I Bed and Breakfast in Italia e in Francia, due realtà turistiche a confronto
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Corso di Laurea di I Livello in Economia e Management delle Imprese Turistiche
Tesi di Laurea in Abilità Linguistica in lingua Francese
Relatore: Chiar.mo Prof. Maria Giovanna Petrillo
Anno accademico: 2014-2015
2.1.1 - Quadro legislativo
Trattare della legislazione che regola l'attività di B&B non è sicuramente facile, dal momento che, come detto, si tratta di una realtà di recente affermazione.
Il punto di partenza è rappresentato dalla L.17.05.1983 n.217, "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica". Questa legge ha permesso alle singole regioni italiane di disciplinare la materia attraverso proprie leggi. La Legge della Regione Lazio del 29 maggio 1997 n.18, insieme con il regolamento di attuazione n.160 del 3 febbraio 1998, ha dato l'avvio. Poi i suoi contenuti sono stati in buona parte estesi e resi applicabili anche in altre regioni italiane.

In Italia non esiste, come si può facilmente acclarare dalla tabella n.1, una norma statale sui B&B, ma solo leggi regionali, vista la competenza esclusiva delle Regioni in materia di attività, imprese e professioni turistiche in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.
Ogni regione si è quindi regolata a suo piacimento, determinando così una babele di norme confuse e contraddittorie. Ciò, nonostante il DPCM del 13/9/2002 di recepimento dell’accordo fra lo Stato e le Regioni, emanato in base all’articolo 2 della legge 29/03/2001 n. 135, che stabilisce che “I principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, vengono definiti d’intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l’unitarietà del comparto turistico e la tutela del consumatori”. L’intesa avrebbe dovuto riguardare anche la definizione concorde degli “standard minimi di qualità delle camere d’albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale requisiti minimi e standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro”, che “sono gli stessi di quelli previsti per le strutture ricettive in generale”.
Le poche regioni che hanno definito gli standard di cui sopra dopo il 2002 non lo hanno fatto però “concordemente”, ma hanno proceduto in maniera del tutto autonoma le une dalle altre, per cui si profilano e si perpetuano le stesse difformità fra regione e regione in fatto di norme relative alla gestione delle imprese turistiche in generale e non solo di quelle ricettive in particolare.
Insomma, invece di tendere a creare un vero sistema turistico nazionale, o comunque armonizzato nelle sue linee essenziali, e quindi a costruire un’immagine turistica unitaria del nostro Paese, si sono costituiti altrettanti sottosistemi quante sono le regioni, che creano confusione anche e soprattutto fra gli stessi turisti che, fra una regione e l’altra, si ritrovano strutture che, pur essendo classificate nella stessa tipologia/categoria, offrono sia standard di servizi minimi completamente diversi, sia modalità e condizioni d’esercizio differenti.