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Microricettività italiana e irlandese a confronto: il caso del Bed and Breakfast

di Elisa Millo
Università degli Studi di Udine
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche del Turismo Culturale
Relatore: Prof.ssa Michela C. Mason
Anno accademico: 2014/2015

1.4 - Quadro di riferimento normativo della regione Friuli Venezia Giulia e B&B

Microricettività italiana e irlandese a confronto - Immagine 1

1) Esempio simbolo B&B approvato dalla Regione FVG

L’attività di B&B viene riconosciuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in base alla Legge Regionale 2/2002, art. 81, poi modificata dall’introduzione del Disegno di Legge 230, divenuto Legge n. 4/2013, come un’attività “esercitata da coloro i quali, nell’ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, privilegiando nell’offerta della prima colazione l’utilizzo di prodotti agricoli regionali”. Viene quindi specificata in questa sede la sola possibilità per i B&B nella regione, di non costituire attività di impresa, diversamente da quanto enunciato dal Codice del Turismo prima della Legge che lo ha dichiarato per la gran parte incostituzionale, costituendo esse per antitesi proprio un’attività non continuativa, al contrario di quanto va a definirsi nel sopra citato Codice Civile. L’attività ha carattere saltuario e occasionale e, pertanto, è esclusa dall’ambito di applicazione dell’I.V.A.; i proventi dell’attività vanno denunciati tra i “redditi diversi”, in quanto derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Vengono inoltre stabilite le dimensioni limite regionali perchè l’attività in oggetto possa essere effettivamente considerata un B&B sul territorio: è possibile esercitare con un massimo di quattro camere destinate al pubblico, per un totale di massimo otto posti letto; al momento dell’apertura, come verrà riportato in seguito, viene effettuato il primo sopralluogo da parte dell’autorità comunale e, nel caso del comune della città di Trieste (capoluogo di regione), è assegnato un posto letto ogni otto metri quadri presenti nella struttura. Le norme di metratura e del numero massimo di posti letto variano sensibilmente da regione a regione in funzione delle dimensioni tipiche delle abitazioni più diffuse sul territorio, tenendo conto il più possibile anche il riutilizzo di fabbricati o casolari riconvertiti, anche molto antichi.

Importante sottolineare, anche, che si tratta di un attività a carattere prettamente familiare per definizione.

Da subito è stabilita l’importanza di privilegiare per l’offerta della prima colazione, prodotti locali, in modo da stabilire sin dalla definizione della tipologia di struttura ricettiva trattata, la natura di questo genere di attività volta alla promozione e alla valorizzazione del territorio locale. Inizialmente, con la Legge 2/2002 questo aspetto non era incluso nella definizione, ma vi era affidato un comma a sè stante; con il disegno di Legge 230, intitolato: "Incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle Leggi Regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla Legge Regionale 2/2002 in materia di turismo", il legislatore ha preferito far risaltare lo scopo di esistenza di strutture microricettive sul territorio.

Il quadro normativo regionale che disciplina il turismo e la ricettività sul territorio si presenta come piuttosto complesso ed articolato. L’ente Regione, come dichiarato nell’art.1 della Legge Regionale 2/2002, detto “Disciplina organica del turismo ”esercita funzioni di indirizzo e programmazione del sistema turistico regionale, provvede al coordinamento tra gli enti del settore, sostiene lo sviluppo del turismo regionale mediante l'erogazione di incentivi e svolge l'attività di vigilanza e controllo sull'Agenzia per lo sviluppo del turismo”; qui l’articolo è stato rielaborato dall’introduzione della Legge Regionale 29/2005 e contiene le prime informazioni generali circa la funzione di promozione e sostegno del settore turistico sul territorio, messa in atto attraverso forme di finanziamento e di controllo e guida di altri enti territoriali minori, tra i quali è presente anche l’Agenzia per lo sviluppo del Turismo. Nell’articolo 5 infatti è fornito l’elenco dettagliato degli enti territoriali a cui è riconosciuto il principio di competenza in materia di turismo:

“Le competenze in materia di turismo sono esercitate da:

a) Regione;
b) Agenzie di informazione e accoglienza turistica;
c) Comuni e Province;
c bis) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) Associazioni Pro-loco;
e) Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico”.

Anche questo articolo ha subìto modifiche apportate dalla Legge 13/2010 (art. 2, comma 1).
Lo stesso art. 81 in cui è contenuta la definizione di B&B, prosegue al comma 2 con il delineare la classificazione delle strutture B&B a seconda di alcune caratteristiche possedute o meno dalla struttura. Un B&B può così essere classificato “standard”, “comfort” se dotato di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei seguenti requisiti:

“A) Requisiti minimi inerenti il servizio:
1. pulizia e riassetto quotidiano dei locali comuni, camere e bagni;
2. fornitura e cambio a giorni alterni e a ogni cambio cliente della biancheria, compresa quella da bagno.

B) Attrezzature minime, in dotazione ad ogni camera:
1. letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto;
2. lampada o applique da comodino per posto letto;
3. sedia o altro mobile con analoga funzione per letto;
4. specchio e una presa di corrente;
5. cestino per i rifiuti;
6. cuscino e coperta aggiuntiva per persona su richiesta del cliente;
7. luce di emergenza o torcia elettrica.

C) Attrezzature minime, in dotazione ad ogni bagno:
1. lavabo;
2. WC;
3. bidet;
4. vasca o box doccia;
5. piano di appoggio per la borsa da bagno;
6. specchio;
7. presa di corrente;
8. phon a disposizione dei clienti;
9. linea di cortesia per ogni singolo cliente comprendente almeno saponetta, bagnoschiuma-shampoo, fazzolettini di carta, un bicchiere (per saponetta, bagnoschiuma-shampoo è possibile proporre dosatori in alternativa alle confezioni monouso”).

Così vengono testualmente elencati i requisiti perchè un B&B venga classificato comfort, distinguendosi così dalla categoria standard e dalla più avanzata in termini di comodità e servizi offerti all’ospite, dalla categoria “superior”. Per quest’ultima è richiesto che la struttura ricettiva possieda tutte le caratteristiche già elencate per la categoria comfort, ed in più deve andare incontro a questi ulteriori requisiti:

“1. accessibilità alle persone disabili;
2. ubicazione in una residenza che abbia valore storico, artistico, ambientale o che costituisca testimonianza storica culturale e tradizionale del territorio in cui è dislocata;
3. ubicazione in località di particolare pregio paesaggistico;
4. camere e aree comuni dotate di arredi tipici della tradizione locale, e in sintonia con il contesto ambientale in cui la struttura trova collocazione;
5. parcheggio o servizio parcheggio anche in convenzione con soggetti esterni;
6. presenza di una postazione internet (in camera o nelle aree comuni);
7. Tv in camera;
8. climatizzatore in camera”.

L’assegnazione delle categorie, così anche come dei requisiti che la casa privata che andrà ad aprire attività di B&B deve possedere, sono verificati al momento dell’apertura e con successive visite, da delegati comunali: “I Comuni effettuano sopralluoghi al fine di verificare l'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività e la categoria di appartenenza, nonchè idonei controlli sulle dichiarazioni presentate” (comma 4, articolo 81 della Legge Regionale 13/2010).

La suddivisione in categorie dell’attività di B&B è volta a differenziare l’offerta turistica che si presenta all’ospite che intende soggiornare presso questo nuovo e particolare tipo di struttura, in modo da far fronte, come operatori sul territorio regionale, ai differenti target che intendono scoprire le novità e le tradizioni locali, puntando quindi anche su fasce di prezzo che si distinguono a seconda dei servizi messi a disposizione.