Turismo extralberghiero: un’analisi dei B&B in Puglia
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Scuola di Economia, Management e Statistica
Sede di Rimini
Corso di Laurea in Economia del Turismo
Relazione finale in Economia dei mercati turistici
Relatore: Lorenzo Zirulia
Anno Accademico: 2017/2018
3.3.1 - Generalità e servizi minimi
La Regione Puglia, come citato nel Bollettino ufficiale n. 111 del 9 agosto 2013, rettifica le precedenti23 disposizioni in materia, disciplinando l'attività di Bed&Breakfast nello specifico delle generalità, definizione e requisiti minimi.
Considerevole è l'importanza attribuita dall'Ente Territoriale a questa specifica struttura extralberghiera che riporto a seguire:
«[…] favorisce lo sviluppo e la presenza su tutto il territorio regionale dell'attività ricettiva denominata Bed and Breakfast (B&B), con la finalità strategica di promuovere un turismo sostenibile e un'ospitalità autentica in ambito familiare, di favorire l'incontro tra le persone, nonché la conoscenza e la diffusione delle culture e delle tradizioni e dei prodotti locali, valorizzando e migliorando altresì l'utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente.»
Si determina che generalmente l'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast non comporta un cambio di destinazione d'uso dell'immobile oggetto di esercizio26, definisce obbligatorio l'esposizione del marchio regionale identificativo per la tipologia di appartenenza27, fornisce, inoltre, ulteriore specifica dei requisiti minimi obbligatori per l'esercizio dell'attività riportate in Tabella 4.
Tabella 4 - Servizi e requisiti minimi
a. | Prima colazione servita in uno degli spazi familiari condivisi, preferendo prodotti tipici e tradizionali, meglio se biologici o recanti marchio di tutela e/o di qualità; Possono essere offerti alimenti tipici preparati con l'attenzione domestica normalmente in uso nel nucleo familiare del gestore di cui ne verranno comunicati gli ingredienti utilizzati per la segnalazione degli elementi causa di allergie ed intolleranze alimentari. |
b. | Pulizia quotidiana dei locali in orari comunicati al cliente dal titolare o da un collaboratore. |
c. | Fornitura e cambio della biancheria, compresa quella del bagno, 2 volte a settimana e ad ogni cambio di cliente. |
d. | Fornitura: energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento. |
e. | La superficie minima delle camere con un posto letto deve essere minima di 8 metri quadrati o superiore, con un incremento di 4 metri quadrati per ogni posto letto in aggiunta. |
f. | Bagno esclusivo della struttura, almeno uno ogni due camere, non coincidente con quello dell'abitazione del titolare dell'attività; Almeno un bagno ogni due camere. |
Fonte: Rielaborazione Allegato 1 - L. R. 7/08/2013, n.27