Dove vuoi andare?
Ospiti e camere
...
IT | Cambia lingua Preferiti Vicino a me Inserisci la tua struttura
Regioni Località turistiche Punti d'interesse Offerte Last Minute
B&B Day
primo weekend di marzo
Settimana del Baratto
terza settimana di novembre
BarattoBB
baratto tutto l'anno in B&B
BB25
25 Euro tutto l'anno
B&B Card
richiedila gratis
Come aprire un B&B Mondo B&B Blog Magazine Turismo Speciali Eventi Fiere Punti d'interesse Suggerisci un punto d'interesse Tesi universitarie sul B&B
(Guadagna 100 Euro)
Scopri i B&B migliori B&B Europa
FAQ e contatti Note legali, Cookie Policy, Privacy Area Riservata Gestori
Italiano English Français Deutsch Español

Microricettività italiana e irlandese a confronto: il caso del Bed and Breakfast

di Elisa Millo
Università degli Studi di Udine
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche del Turismo Culturale
Relatore: Prof.ssa Michela C. Mason
Anno accademico: 2014/2015

1.4.1 - Come aprire un B&B in Friuli Venezia Giulia

L’articolo 2 della Legge Regionale 11/2010 (sempre in sostituzione all’articolo 82 della Legge 2/2002) prosegue al comma 3 con la presentazione delle prime pratiche che un operatore di B&B deve necessariamente svolgere al momento dell’apertura: “L'attività di B&B è subordinata alla dichiarazione di inizio attività”, ovvero alla procedura della SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che va presentata allo sportello SUAP (Sportelli Unici Attività Produttive) locale.

Bisogna essere in possesso di requisiti sia soggettivi, relativi alla persona che intende aprire e condurre da titolare l’attività, che oggettivi, relativi invece allo stato della struttura vera e propria, che andrà ad ospitare l’attività di B&B. L'avvio dell'attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi è necessario:

  • Non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del Regio Decreto 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;
     
  • Vengono qui di seguito riportate le condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del Regio Decreto 773/1931:

    Art. 11: “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli
    casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
    1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
    2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza”;

    Art. 92: “Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti”.
     
  • Non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, ne´ sottoposto a concordato preventivo.

Il B&B non è sottoposto a verifiche antimafia, in quanto previste per legge solo per quelle attività che si costituiscono in forma di impresa.
In relazione alla somministrazione della colazione, il titolare del B&B è tenuto a seguire dei corsi professionalizzanti ai fini del rispetto delle norme igieniche e sanitarie in materia di manipolazione di cibi e bevande: “Ai fini del rispetto delle norme igieniche e sanitarie in materia di manipolazione di cibi e bevande, i titolari di B&B partecipano a corsi professionali” (articolo 81, comma 3, della Legge Regionale 4/2013). Nello specifico sono consigliati la partecipazione ai corsi per l’acquisizione dell’attestato HACCP sia da parte del titolare che di eventuali collaboratori familiari, qualora prendessero parte alla manipolazione, acquisto, conservazione e somministrazione di cibi e bevande, e la compilazione del cosiddetto piano di autocontrollo, documento attraverso il quale il titolare ed i collaboratori tengono traccia di ogni mutamento nell’ambiente del B&B preposto alla preparazione e alla consumazione della colazione.

Dal punto di vista oggettivo invece, la struttura stessa deve rispettare le norme previste in materia di sicurezza e pulizia, nonche´ norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro e il titolare deve fare dichiarazione di essere disponibile a rispettarle. Inoltre, per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati, il titolare dell'esercizio di B&B deve inoltrare la notifica di Nuova Impresa Alimentare (NIA) all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.

Agli operatori di B&B è richiesto di comunicare le generalità degli alloggiati presso il B&B stesso, fosse anche solo per una notte, presso la Questura competente per il territorio, con le schedine di pubblica sicurezza, come stabilito dal Decreto Ministero dell'Interno 7 gennaio 2013 - Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.

Fino a non molti anni fa la comunicazione andava fatta consegnando fisicamente delle schedine cartacee compilate con le generalità degli ospiti presenti, entro 24 ore dall’arrivo degli stessi, e ciò è obbligatorio per ogni tipologia di struttura ricettiva. Oggi l’invio è divenuto telematico, ed avviene attraverso il sito “Portale alloggiati”; questo comporta, tra i vari procedimenti burocratici da svolgere per l’apertura effettiva dell’esercizio, la registrazione del nuovo B&B presso la Questura.

Oltre a questa registrazione ne viene effettuata un’ulteriore presso l’ente regionale che si occupa della promozione turistica, la Turismo FVG, presso il portale informatico WEBTUR - Osservatorio regionale turismo - che consente la rilevazione statistica delle presenze italiane e straniere nella nostra regione. Inoltre un adeguamento a cui devono provvedere i B&B riguarda il pagamento del canone Rai e della Siae, qualora siano presenti apparecchi televisivi (Rai) o radiotelevisivi (Siae) all’interno della struttura. La misura del pagamento dipende dalla collocazione di eventuali televisori ed apparecchi radiofonici: il canone Rai viene corrisposto in misura di canone ordinario nel caso l’apparecchio sia situato in zone non esclusivamente destinate al soggiorno degli ospiti (ad esempio in aree comuni sia alla famiglia ospitante che agli ospiti), mentre deve essere corrisposto un canone speciale nel caso il televisore sia presente in aree destinate esclusivamente agli ospiti e vanno corrisposti entrambi i canoni nel caso di coesistenza delle 2 situazioni.

Per quanto riguarda la Siae, il suo valore va corrisposto nel momento in cui un apparecchio radio o tele ricevente è posizionato in una zona destinata ai soli ospiti o promiscua, cioè ad uso di ospiti ed ospitanti.