dovrà essere inoltre apposta in caso di deducibilità fiscale come costo aziendale, per poter detrarre il costo del soggiorno anche se di importo inferiore. Il ricavo derivante dall’attività rappresenta un reddito imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche ed è indicato nel quadro "L"- Redditi Diversi- (nel rigo attività commerciali svolte in via occasionale), al netto dei costi sostenuti inerenti la gestione. Inoltre qualora l’Agenzia delle Entrate riscontri alcune circostanze come elevato turn-over degli ospiti, regolarizzazione di uno o più collaboratori esterni o numerose campagne pubblicitarie, l’attività potrebbe essere configurata come reddito d’impresa piuttosto che occasionale.

L’attività di Bed and Breakfast può essere svolta anche con carattere di stabilità e specifica organizzazione di mezzi; in questo caso viene considerata quale attività d’impresa esercitata con carattere di professionalità, e quindi rientra nel regime di imponibilità IVA, con tutti gli obblighi connessi che ne derivano.

Le divergenze regionali riguardano il numero massimo di camere che possono essere adibite all’accoglienza degli ospiti, i periodi minimi e massimi di chiusura dell’attività, il numero di soggiorni massimi degli ospiti e la modalità di somministrazione della prima colazione.

Per quanto riguarda i periodi di chiusura, ad esempio, in Emilia Romagna l'ospitalità può essere fornita per un massimo di 120 giorni nell'arco del periodo di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per un massimo di 500 pernottamenti nell'arco dell'anno solare; in Piemonte non si può superare il requisito di 270 giorni di apertura annui, suddivisi in un periodo minimo di apertura continua di 45 giorni e i rimanenti periodi di almeno 30 giorni ciascuno.

Per la Lombardia bisogna osservare un periodo di interruzione dell’attività non inferiore a novanta giorni anche non continuativi.

Per quanto riguarda il numero delle camere che i Bed and Breakfast possono mettere a disposizione degli ospiti viene imposto un limite massimo. La maggior parte delle Regioni consente di utilizzare al massimo tre camere e sei posti letto, aspetto che distingue il Bed and Breakfast dall'esercizio di affittacamere, al quale sono permesse fino a sei camere, dislocate anche in appartamenti diversi ma nello stesso stabile. Il numero di posti letto varia sensibilmente in ogni regione: nel Lazio e in diverse altre regioni è pari a sei, in Umbria il numero massimo è di otto, in Emilia Romagna, Abruzzo e Puglia dieci, in Sicilia si può arrivare fino a venti posti letto. In Lombardia l’attività per la fornitura di alloggio e prima colazione deve essere svolta in non più di quattro camere con un massimo di 12 posti letto, come sancisce il regolamento regionale del 5 agosto 2016.

I locali adibiti a Bed & Breakfast devono rispettare i requisiti igienico - sanitari e di sicurezza per l'uso abitativo. La pulizia dei locali e la fornitura della biancheria devono essere erogati come servizi principali dell'attività di Bed and Breakfast. Per quanto riguarda la pulizia, tutte le leggi regionali pongono a carico degli operatori l'obbligo di assicurare quotidianamente la pulizia di ogni locale.

Riguardo alla somministrazione degli alimenti, la maggior parte delle leggi regionali prevede che, senza l’apertura di partita IVA per l'attività di Bed and Breakfast, possono venire offerte solo le prime colazioni con alimenti confezionati e sigillati, con data di scadenza a cura del produttore e monouso. Possono essere somministrati sfusi soltanto il pane e la frutta la cui freschezza è facilmente riconoscibile, mentre le bevande, quali caffè, the e latte possono essere preparati al momento. Inoltre il 28 giugno 1998 è entrato in vigore il D.Leg. del 26 maggio '97 n. 155 in attuazione delle direttive 43/93/CEE e 96/3/CEE riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari sia in produzione sia in vendita e somministrazione; il decreto stabilisce che tutte le aziende, strutture ecc. operanti nel settore alimentare o che manipolino alimenti (tra queste sono inclusi i bed & breakfast), applichino un sistema di autocontrollo basato sul cosiddetto metodo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), al fine di garantire e mantenere specifici standard di igiene e salubrità dei propri prodotti.

Di seguito alcuni casi specifici:

  • Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lazio, Liguria, Umbria, Valle D'Aosta, Sardegna e Veneto prevedono la somministrazione di cibi e bevande confezionati sui quali riportare l’indicazione degli ingredienti utilizzati.
  • Nelle Marche la regione ha legiferato relativamente all'utilizzo di almeno il 70% dei prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole.
  • In Basilicata è concessa la somministrazione di alimenti, bevande e prodotti tipici dell'area ma non manipolati.
  • In Calabria possono essere serviti cibi e bevande prevalentemente provenienti da produzioni calabresi.
  • In Molise è previsto l'utilizzo di alimenti pre-confezionati e non manipolati.
  • In Toscana è prevista la somministrazione di una prima colazione all'insegna della tradizione locale toscana.
  • Emilia Romagna, Puglia e Sicilia non danno nessuna prescrizione normativa in merito alla somministrazione della prima colazione.