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I Bed and Breakfast: primi risultati di una indagine sull'imprenditoria e la gestione dei collaboratori

di Irene Guidozzi
Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Economia - Corso di Laurea Magistrale in Progettazione dei Sistemi Turistici
Tesi di Laurea in Organizzazione e Gestione del Personale e deglie Eventi Turistici

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Lucia Varra
Tesi di laurea di: Irene Guidozzi
A.A. 2008 /2009

1.4.1 - Il caso Toscana

Nella Regione Toscana l'attività dei " bed and breakfast" non è disciplinata da una legge specifica ma tale attività è disciplinata dalla legge sugli affittacamere.

Il 23 marzo 2000 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 42, "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo", che comprende un articolo (art. 61) relativo all'esercizio non professionale dell'attività di affittacamere. L' articolo 55 della suddetta legge stabilisce che: "Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso appartamento, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.
Gli affittacamere, che oltre all'alloggio, somministrano la prima colazione possono assumere la denominazione di bed & breakfast".

Il regolamento della Regione Toscana riconosce due diverse tipologie di affittacamere, con diverso regime legale, fiscale e contabile:

1. l'affittacamere professionale (art. 55): gestito in modo imprenditoriale, è dotato di partita Iva e iscritto nel registro delle imprese;

2. l'affittacamere non professionale (art. 61): svolto nella casa di residenza e domicilio, non ha partita Iva e non è iscritto nel registro delle imprese.
In base all'art. 60 della citata legge, la partita IVA è necessaria solo se l'attività è esercitata in forma d'impresa e, pertanto, non è richiesta quando si tratta di attività non organizzata e saltuaria. Quindi, in Toscana si può gestire un'attività di affittacamere senza partita IVA e senza iscrizione al R.E.C., con somministrazione di alimenti o senza. Un privato gestore può, tuttavia, chiamare l'attività in Toscana "Bed & Breakfast", purché offra la colazione al mattino. Pare, però, che ci siano difficoltà nell'apertura di un B & B in alcuni comuni (tra cui Firenze) per problemi legati agli aspetti sanitari in quanto le ASL concedono l'autorizzazione solo a chi abbia:

  • un frigorifero;
  • una lavastoviglie con funzionamento a 82°;
  • un lavello a pedale in cucina
  • il tesserino sanitario.

Per la somministrazione di alimenti al mattino, quindi, non si possono dare alimenti, neppure confezionati o non manipolati, senza l'autorizzazione ASL (che consegue al possesso di determinati requisiti), a meno che il Sindaco non abbia promulgato un regolamento locale che lo consenta. In realtà la prassi dimostra che molti gestori di B & B già, difatto, somministrano la colazione offrendo ai loro ospiti alimenti comperati presso gli artigiani locali (panetterie, pasticcerie, supermercati ecc.).

La Regione Toscana, per di più, allo scopo di facilitare l'attività ricettiva in immobili sottoposti a vincolo storico - architettonici, ha introdotto la tipologia di Residenza d'epoca, in cui può essere offerto alloggio in camere e unità abitative con un limite complessivo di 25 posti letto.

Circa i requisiti e i servizi essenziali si rinvia a quanto previsto per gli affittacamere e le CAV ( case e appartamenti per vacanza)