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I Bed and Breakfast: primi risultati di una indagine sull'imprenditoria e la gestione dei collaboratori

di Irene Guidozzi
Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Economia - Corso di Laurea Magistrale in Progettazione dei Sistemi Turistici
Tesi di Laurea in Organizzazione e Gestione del Personale e deglie Eventi Turistici

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Lucia Varra
Tesi di laurea di: Irene Guidozzi
A.A. 2008 /2009

1.4 - Le analogie e le differenze tra le leggi regionali

Dal punto di vista normativo, come ho già evidenziato in precedenza, non esistono a livello nazionale, provvedimenti riguardanti espressamente la formula del B&B. Sono state invece le singole Regioni ad individuare e sancire, con leggi proprie, le caratteristiche distintive dell'attività di Bed & Breakfast ed i requisiti minimi necessari per il suo svolgimento.

La mancanza di una normativa unificante a livello nazionale non costituisce un ostacolo decisivo allo sviluppo ottimale del B & B, che, con differenze minime fra una regione e l'altra, si sta ormai concretamente affermando.

Il punto di partenza è rappresentato dalla L.17.05.1983 n. 217, "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica". Questa legge ha permesso alle singole regioni italiane di disciplinare la materia attraverso proprie leggi. E' la Legge della Regione Lazio del 29 maggio 1997 n. 18 che insieme con il regolamento di attuazione n. 160 del 3 febbraio 1998, ha dato l'avvio.

Successivamente, i suoi contenuti sono stati in buona parte estesi e resi applicabili anche in altre regioni italiane.

Con la diffusione esorbitante di tali strutture ricettive in coincidenza dell'avvicinarsi del Giubileo 2000, alcune Regioni hanno deciso di aggiornare le proprie normative turistiche inserendo specifici riferimenti all'attività di B&B. Altre realtà regionali hanno invece scelto di non legiferare in maniera specifica tale tipologia ricettiva, mantenendo le sole norme riguardanti le attività extra - alberghiere, in particolare quelle dell'affittacamere.

I Bed and Breakfast: primi risultati di una indagine sull’imprenditoria e la gestione dei collaboratori - Foto 2

Al di la delle differenze che si riscontrano nelle normative delle varie regioni , gli elementi cardine che definiscono e distinguono il bed and breakfast dalle altre strutture ricettive sono i seguenti:

  • il bed and breakfast per la sua stessa natura non è un'impresa cioè l'attività non è svolta in una maniera organizzata e continuativa16; infatti le normative richiedono che sia esercitato in modo saltuario ( o per periodi ricorrenti stagionali) e/o che il servizio sia assicurato dalla normale organizzazione familiare. La saltuarietà è stabilita dalle apposite leggi regionali e tale requisito è obbligatorio se si vuole godere delle agevolazioni fiscali connesse proprio al carattere di saltuarietà. Alcune leggi regionali hanno fissato un limite minimo e massimo di apertura complessiva, altre invece hanno stabilito periodi di apertura determinati nell'arco dell'anno. Per il Piemonte, ad esempio il bed and breakfast non può superare i 270 giorni di apertura annui, suddivisi in un periodo minimo di apertura continua di 45 giorni e i rimanenti periodi di almeno 30 giorni ciascuno. Per la Liguria, invece, il carattere occasionale saltuario per l'attività è garantito se non si superano i 240 giorni annui anche consecutivi. Per l'Emilia Romagna l'ospitalità può essere fornita per un massimo di 120 giorni nell'arco del periodo di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per un massimo di 500 pernottamenti nell'arco dell'anno solare.

    Alcune Regioni non fissano termini di apertura limitandosi a un generico riferimento al requisito di saltuarietà che, in tali casi, si intende adempiuto se si può dimostrare che il servizio viene interrotto nel corso dell'anno. E' il caso della Regione Toscana. L'ANBBA in passato, nel suo Codice di Autoregolamentazione, ha stabilito per i propri soci, mancando al riguardo alcun riferimento normativo, che l'attività fosse saltuaria se interrotta annualmente per almeno 60 giorni anche non continuativi. Tale interruzione, che va comunicata al proprio Comune, non è mai stata né lo è tuttora, un indice sufficiente di " occasionalità " dell'attività. Questa forma di autodisciplina interna è un buon riferimento anche per il legislatore.

    La non imprenditorialità consiste quindi in un limite apparente: il non essere equiparati ad un'impresa rappresenta in realtà per gli operatori un approccio più leggero dal punto di vista burocratico e fiscale. Secondo due risoluzioni emesse dal Ministero delle Finanze, la n° 180/e del 14/12/98 1 e la n° 155 del 13/10/2000 l'attività di B & B per il suo carattere saltuario è fuori dal campo IVA: in tal modo non dovrà emettere alcun documento fiscale all'atto del pagamento.
     
  • Il B & B è caratterizzato dalla gestione di tipo familiare. Si tratta quindi di un'attività generalmente non professionale, che va svolta, anche congiuntamente a un altro lavoro, nell'ambito della normale organizzazione familiare.

