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Bed and Breakfast e strategie di marketing: il caso Sicilia

di Eugenio Chiarello
Università Telematica Pegaso
Corso di Laurea in Scienze Turistiche
Insegnamento di Teorie e Tecniche della Comunicazione
Relatore: Chiar.mo Prof. Giorgio Mulè
Anno accademico: 2015-2016

1.4 - La microricettività nel nuovo Codice del Turismo

Il 21 giugno 2011, allegato al Decreto Legislativo n. 79 del 2011, è entrato in vigore il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” per promuovere il mercato turistico e rafforzare la tutela sia dei turisti-consumatori che degli operatori del settore. Vengono così introdotte nella normativa diverse novità, tra le quali quelle riguardanti il settore della microricettività e dei Bed and Breakfast.

In base alla vecchia Legge Quadro n. 217 del 1983 “Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici”, invece secondo la Legge Quadro n. 135 del 2001 “Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica”.

Con il nuovo Codice del Turismo viene rielaborata e semplificata la nozione di impresa turistica, intesa come quell'impresa che esercita “attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi, volti alla realizzazione dell'offerta di beni e servizi volti a soddisfare le esigenze del turista”. Vengono così incluse non più soltanto le strutture ricettive tradizionali, ma tutte le organizzazioni che si impegnano nella promozione del turismo: agenzie di viaggio, stabilimenti balneari, ristoranti, parchi, imprese di intrattenimento e spettacolo, di organizzazione di eventi, convegni e congressi, imprese turistiche nautiche. Si introduce così anche la nuova formula del Bed and Breakfast “a carattere imprenditoriale”, distinto da quello a carattere familiare.

Successivamente però la Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 5 aprile 2012, ha dichiarato incostituzionali 19 articoli del Codice per eccesso di delega. La questione è stata sollevata dalle regioni Puglia, Toscana, Umbria e Veneto e la motivazione è evidente, lo Stato ha accentrato funzioni legislative di competenza delle regioni, travalicando la delega legislativa che consentiva solo di riordinare le leggi esistenti in materia di turismo.

L'art. 16 del Codice intende semplificare gli adempimenti amministrativi delle strutture turistiche, assoggettando alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), l'avvio e l'esercizio delle strutture ricettive. Basterà così una comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per l’apertura immediata della struttura ricettiva in questione, a differenza della DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) che prevede il decorso del termine di 30 giorni prima di poter avviare l'attività. Il SUAP, entro 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA, può procedere alla verifica della segnalazione, delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attività, salvo la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione stessa.

Attualmente solo alcune regioni, tra le quali la Sicilia, hanno introdotto l'utilizzo della SCIA per semplificare e velocizzare l'apertura delle attività, mentre altre continuano ad applicare la DIA o l'autorizzazione comunale.

Anche per quanto riguarda la somministrazione di bevande e alimenti sono state introdotte diverse novità, in particolar modo per i Bed and Breakfast. Finora, secondo le normative vigenti, non era infatti possibile fornire un servizio di ristorazione, anche solo per i propri ospiti, dovendosi limitare alla colazione con prodotti preconfezionati. Il passaggio dalle semplici colazioni alla vera e propria ristorazione costituisce invece un importante stimolo per tutti quei gestori che volessero avviare un'attività di Bed and Breakfast a livello imprenditoriale, qualora ritengano che questo possa costituire un salto di qualità per la propria struttura ricettiva.
Dal punto di vista normativo l’attività di Bed and Breakfast, se esercitata in maniera saltuaria, non è considerata un'impresa e quindi il gestore, qualora voglia ampliare la propria struttura tramite la continuità dell'attività, l'aumento del numero delle camere e dei letti oppure la ristorazione, dovrebbe aprire una Partita IVA (B&B a carattere imprenditoriale) o trasformare la struttura in un’attività di “Affittacamere”, cioè a tutti gli effetti un’attività d’impresa.