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Bed and Breakfast e strategie di marketing: il caso Sicilia

di Eugenio Chiarello
Università Telematica Pegaso
Corso di Laurea in Scienze Turistiche
Insegnamento di Teorie e Tecniche della Comunicazione
Relatore: Chiar.mo Prof. Giorgio Mulè
Anno accademico: 2015-2016

1.7 - Differenze nelle normative regionali

Come già accennato in precedenza, per il Bed and Breakfast esistono alcune differenze nelle normative adottate dalle varie regioni italiane. Tutte però richiedono che l’attività sia esercitata in maniera saltuaria o per periodi stagionali se si vuole godere delle agevolazioni fiscali connesse proprio al carattere di saltuarietà. Generalmente inoltre richiedono che il servizio sia assicurato dalla normale organizzazione familiare, da poter svolgere anche congiuntamente ad un altro lavoro. Quanto al periodo di apertura, sono sette le regioni che hanno fissato dei limiti minimi e massimi di apertura complessiva delle strutture.

Per la Basilicata e la Puglia, ad esempio, i B&B devono restare aperti per un periodo minimo di 90 e un massimo di 270 giorni, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno.
In Emilia Romagna l’ospitalità può essere fornita per un massimo di 120 giorni nell’arco del periodo di disponibilità all’accoglienza o, in alternativa, per un massimo di 500 pernottamenti nell’arco dell’anno solare.

Nel Lazio i Comuni, nei periodi di minor flusso turistico ed in considerazione del numero complessivo di posti letto offerto dalle strutture alberghiere ed extralberghiere insistenti in zone urbane ad alta concentrazione di strutture ricettive, possono stabilire specifici periodi di chiusura, non superiori a due nell’arco dell’anno solare, in aggiunta al normale periodo di chiusura di 90 giorni (120 giorni a Roma).

Il Piemonte pone l’obbligo che i B&B non possano superare i 270 giorni di apertura annui, suddivisi in un periodo minimo di apertura continua di 45 giorni e i rimanenti periodi di almeno 30 giorni ciascuno.

L’Umbria stabilisce invece un periodo di inattività di almeno 60 giorni nell’arco dell’anno (30 giorni se in comuni privi di strutture ricettive), la Lombardia di 90 giorni, anche non consecutivi.

Invece le altre Regioni non hanno fissato termini di apertura, limitandosi ad un generico riferimento al requisito di saltuarietà, che si intende adempiuto dimostrando che l’attività viene interrotta nel corso dell’anno. Tale interruzione va comunicata al Comune competente (o, in alcune normative, alla Provincia).

Anche sul numero di camere che nei singoli Bed and Breakfast possono essere messe a disposizione dei clienti viene imposto un limite, come già visto precedentemente. Gran parte delle leggi regionali consente di utilizzare un massimo di tre camere e sei posti letto, aspetto che consente anche di distinguere il Bed and Breakfast dall’Affittacamere.
Molto spesso la legge fissa anche il numero massimo di posti letto da poter riservare agli ospiti che, in base alla regione, può variare notevolmente: nel Lazio e in diverse altre regioni è pari a sei, in Umbria e Calabria il numero massimo è di otto, in Puglia nove, in Abruzzo dieci, in Lombardia e Toscana dodici, in Sicilia si può arrivare fino a venti posti letto.
La struttura deve poi rispettare i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per l’uso abitativo (abitabilità) ma non sono necessari cambi d’uso dell'immobile che, pertanto, non cambia destinazione ma va solo eventualmente adeguato.

In merito alla pulizia, tutte le norme regionali pongono a carico dei gestori l’obbligo di assicurare quotidianamente la pulizia di ogni locale. L’operatore, in aggiunta a quelle comunque richieste per le abitazioni a uso civile e di prassi nella normale gestione familiare, deve rispettare delle specifiche norme di natura igienica a tutela della salute e del benessere dei propri ospiti, quali ad esempio il cambio regolare della biancheria.

Per ciò che riguarda la somministrazione di alimenti, la maggior parte delle regioni prevede che, senza una specifica autorizzazione della Camera di Commercio e la conseguente apertura di partita IVA per l’attività di Bed and Breakfast, si possono offrire agli ospiti soltanto le prime colazioni con alimenti confezionati e sigillati, con data di scadenza a cura del produttore e monouso, in modo tale che la confezione, una volta aperta, non possa essere offerta ad altri ospiti; i prodotti possono solo essere eventualmente riscaldati, ma sempre senza alcun tipo di manipolazione. Si possono somministrare sfusi soltanto il pane e la frutta, la cui freschezza è facilmente riconoscibile, mentre le bevande quali caffè, the e latte si possono preparare al momento.

Dal 28 giugno 1998 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 155 del 26 maggio 1997, in attuazione delle direttive 43/93/CEE e 96/3/CEE riguardanti l’igiene dei prodotti alimentari sia in produzione sia in vendita e somministrazione; tale decreto stabilisce che tutte le aziende, strutture, ecc. che operano nel settore alimentare o che manipolano alimenti, devono applicare un sistema di autocontrollo basato sul cosiddetto metodo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), al fine di garantire e mantenere specifici standard di igiene e salubrità dei propri prodotti. I Bed and Breakfast, come gli Agriturismi e tutte le altre strutture ricettive in cui si somministrano alimenti, rientrano nella lista dei soggetti obbligati alla redazione ed osservazione del protocollo HACCP.

Alcune normative regionali suggeriscono inoltre la somministrazione di prodotti tipici locali, nella considerazione che questi, a differenza di quelli preconfezionati industriali, possono contribuire a facilitare l’approccio del turista con le diverse tradizioni locali.

In particolare:

  • In Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Sardegna, Umbria, Trentino, Valle D'Aosta e Veneto è prevista la somministrazione di cibi e bevande preconfezionati (eventualmente solo riscaldati).
  • In Umbria il servizio di prima colazione deve essere assicurato utilizzando prodotti tipici della zona confezionati, senza manipolazione.
  • Nelle Marche è previsto l’utilizzo di almeno il 70% dei prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione.
  • In Molise è previsto l’utilizzo di alimenti preconfezionati e non manipolati; in caso di prodotti non preconfezionati vi è l’obbligo di indicare gli ingredienti utilizzati.
  • In Toscana è prevista la somministrazione di una prima colazione all’insegna della tradizione locale toscana o italiana.
  • In Puglia sono da preferire prodotti tipici e tradizionali, meglio se biologici o contraddistinti da marchi di tutela e/o di qualità. Possono essere offerti in aggiunta alimenti tipici locali elaborati con l’attenzione domestica normalmente in uso nel nucleo familiare del gestore, comunicando gli ingredienti utilizzati.
  • In Calabria si possono servire cibi e bevande provenienti prevalentemente da produzioni regionali.
  • In Emilia Romagna, Lombardia e Sicilia non c’è nessuna prescrizione normativa in merito alla somministrazione della prima colazione.