    L'esercizio di tale attività non comporta il cambiamento di destinazione dell'uso dell'immobile ai fini urbanistici ma comporta generalmente l'obbligo di risiedere e di avere stabile domicilio nell'abitazione in cui si intende svolgere l'attività. Infatti, la maggior parte delle leggi regionali richiede che l'esercizio sia praticato presso l'abitazione del gestore; questo significa che gli ospiti dovranno condividere la struttura abitativa con la famiglia-gestore e quindi i suoi usi e le sue tradizioni.

    Ci sono però delle eccezioni poiché non è sempre necessario che le camere siano offerte nello stesso appartamento in cui vive la famiglia- gestore: si deve però trattare dello stesso edificio o, nel caso della Regione Marche, Valle d'Aosta e Puglia, di uno distante al massimo 50 metri.
     
  • In riferimento alla durata del soggiorno degli ospiti, alcune leggi regionali pongono un limite; in Umbria (limitatamente ai Comuni sprovvisti di strutture ricettive), in Abruzzo ed in Campania, ad esempio, il soggiorno degli ospiti non può superare i 30 giorni consecutivi; in Calabria la permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi. Anche in Emilia Romagna è stato posto il limite di 60 giorni ma è stato anche precisato che deve intercorrere un periodo non inferiore a 30 giorni perché si possa rinnovare il soggiorno allo stesso ospite20. Un caso particolare si riferisce alla Regione Sicilia la quale non sancisce un limite per la durata del soggiorno.
     
  • Il numero delle camere che si possono mettere a disposizione degli ospiti è limitato: la maggior parte delle Regioni consente di utilizzare al massimo 3 camere e sei posti letto. Questo aspetto consente di distinguere il B & B dall'esercizio di affittacamere, al quale sono permesse fino a sei camere, dislocate anche in appartamenti diversi ma nello stesso stabile. Il più delle volte la legge fissa anche il numero massimo di posti letto da riservare ai clienti che, secondo la regione considerata, può variare: nel Lazio e in diverse altre regioni è pari a sei, in Umbria otto, in Emilia Romagna, Abruzzo e Puglia dieci. Ci sono quindi delle enormi incongruenze tra regioni ovvero l'Emilia Romagna prevede la possibilità di adibire all'attività di bed and breakfast anche una sola camera mentre in Sicilia possono essere previsti fino a 20 posti letto.

    I locali devono rispettare i requisiti igienici - sanitari e di sicurezza (abitabilità) per l'uso abitativo. Le norme regionali spesso sottolineano, come ho già affermato precedentemente, che non sono necessari cambi d'uso dell'immobile. "L'immobile, pertanto, non cambia destinazione d'uso, ma va eventualmente adeguato".

    Pulizia dei locali e fornitura della biancheria: due dei servizi principali dell'attività sono la pulizia dei locali e la fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno. Per quanto riguarda la pulizia, tutte le leggi regionali pongono a carico degli operatori l'obbligo di assicurare quotidianamente la pulizia di ogni locale. Per quanto riguarda la biancheria è opportuno usare capi di buona qualità, di fibre naturali e resistenti ai ripetuti lavaggi, non necessariamente nuovi. Il cambio delle lenzuola deve essere fatto almeno due volte a settimana e a ogni cambio di cliente. Alcune leggi regionali, come quelle del Lazio, chiedono un cambio biancheria una volta a settimana. Gli asciugamani vanno cambiati almeno ogni 3 giorni e, comunque, ad ogni cambio di cliente.
     
  • L'operatore, in aggiunta a quelle comunque richieste per le abitazioni a uso civile e di prassi nella normale gestione familiare, deve rispettare delle specifiche norme di natura igienica a tutela della salute e del benessere dei propri ospiti22. La più diffusa concerne l'erogazione, esclusivamente a chi è alloggiato, di cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.

    Le leggi regionali comunque prevedono che, senza un'autorizzazione specifica della Camera di Commercio alla somministrazione di alimenti, e la conseguente apertura di partita IVA, per l'attività di bed & breakfast, possono venire offerte all'ospite solo le prime colazioni, con alimenti confezionati e sigillati con data di scadenza a cura del produttore, e monouso in modo che la confezione, una volta aperta non possa essere offerta ad altri ospiti, oppure al massimo riscaldati senza alcun tipo di manipolazione.

    Possono essere somministrati sfusi soltanto il pane e la frutta la cui freschezza è facilmente riconoscibile. Le bevande, quali caffè, the e latte possono essere preparati al momento. Se il gestore rispetta le date di scadenza e le regole suddette evita in tal modo pene e sanzioni nel caso di cibi avariati. Alcune leggi regionali suggeriscono la somministrazione di prodotti tipici della zona nella considerazione che questi prodotti, a differenza di quelli preconfezionati industriali, possono contribuire a facilitare l'approccio con le diverse realtà territoriali. La normativa della Regione Marche prevede che la colazione sia costituita per il 70% da prodotti tipici della zona, direttamente confezionati o acquistati da aziende o cooperative agricole della regione. La Regione Umbria invece sancisce che la colazione sia a base di prodotti tipici confezionati e non manipolati.

