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Turismo extralberghiero: un’analisi dei B&B in Puglia

di Riccardo Quintana
ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Scuola di Economia, Management e Statistica
Sede di Rimini
Corso di Laurea in Economia del Turismo
Relazione finale in Economia dei mercati turistici
Relatore: Lorenzo Zirulia
Anno Accademico: 2017/2018

2.2 - Le strutture extralberghiere in Puglia

Come si evince dal grafico in Fig.2, la regione Puglia, attualmente, presenta principalmente le seguenti strutture extralberghiere: Bed&Breakfast, Affittacamere, Case ed appartamenti per vacanze, alloggi agrituristici (i rifugi alpini sono assenti per motivi dovuti alla morfologia del territorio regionale) con una netta prevalenza del modello Bed&Breakfast.

Figura 3

Turismo extralberghiero: un'analisi dei B&B in Puglia - Immagine 3

Fonte: Elaborazione del datataset 2017 ARET Pugliapromozione

Le varie strutture differiscono tra loro in base a: caratteristiche dell'edificio, servizi erogati e forma imprenditoriale di gestione; questi elementi dipendono dalla riforma del titolo quinto della Costituzione per la quale ogni regione può, tramite le stesse leggi regionali, stabilire le diverse caratteristiche che le strutture devono avere per essere considerate extralberghiere. Prima della riforma la materia turistica era di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni. Con la riforma è stata modificata la ripartizione della potestà legislativa e si assiste al passaggio dall'attribuzione automatica delle funzioni amministrative al livello statale o regionale (principio del parallelismo) alla sostituzione con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza attribuiti agli enti locali territoriali (le regioni), poiché più vicini alla collettività. Il turismo è oggi regolato, quindi, da norme che rientrano nella competenza residuale delle Regioni. In funzione di questo cambiamento, la distinzione tra le tipologie di strutture extralberghiere secondo normativa regionale di riferimento è:

A. Bed&Breakfast
È la forma di struttura extralberghiera più diffusa in Puglia.

ARTICOLO 1 (Finalità della legge)
Con la presente legge la Regione Puglia, in conformità ai principi di cui alla legge 17 maggio 1983, n.217 e a integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n.11, istituisce il servizio turistico denominato "Bed & Breakfast" e ne disciplina l'attività.

ARTICOLO 2 (Definizione dell'attività di Bed & Breakfast)
Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast l'offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.

ARTICOLO 3 (Esercizio dell'attività di Bed & Breakfast)
1. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione.
2. Il servizio deve comprendere:
a) la pulizia quotidiana della camera e dei bagni;
b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta;
c) l'erogazione all'interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
3. L'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast non costituisce modifica di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'unità abitativa, l'obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui l'attività è esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta l'attività purché l'unità abitativa sia ubicata a non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.
4. L'unità abitativa adibita ad attività ricettiva deve possedere i requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46) previsti per l'uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale. Qualora l'attività si svolga in più di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici completi per unità abitativa.

B. Affittacamere

ARTICOLO 46 (Esercizi di affittacamere)
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio. Ove mai l'attività di affittacamere venisse svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.

ARTICOLO 47 (Requisiti minimi per l'esercizio di affittacamere)
I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico edilizie previste, per i locali di abitazione, dal regolamento comunale. Gli affittacamere debbono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera: a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana; b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana; c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio. Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti. Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere dotato di doppi servizi.

C. Case e appartamenti vacanza

ARTICOLO 41 (Definizione)
1. L'attività ricettiva può essere svolta attraverso:
a) residenze turistiche o residence;
b) case e appartamenti per vacanza.
3. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari.
4. Entrambe le strutture ricettive di cui ai commi precedenti possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni.
5. Nella gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e bevande nonché l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.
6. Le strutture destinate all'attività ricettiva di cui al comma 2 devono possedere i requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di civili abitazioni.
7. L'utilizzo degli immobili a residenze turistiche e case e appartamenti per vacanza non comporta modifiche di destinazione d'uso ai fini urbanistici.
8. I titolari o i gestori delle imprese organizzate e gestite in forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.

ARTICOLO 42 (Requisiti base delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza)
1. Le residenze turistiche e le case e appartamenti per vacanza devono possedere gli standards obbligatori previsti dalla tabella 'G' allegata alla presente legge e non sono soggette a classificazione.

D. Alloggi agrituristici

Queste particolari strutture sono oggi considerate come imprese turistiche, rispondono alla domanda di una forma di turismo caratterizzata dal soggiorno in zone rurali di campagna e in aziende agricole che svolgono attività di ospitalità e ricezione, ricreative e culturali, per le quali però l'attività agricola che deve rimanere prevalente come core business dell'impresa; di cui troviamo i criteri nella legge regionale di pertinenza.

ARTICOLO 5 (Imprese turistiche)

Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici. I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (3). Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.

Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda.