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Uno studio ed un'analisi dell'offerta ricettiva dei bed & breakfast in Sicilia

di Loriana Caponnetto

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA, POLITICA- DESP
Corso di Laurea Magistrale in MARKETING E COMUNICAZIONE PER LE AZIENDE
Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Federica Murmura
Anno Accademico: 2017/2018

1.3 - La normativa della regione Sicilia in materia di B&B: differenze e caratteri comuni rispetto alle normative regionali italiane

Come detto già precedentemente, la materia turistica, con la nuova riforma del 2001, non è più oggetto di competenza statale ma responsabilità delle singole Regioni.
Occorre sottolineare come, a livello nazionale, non esistano provvedimenti che disciplinino espressamente la formula del B&B, ma a tal proposito sono state le singole Regioni a sancire, con leggi proprie, le caratteristiche distintive di questo tipo di attività ricettiva nonché i requisiti minimi necessari per il suo svolgimento.
In virtù di ciò ne deriva conseguentemente che la normativa relativa ai B&B risulti diversificata a livello nazionale, poiché disciplinata e integrata in modo differente appunto, a seconda del contesto regionale di riferimento. La natura non imprenditoriale di questa particolare forma di alloggiamento turistico, genericamente conosciuta come un servizio offerto da privati che mettono a disposizione camere della propria abitazione e prima colazione ad ospiti paganti, ha fatto sì che le diverse Regioni, in linea generale, consentano di esercitare questo tipo di attività solo in modo saltuario, con un n° limitato di posti letto e nella propria abitazione di residenza.
Tuttavia, avendo legiferato ciascuna in modo diverso, queste hanno consentito in alcuni casi il superamento di tali limiti, prevedendo lo svolgimento dell’attività anche in abitazioni non coincidenti con la residenza del titolare e introducendo regole differenti nel n° e nelle caratteristiche delle camere.

Di seguito si riportano in tabella alcuni dati relativi alle differenze normative più rilevanti individuate tra le diverse regioni:

Regione Denominazione N° camere e letti Cibi e bevande colazione
Valle d’Aosta Bed&Breakfast Chambre et Petit Dejeuner Max 3 camere e 6 posti letto Confezionate senza alcuna manipolazione
Toscana Affittacamere non professionale Max 6 camere Confezionate senza alcuna manipolazione
Marche Bed&Breakfast Max 3 camere e 6 posti letto Per il 70% a base di prodotti tipici
Sardegna Alloggio e Prima colazione Max 3 con 6 posti letto Confezionate senza alcuna manipolazione
Calabria Bed&Breakfast Max 4 camere con 8 posti letto In prevalenza prodotti tipici calabresi
Umbria Bed&Breakfast Max 3 camere con 8 posti letto Prodotti tipici senza alcuna manipolazione

Al di là delle differenze che si riscontrano nelle normative delle varie regioni, ci sono alcuni elementi cardine che restano comuni e che distinguono il Bed&breakfast dalle altre strutture ricettive:

  1. Il bed&breakfast per sua stessa natura non è un’impresa, ossia l’attività non è svolta in maniera organizzata e continuativa. Le normative richiedono infatti che essa sia svolta in modo saltuario e contando sulla sola organizzazione familiare. Tale carattere di saltuarietà è definito dalle singole leggi regionali, in cui vengono stabiliti i periodi minimi e massimi di apertura complessiva durante l’anno e costituisce inoltre requisito obbligatorio per accedere alle agevolazioni fiscali previste appositamente per le attività svolte in modo non continuativo. Per quanto riguarda invece il carattere della non imprenditorialità, possiamo dire che questo fa sì che l’attività di B&B non sia equiparata ad un’impresa, e ciò si traduce in un approccio più leggero per gli operatori dal punto di vista burocratico e fiscale, tanto che non è necessario dotarsi di partita IVA per intraprendere questo tipo di esercizio
  2. L’attività è svolta in modo non professionale, quindi è caratterizzata dalla gestione di tipo familiare, non avvalendosi di alcun tipo di organizzazione se non quella domestica, ed è spesso svolta congiuntamente ad un altro lavoro, per diversi ordini di motivi che vanno da quello economico a quello della mera passione per l’ospitalità e l’incontro con altre persone. Il requisito di professionalità è confermato dall’obbligo di svolgere l’attività ricettiva nel proprio domicilio o residenza, senza che vi sia cambio di destinazione d’uso dell’immobile; ciò implica ovviamente che l’ospite dovrà condividere la struttura con il gestore e la sua famiglia e quindi con i loro usi, le loro abitudini e tradizioni.
  3. Il n° delle camere che possono essere messe a disposizione è limitato: dai dati elencati in tabella precedentemente possiamo notare però come vi sia notevole eterogeneità da regione a regione in termini di fissazione dei limiti riguardanti le stanze e i posti letto
  4. I locali devono rispettare i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti per il normale uso abitativo. Il gestore comunque, in aggiunta alle basilari norme igienico-sanitarie richieste per le abitazioni ad uso civile, deve rispettare naturalmente delle specifiche norme di natura igienica a tutela della salute e del benessere dei propri ospiti; ciò è riferibile sia alla pulizia dei locali, e quindi alla fornitura e al cambio biancheria, sia alla distribuzione della prima colazione, che in linea generale si prevede sia composta da cibi e bevande confezionate monouso, senza alcun tipo di manipolazione, con data di scadenza a cura del produttore. Alcune leggi regionali tuttavia, incoraggiano la somministrazione di prodotti tipici del territorio, per facilitare l’ospite all’approccio della realtà territoriale.

Analizzando in particolare il contesto normativo siciliano, possiamo affermare che si sono susseguite negli anni diverse leggi regionali che hanno in qualche modo disciplinato e inquadrato, sotto forma di articoli e allegati, le strutture ricettive adibite a B&B.
Tra le principali, possiamo elencare l’art.88 della Legge regionale 23 dicembre del 2001 n°32, di riordino dei regimi di aiuto alle imprese, a cui ha fatto seguito quella del 23 maggio n°6 emanata nello stesso anno, ed ancora, la legge regionale del 26 marzo 2002 n°2 a cui ha fatto seguito successivamente la legge regionale 16 aprile del 2003 n°4, che ha provveduto, all’art.77, a modificare ed integrare l'art. 88 della precedente legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ampliando il numero delle stanze e conseguentemente degli ospiti da poter accogliere in esercizio di bed & breakfast.
Infine, è importante ricordare anche il Decreto 30 novembre 2004, recante disposizioni in merito ai requisiti necessari da possedere per iniziare un’attività di Bed&Breakfast.
Tra la lunga serie di normative che abbiamo appena elencato, rileva il Decreto dell’8 febbraio 2001 dell’Assessorato per il turismo, comunicazione e i trasporti, che ricollegandosi direttamente alla legge regionale n°32 del 2001, art.88, ci fornisce una definizione di B&B come “attività ricettiva esercitata da soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino ad un massimo di tre camere, con non più di 4 posti letto per camera, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi forma giuridica esercitata”.
Tale decreto, come abbiamo citato poc’anzi, ha poi visto una successiva modifica, attraverso la legge regionale del 16 aprile 2003 n°4, in cui è stato cambiato il limite massimo di camere previsto per i B&B, portandolo da 3 a 5 camere e per un n° massimo di 20 posti letto totali.
La definizione ci ribadisce comunque la natura non imprenditoriale di questo tipo di attività che è svolta a livello prevalentemente familiare, quindi da privati e in assenza di una formale organizzazione di tipo aziendale, in modo saltuario e in abitazione privata, indicando anche il n° massimo di camere a disposizione degli ospiti che possano essere presenti all’interno della struttura e, naturalmente, essa ci sottolinea quali debbano essere i servizi principali ed essenziali da offrire al cliente, ossia alloggio e prima colazione.
Tale forma non imprenditoriale, come già detto in precedenza, comporta anche la non obbligatorietà della partita Iva per il titolare, dal momento che l’attività non è soggetta nemmeno ad iscrizione nel registro delle imprese Una cosa che è importante sottolineare è che, prima che intervenisse la nuova legge regionale del 2003, era previsto che l’attività di B&B si svolgesse esclusivamente in locali di proprietà e adibiti ad abitazione personale, ossia la famiglia ospitante (quindi il titolare della struttura), doveva svolgere la propria attività nella propria dimora o residenza abituale.
Con l’entrata in vigore della nuova normativa viene stabilito invece che l’attività può essere esercitata anche in immobili non di proprietà del titolare, purché questi rimangano adibiti ad abitazione personale: lo stesso articolo 88 infatti, sottolineava già come l’esercizio di questo tipo di attività non comporti cambio di destinazione d’uso dell’immobile.
Secondo quanto previsto ancora dal decreto dell’8 febbraio del 2001 e come poc’anzi accennato, l’attività di bed&breakfast non necessita della iscrizione alla Camera di commercio poiché essa non viene considerata come attività d’impresa ma, come stabilito successivamente dalla legge regionale del 2001 n°6,“l’esercente l’attività di B&B deve presentare una dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza autocertificando il possesso dei requisiti richiesti”. In particolare, con il D.L.78/2010 convertito in L.122/2010, è stata introdotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che ha sostituito la precedente DIA (Denuncia di inizio attività). attraverso la presentazione della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) presso il Suap del comune di riferimento, è previsto infatti che si possa dar luogo all’apertura della struttura ricettiva in maniera immediata, senza dover attendere i 30 giorni previsti per l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte delle autorità competenti.

