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B&B come risorsa per il territorio: una mappatura dell’offerta turistica del Friuli Venezia Giulia

di Alessia Attanasio
Università degli Studi di Udine
Master Universitario di I livello in “Valorizzazione turistica dei beni ambientali e culturali”
Relatore: Prof. Francesco Marangon
Anno accademico: 2014/2015

4.2 - Normativa di riferimento

La prima legge a regolamentare la formula ricettiva dei Bed & Breakfast in Friuli Venezia Giulia è stata la L.R. n.17 del 18 aprile 1997, la quale elencava le norme relative alle strutture alberghiere, alle strutture ricettive all’aria aperta, a carattere sociale, ai rifugi alpini, ai rifugi escursionistici e ai bivacchi, all’esercizio di affittacamere, alle case e appartamenti per vacanze, alle attività turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione e alle attività agrituristiche. A soli due anni di distanza venne emanata la L.R. n.17 del 5 luglio 1999 con la quale vennero introdotte le nuove “Disposizioni in materia di turismo itinerante e regolamentazione dei Bed & Breakfast”. Il capo II, “Regolamentazione dei Bed & Breakfast” andava appunto a integrare la legge del 1997 con la disciplina di questa nuova tipologia ricettiva.
L’art. 29 bis della legge del 1999 che va a integrare l’art. 29 della legge del 1997, definisce gestori di Bed & Breakfast “coloro i quali, nell’ambito della propria residenza, offrono servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere e con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, i quali non sono tenuti agli adempimenti di cui all’art.27”, relativi a specifici attestati sanitari di idoneità dei locali e all’accertamento dei requisiti igienico sanitari dell’esercizio, nonché dei requisiti soggettivi del titolare.
Viene inoltre specificato che il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione senza alcuna manipolazione. Coloro che intendono esercitare questa attività devono comunicare preventivamente e annualmente al comune competente per territorio l’avvio dell’attività, in seguito alla quale, il Comune stesso effettuerà apposito sopralluogo ai fini della conferma dell’idoneità della struttura all’esercizio dell’attività.
I Comuni sono tenuti all’aggiornamento e alla regolamentazione di un apposito albo degli operatori dell’attività di “Bed & Breakfast”. Suddetto albo deve essere trasmesso periodicamente, almeno tre volte l’anno, alle Aziende di Promozione Turistica competenti per territorio. L’iscrizione all’albo era d’obbligo in quanto dava la facoltà agli esercenti di esporre all’esterno della struttura un insegna identificativa.
Sempre secondo la Legge 17/1999, si è voluta la creazione di un apposito marchio identificativo dei B&B del Friuli Venezia Giulia, che doveva essere approvato dalla Giunta regionale. Suddetto marchio doveva dunque essere trasmesso ai Comuni i quali a loro volta potevano metterlo a disposizione dei singoli operatori. Questi ultimi a loro spese lo potevano poi apporre all’esterno delle sedi di esercizio dell’attività.
Nella parte conclusiva della norma, si definiscono inoltre le sanzioni per coloro che pubblicizzavano un B&B o affiggevano il marchio regionale fuori della struttura non regolarmente iscritta all’albo o altri casi similmente punibili con sanzione pecuniaria.
Nel 2002 la Regione ha emanato la L.R. n. 2 del 16 gennaio 2002, riguardante la” Disciplina organica del turismo”, necessitando di disciplinare l’organizzazione turistica regionale perseguendo il fine di una più efficace promozione turistica mediante la razionalizzazione dell’attività amministrativa e l’ottimizzazione delle risorse. La Legge Regionale 02/2002 abroga completamente la precedente disciplina. A partire dall’art.81 della nuova norma viene ufficialmente trattato il caso dei Bed & Breakfast.
L’art.81, modificato nel 2013, precisa che “L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, privilegiando nell'offerta della prima colazione l'utilizzo di prodotti agricoli regionali“. Nei commi seguenti, la Regione prevede una classificazione alla quale i B&B accedono al momento della dichiarazione di inizio attività, indicando tramite modello apposito gli elementi presenti nella struttura; le classi sono:

  • Standard;
  • Comfort;
  • Superior.

La Tabella seguente (Tab.4) identifica i requisiti di accesso alle diverse classi.

STANDARD COMFORT SUPERIOR
Ricomprende tutti i B&B che non soddisfano i requisiti di accesso alle altre categorie;. Bagno privato per ciascuna camera; pulizia e riassetto quotidiano dei locali comuni, camere e bagni; fornitura e cambio a giorni alterni e cambio a ogni cliente della biancheria, compresa quella del bagno; ogni camera deve essere dotata di un letto, un tavolino o ripiano apposito, un armadio, un comodino o piano di appoggio per posto letto, una lampada o applique da comodino per posto letto, una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto, uno specchio, una presa della corrente, un cestino per i rifiuti, un cuscino e una coperta aggiuntiva per persona su richiesta del cliente, una luce di emergenza o torcia elettrica; il bagno deve essere dotato di un lavabo, un WC, un bidet, una vasca o box doccia, un piano di appoggio per la borsa da bagno, uno specchio, una presa di corrente, un phon a disposizione dei clienti, una linea di cortesia per ogni singolo cliente comprendente almeno una saponetta, bagnoschiuma- shampoo, fazzolettini di carta, un bicchiere Dalla categoria "comfort" si puo` passare alla categoria "superior" possedendo almeno tre delle caratteristiche sotto riportate: Accessibilita` alle persone disabili; Ubicazione in una residenza che abbia valore storico, artistico, ambientale o che costituisca testimonianza storica culturale e tradizionale del territorio in cui e` dislocata; Ubicazione in localita` di particolare pregio paesaggistico; Camere e aree comuni dotate di arredi tipici della tradizione locale e in sintonia con il contesto in cui la struttura trova collocazione; Parcheggio o servizio parcheggio anche in convenzione con soggetti esterni;
Presenza di una postazione internet (in camera o nelle aree comuni);
Tv in camera;
Climatizzatore in camera;