    In Molise possono essere somministrati anche prodotti non preconfezionati, ma in questo caso, devono essere obbligatoriamente indicati gli ingredienti utilizzati. In Emilia Romagna, Puglia e Basilicata non si prevede nulla a proposito del tipo di prima colazione, da servire agli ospiti. In Toscana, dove il bed and breakfast è disciplinato dalla legge sugli affittacamere, è in corso l'obbligo per l'operatore di munirsi sia dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla ASL sia della tessera sanitaria. L'ANBBA prende atto per contro delle novità normative in materia Sanitaria ed ha progettato l'elaborazione di un proprio Codice di Autoregolamentazione Sanitaria HACCP da dare gratuitamente ai B&B affiliati. Il Codice di Autoregolamentazione Sanitaria HACCP è, infatti, un requisito obbligatorio delle strutture ricettive che somministrano pasti al pubblico.

In definitiva, la procedura per aprire un B & B è molto semplice:

  • è sufficiente disporre dei locali in proprietà o in affitto (nella maggior parte delle regioni, come si è già detto, può essere utilizzata solo l'abitazione di residenza);
  • per l'avvio dell'attività è richiesta, nella maggior parte dei casi, una denuncia di inizio attività che l'interessato deve presentare generalmente al Comune in cui intende svolgere l'attività, comunicando i prezzi che si intendono praticare. I prezzi con il timbro del Comune andranno poi affissi dietro alla porta della camera degli ospiti. Una volta comunicati i prezzi e dimostrata l'abitabilità dei propri locali, dal giorno seguente l'attività è in regola (tranne alcune recenti eccezioni come in Campania, dove ci vogliono 30 gg. di attesa).

Alcune leggi regionali stabiliscono che la denuncia sia presentata alla Provincia o all'Azienda di Promozione Turistica locale. La denuncia va consegnata, in carta semplice, su modelli che le Regioni o le Province mettono a disposizione dei Comuni e delle Aziende di Promozione Turistica locali. Alcune Regioni, quali l'Abruzzo, chiedono che la dichiarazione sia fatta con atto di notorietà. Altre Regioni, quali la Liguria e la Valle d'Aosta richiedono anche la descrizione dell'arredo e degli eventuali servizi offerti in aggiunta a quelli del pernottamento e prima colazione.

Invece la legge della Lombardia prescrive che la copia della denuncia venga esposta in modo bene visibile all'interno dei locali dove è esercitata l'attività. Ogni variazione degli elementi contenuti nella dichiarazione di inizio attività deve essere comunicata allo stesso Comune, o all'altro Ente, cui è stata presentata la domanda iniziale.

  • Entro un determinato termine, in genere 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività o della richiesta di autorizzazione, il comune effettua il sopralluogo per verificare che i locali indicati nella dichiarazione siano rispondenti alle disposizioni di natura urbanistica24 e igienico - sanitaria. L'esito del sopralluogo è comunicato, oltre che al richiedente, agli enti interessati (Regione, Provincia, Aziende di Promozione Turistica) anche ai fini dell'inclusione della struttura nell'elenco degli operatori dei bed and breakfast.
     
  • Per quanto riguarda l'IVA, il carattere di occasionalità insito nell'attività di bed and breakfast, attività come già detto non esercitata per professione abituale, ha indotto l'Amministrazione finanziaria a riconoscere l'esclusione dal campo di applicazione di tale imposta e da una serie di altri adempimenti legati alla natura imprenditoriale di tale attività. Va, comunque, evidenziato che l'apertura della partita IVA può consentire di allargare la clientela anche a chi viaggia per lavoro e richiede la fattura.

Per la Regione Sicilia la Partita IVA è richiesta al solo fine dell'erogazione dei fondi regionali e non come requisito essenziale.

  • Ai fini IRPEF, sarà necessario rilasciare al cliente una ricevuta semplice non fiscale. Tale ricevuta sarà del tipo madre-figlia, numerata progressivamente, con la data del pagamento. La copia che rimane nelle mani del gestore, costituisce reddito imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi, da indicare nel Modello Unico nel quadro "L" (attività commerciali svolte in via occasionale) al netto dei costi sostenuti (scontrini del pane, bibite, ecc.) inerenti l'attività.
     
  • Il gestore di B & B è sempre tenuto a effettuare la denuncia delle persone alloggiate all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza. In ogni caso, quando un cliente arriva, il titolare deve dare comunicazione alla Questura, entro le 24 ore dal momento dell'arrivo, dei dati anagrafici relativi agli ospiti, compilando un'apposita "scheda alloggio";
     
  • Infine il gestore, ai fini della rilevazione statistica, deve comunicare alla Provincia, su apposito modello ISTAT, il movimento degli ospiti. La frequenza di questa comunicazione e i modelli da compilare si richiedono alla Provincia o all'Ufficio Turistico del proprio Comune26.

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