Qui vige un regime di silenzio-assenso secondo cui sarà compito della stessa amministrazione comunale competente verificare la sussistenza dei requisiti di legge ed eventualmente, ove ritenga necessario, predisporre un divieto di prosecuzione dell’attività, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa da parte dell’interessato.
Alla SCIA vanno allegati gli specifici documenti necessari previsti per far sì che la definizione della pratica sia giudicata completa.
Nonostante la grande varietà di regole applicabili in tema di B&B nelle diverse regioni italiane, la SCIA rappresenta comunque un altro punto comune in tema di normative nazionali, che presenta l’obiettivo di facilitare sebbene la tipologia di documenti richiesta in allegato vari ancora una volta a seconda del contesto di riferimento.
Ad ogni modo, la comunicazione di inizio attività di B&B ha anche il fine di consentire la classificazione dell’esercizio ricettivo, classificazione che può andare da 1 a 3 stelle, a seconda del livello e della qualità dei servizi offerti dalla struttura.
Nel contesto siciliano è prevista l’assegnazione di una stella quando esiste nell’unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed un bagno comune con i proprietari; 2 stelle quando le camere destinate agli ospiti sono 2 o 3, con bagno comune riservato però ai soli ospiti, ed infine 3 stelle, se ogni camera per gli ospiti possiede un proprio bagno privato.
Più specificatamente, all’interno del decreto del 2001, sono fissati i requisiti minimi per l’attribuzione di tale n° di stelle, rispetto ai servizi e alle dotazioni offerte nella struttura:

  • 3 stelle: bagni privati e completi per ogni camera; televisione per ogni camera; impianto di climatizzazione in tutte le camere, anche con ventilazione a pale; servizio di prima colazione; cambio di biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni; pulizia nelle camere e nei servizi igienici ogni giorno.
    Per quel che riguarda le dotazioni, ogni bagno deve essere completo di accessori quali: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.
    Ogni camera deve invece essere dotata di: letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano, specchio; lampade o applique da comodino; punto di illuminazione per leggere e scrivere; secondo comodino o ripiano nelle camere doppie; sgabello o ripiano apposito per bagagli; cestino rifiuti ed una sedia per letto.
     
  • 2 stelle: bagno completo ad uso esclusivo degli ospiti; televisione ad uso comune (laddove le camere non ne siano dotate singolarmente); impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale; servizio di prima colazione; cambio biancheria 2 volte alla settimana e comunque ad ogni cambio cliente ed asciugamani ogni giorno; pulizia nelle camere e nei servizi igienici una volta al giorno.
    Per quel che riguarda le dotazioni all’interno dei servizi igienico-sanitari: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti; nelle camere invece sono necessari: letto, tavolino, armadio, comodino o ripiano e specchio; lampade o applique da comodino; punto di illuminazione per leggere e scrivere; secondo comodino o ripiano nelle doppie; sgabello o ripiano per bagagli; cestino rifiuti ed una sedia per letto.
     
  • 1 stella: servizio di prima colazione; impianto di riscaldamento e/o attrezzature di riscaldamento alternativo e ventilatori nel periodo estivo; cambio biancheria una volta a settimana e di asciugamani a giorni alterni; pulizia nelle camere una volta al giorno.
    Riguardo le dotazioni, nei servizi igienico-sanitari sono necessari accessori quali saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti. Rispetto alla sistemazione delle camere invece si indicano: letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino o ripiano e specchio; lampade o applique da comodino; cestino rifiuti; una sedia per letto; uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per persona.
    Per ciò che riguarda il servizio di prima colazione, la normativa consente di offrire cibi e bevande come latte, caffè, biscotti, pane, frutta, ecc., ma non alimenti cucinati direttamente in casa dal gestore. È possibile comunque offrire prodotti confezionati provenienti da esercizi alimentari o da produttori autorizzati dal punto di vista igienico-sanitario.

Per la Regione Sicilia, accanto alla segnalazione di inizio attività, e quindi alla richiesta di classificazione, è previsto che venga allegata anche una relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, attestante il fatto che l’immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo dai regolamenti afferenti, nonché la conformità dello stesso per ciò che riguarda le dimensioni delle camere e l’adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza, secondo quanto previsto rispettivamente dal DPR 30.12.1970 n.1437 e dalla legge 46/90.
Ricordiamo, come già detto in precedenza, che tutte le Regioni richiedono come elemento fondamentale per l’esercizio dell’attività che gli immobili utilizzati siano in regola con i requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti normalmente per le abitazioni.
Tra gli obblighi previsti per il titolare di un’attività di B&B in Sicilia, c’è anche quello di comunicare alle Città metropolitane o ai Liberi consorzi di competenza provinciale, la situazione degli arrivi e delle presenze, nonché tutte le altre informazioni utili ai fini delle rilevazioni statistiche e dell’inserimento negli elenchi annuali pubblicati sulle strutture ricettive, al momento della dichiarazione di inizio attività.
Sono previste comunque per tutte le Regioni comunicazioni obbligatorie, (al Sistema Turistico provinciale nella fattispecie Sicilia) sugli arrivi mensili, finalizzate alla rilevazione periodica sul movimento dei clienti nei servizi ricettivi, attraverso apposito modulo predisposto dall’Istat.
Rimane certamente, come già previsto del resto per tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere, anche l’obbligo di comunicazione delle presenze giornaliere alle autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore dall’arrivo dell’ospite. anche attraverso mezzi di comunicazione veloci come fax o email, compilando un apposito modulo denominato scheda di notificazione.
Infine, per quanto riguarda le tariffe applicate dagli operatori all’esercizio ricettivo, vige l’obbligo di comunicare annualmente, alla Città Metropolitana o Libero consorzio di competenza provinciale, i prezzi praticati presso le proprie strutture ricettive.