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Microricettività italiana e irlandese a confronto: il caso del Bed and Breakfast

di Elisa Millo
Università degli Studi di Udine
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche del Turismo Culturale
Relatore: Prof.ssa Michela C. Mason
Anno accademico: 2014/2015

1.4.2 - Finanziamenti

La Legge Regionale 4/2013, prima disegno di Legge 230, discussi dalla Regione insieme alla proposta di Legge n. 217 “Interventi per il sostegno delle microimprese, piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia per la costituzione di reti d’imprese e alla proposta di Legge n. 220 “Riconoscimento della centralità delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), si impegna al rilancio e al rafforzamento della competitività delle micro e PMI, nonchè quello di supportare lo sviluppo e la creazione delle reti di impresa e delle strutture ricettive sul territorio regionale in generale (ricordando infatti che i B&B non costituiscono attività imprenditoriali). Ciò è stato svolto soprattutto grazie all’impiego di nuovi e più consistenti incentivi, come promesso dalla modifica dell’articolo 82bis/2013, che è importante riportare integralmente:

  1. La Regione concede contributi in conto capitale, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per un importo massimo di 6.000 euro per posto letto e comunque fino all’importo complessivo di 30.000 euro, per iniziative rivolte alla riqualificazione o all’ammodernamento dei locali adibiti o da adibirsi all’attività di B&B, comportanti lavori riconducibili agli articoli 17, 18 e 19 della legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), da realizzarsi a mezzo di idonea progettazione da produrre ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale 14/2002, con esclusione degli interventi di nuova costruzione.
  2. I progetti prevedono l’accessibilità ai portatori di handicap in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
  3. Nelle spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono ammesse anche quelle sostenute per l’acquisto di arredi e attrezzature, purchè strettamente connesse e dimensionate allo svolgimento dell’attività di B&B.
  4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente per interventi nei Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.
  5. Ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.”

Rispetto alla precedente modifica della Legge 11/2010, l’importo previsto per iniziative di riqualificazione o ammodernamento dei locali dei B&B è passato da Euro 3.000 ad Euro 6.000 per posto letto e da 15.000 a 30.000 per l’importo massimo complessivo. In più sono previsti incentivi per interventi di adeguamento delle strutture per accoglienza di ospiti portatori di handicap e la durata del vincolo di destinazione è stata dimezzata, passando da 10 a 5 anni (sia per i soggetti beneficiari che per i beni acquistati grazie al finanziamento), riconoscendo quindi il valore occasionale dell’attività in oggetto.

Tuttavia, nell’anno 2015, come anche negli anni immediatamente precedenti, la Regione Friuli Venezia Giulia fa avviso che sul bilancio regionale non risultano stanziamenti sui capitoli di spesa trattati e, l’assoluta impossibilità di accoglimento favorevole, invita gli operatori a non presentare tali istanze. Qualora, nel corso dell’anno, si rendessero disponibili risorse adeguate, sarà disposta una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo e saranno ritenute valide solo quelle presentate nel periodo temporale che sarà indicato nell’apposita norma ed opportunamente pubblicizzato.