Tab. 4 – Classificazione B&B
Fonte: L.R. 13/2010

I Comuni effettuano quindi i sopralluoghi al fine di verificare l’idoneità dei locali all’esercizio dell’attività e la categoria di appartenenza, come avveniva nella precedente legge, nonché inoltre, gli idonei controlli sulle dichiarazioni presentate. Il modello d’ospitalità di cui si discute, è definito alternativo rispetto alle tradizionali strutture alberghiere, atto ad attrarre un target turistico in crescita, che si muove alla ricerca di contatti diretti con la comunità locale, che vuole conoscere le sue tradizioni e peculiarità e che apprezza i prodotti tipici locali e le specialità enogastronomiche.
Si tratta di un turismo che richiede un contatto diretto con la realtà del luogo, ama scoprire gli ambienti rurali, le arti e i mestieri e preferisce i percorsi personalizzati e itinerari “a piacere”, per meglio visitare tutto il territorio e conoscere la realtà locale, senza seguire i ritmi imposti da vacanze organizzate.
All’interno del seguente grafico (Graf.2) viene presentata la situazione attuale di classificazione dei B&B in regione. Come si vede, essendo un’autodichiarazione, ed essendo la normativa recente, sono ancora molte le strutture che non hanno provveduto ad ottenere la categoria.

Mappatura dell'offerta turistica - Immagine 17

Graf. 2 – Classificazione dei B&B in Friuli Venezia Giulia 2015.
Elaborazione propria

Assume un significato fondamentale l’opportunità di somministrare le prime colazioni confezionate con prodotti locali e con la valorizzazione dei piatti tipici che costituiscono un immenso patrimonio della regione. La difficoltà si ricollega alla recente legge regionale 4/2010 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali) la quale prevede che gli operatori possano servire alimenti manipolati, dopo aver seguito il corso HACCP e adottando il manuale semplificato per le strutture ricettive extra-alberghiere; vi è la possibilità, fra l’altro, di farsi attribuire un contrassegno che identifichi la struttura ricettiva nel caso in cui impieghi prodotti agricoli, anche trasformati, provenienti da coltivazioni ed allevamenti delle nostra regione. Tale questione suscita ancora notevoli problematiche in Regione, non essendo chiaro l’ambito applicativo e i requisiti, talvolta troppo impegnativi per le piccole realtà che contraddistinguono il nostro territorio.
Per quanto concerne l’accesso ai finanziamenti, la maggiore preoccupazione del legislatore regionale ricade sulla possibilità di comportamenti scorretti da parte dei privati, che intendano utilizzare tali finanziamenti in maniera impropria, senza fornire un adeguato servizio di ricezione turistica. È stato dunque previsto un vincolo di destinazione d’uso decennale degli immobili adibiti a bed and breakfast oggetto di contributo al fine di scoraggiare tale genere di condotte.
A conclusione vi è un articolo con il fine di porre rimedio ad alcune imprecisioni presenti nel codice dell’edilizia in merito alla destinazione d’uso degli immobili adibiti in particolare a bed and breakfast e affittacamere. Essi non hanno destinazione d’uso alberghiera e non modificano la destinazione d’uso dell’immobile. Recentemente sono stati aumentati i compiti dell’agenzia del turismo, che dovrà concedere ai B&B i contributi in conto capitale, finalizzati per definizione all’incremento dei mezzi patrimoniali dell’impresa (senza essere necessariamente correlati all’obbligo di effettuazione di specifici investimenti, ovvero alla copertura delle perdite d’esercizio) fino al 50% della spesa ammissibile, con un tetto massimo di 3.000 euro per posto letto e comunque nell’importo massimo complessivo di 15.000 euro per l’adeguamento, la ristrutturazione, l’ammodernamento e l’arredamento dei locali destinati all’attività di B&B. I contributi sono concessi prioritariamente per interventi nei comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.
Coloro che otterranno il contributo avranno un vincolo di destinazione d’uso decennale sui locali, Il Comune effettuerà dunque annualmente, anche su segnalazione della TurismoFVG, il rispetto di tale vincolo.
A conclusione del paragrafo viene presentata la situazione attuale di dislocazione geografica dei B&B in regione (graf.3). Si evince come a distanza di pochi anni dall’ultimo rilevamento in tutte le provincie sia aumentato il numero di B&B, aumentando di qualche punto percentuale il dato. Le proporzioni sono rimaste sostanzialmente stabili.

Mappatura dell'offerta turistica - Immagine 18

Graf. 3 – Percentuale di presenza su base provinciale dei B&B.
Elaborazione propria.