Dove vuoi andare?
Ospiti e camere
...
IT | Cambia lingua Preferiti Vicino a me Inserisci la tua struttura
Regioni Località turistiche Punti d'interesse Offerte Last Minute
B&B Day
primo weekend di marzo
Settimana del Baratto
terza settimana di novembre
BarattoBB
baratto tutto l'anno in B&B
BB25
25 Euro tutto l'anno
B&B Card
richiedila gratis
Come aprire un B&B Mondo B&B Blog Magazine Turismo Speciali Eventi Fiere Punti d'interesse Suggerisci un punto d'interesse Tesi universitarie sul B&B
(Guadagna 100 Euro)
Scopri i B&B migliori B&B Europa
FAQ e contatti Note legali, Cookie Policy, Privacy Area Riservata Gestori
Italiano English Français Deutsch Español

B&B come risorsa per il territorio: una mappatura dell’offerta turistica del Friuli Venezia Giulia

di Alessia Attanasio
Università degli Studi di Udine
Master Universitario di I livello in “Valorizzazione turistica dei beni ambientali e culturali”
Relatore: Prof. Francesco Marangon
Anno accademico: 2014/2015

3.2 - Normativa di riferimento

Nel 2001, a seguito di quanto precedentemente citato in relazione alla nascita dei B&B in Italia, fu emanata la Legge del 29 marzo n.135 - “Riforma della legislazione nazionale del turismo” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001, la quale ebbe il compito di fissare gli standard e i requisiti minimi per le diverse strutture ricettive, in modo tale da uniformare il più possibile il livello qualitativo dell’offerta turistica nazionale.
Ci si trovò immediatamente di fronte ad un ostacolo; con l’articolo 117 della Costituzione viene sancita la competenza in via residuale alle singole Regioni in materia di legislazione sul Turismo. Questo sta a significare che la Legge 135/2001 indica soltanto i limiti comuni e gli standard minimi qualitativi, sta poi ad ogni singola Regione entro tre mesi emanare una Legge apposita che disciplini la materia, comportando diverse differenze tra una Regione e l’altra.
Con la Legge n. 135/2001 sono state identificate le diverse forme di ricettività:

  • Gli alberghi
  • Le residenze turistico alberghiere e le strutture extralberghiere
  • Le attività ricettive senza scopo di lucro
  • Le attività di accoglienza non convenzionale.
    Tale disposizione riprende quella precedentemente contenuta all’interno dell’articolo 6 della Legge 217/1983, la quale prevedeva come forme di ricettività una più ampia e complessa distinzione:

Esercizi alberghieri (Alberghi, Motel, Villaggi albergo);

  • Esercizi extralberghieri (Residenze turistico-alberghiere, campeggi, alloggi agrituristici, villaggi turistici, affittacamere, affittacamere, rifugi alpini);
  • Ricettività senza scopo di lucro (Ostelli per la gioventù, Case per ferie, Rifugi alpini gestiti dal CAI).

Le attività di accoglienza non convenzionale, come il B&B, per la loro stessa definizione sfuggivano a una precisa regolamentazione e potevano essere identificate come quelle occasionali messe in atto da famiglie che forniscono servizi di ospitalità (Castoldi, 2003).
Di seguito vengono riportate in Tabella (tab.2) le diverse disposizioni regionali in materia di B&B; come si evidenzia, molte Regioni hanno deliberato negli anni 2000 e da allora nulla è stato modificato, con alcune eccezioni che proprio lo scorso anno (2015) hanno emanato dei provvedimenti migliorativi.
Vi è poi riportata la Tabella (tab.3) esplicativa contente i punti chiave delle varie leggi Regionali, mostrando le differenze in tema di camere, conduzione e tipologia di colazione offerta. Questi sono i punti che suscitano maggior interesse per questo lavoro, essendoci molteplici punti di scontro e difficoltà di recepimento dai vari gestori dei B&B.
Nella maggior parte dei casi sono previsti espressamente dalla legge i seguenti requisiti minimi: 14 mq per la doppia, 8 mq per la singola e la conformità alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, a gas, di riscaldamento, rispetto delle norme igieniche ed edilizie, prevedendo la pulizia ed il cambio di biancheria se non quotidianamente perlomeno a giorni alterni.
Altra condizione fondamentale della filosofia del B&B è quella che il gestore deve risiedere nella stessa unità adibita all’ospitalità o nelle immediate vicinanze della stessa unità (Es. Entro i 50 metri di distanza per la Puglia). Questa condizione però è stata modificata con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 59 del 2010, che recepisce la Direttiva Bolkestein formalmente direttiva 2006/123/CE dell'Unione Europea, avente ad oggetto la regolamentazione del mercato dei servizi.
Quest’ultima infatti concede di avviare e gestire un’attività di ospitalità quale il B&B, senza necessariamente essere residenti nell'appartamento dove viene fornito l'alloggio al turista. Spesso però è possibile incorrere in casistiche in cui il proprietario risieda solo formalmente nell’edificio adibito a B&B. Il rischio a questo punto, è che la tipologia di ospitalità cosiddetta B&B, svolta in modo tradizionale, così come atteso soprattutto dai turisti stranieri, sia destinata a competere con altre forme di gestione. Spetta dunque alle Regioni di adeguare le proprie leggi, che fino a quel momento rimarranno comunque in vigore.

REGIONE LEGGE DI RIFERIMENTO
Valle d'Aosta Legge Regionale 4 Agosto 2000, n° 23
Piemonte Legge Regionale 13 Marzo 2000 n° 2
Liguria Legge Regionale 28 Gennaio 2000 n° 5
Lombardia Legge Regionale 16 luglio 2007 n°15, Legge del consiglio regionale 16 settembre 2015 n°87
Provincia Autonomia di Trento Legge Regionale 22 Marzo 2001 n° 3 , art. 20
Provincia Autonomia di Bolzano ---
Veneto Legge Regionale 4 Novembre 2002 n°33 art. 25/all. F
Friuli Venezia Giulia Legge Regionale 16 Gennaio 2002, art. 6-9
Emilia Romagna Legge Regionale 28 Luglio 2004 n°16
Toscana Legge Regionale 23 Marzo 2000 n° 42 art. 61 D.P. n° 18 del 23 Aprile 2001
Marche Legge Regionale 14 Febbraio 2000 n° 8 art. 2
Umbria Legge Regionale 15 Gennaio 2001 n° 2 art.4
Lazio Legge Regionale 29 Maggio 1997 n° 18 art.8, Legge regionale 10 settembre 2015 n°73
Abruzzo Legge Regionale 28 Aprile 2000 n°78
Molise Legge Regionale 12 Luglio 2002 n°13
Campania Legge Regionale 10 Maggio 2001 n°5
Puglia Legge Regionale 24 Luglio 2001 n° 17, Legge Regionale 7 agosto 2013 n° 27
Basilicata Legge Regionale 6 Settembre 2001 n°37
Calabria Legge Regionale 26 Febbraio 2003 n°2
Sicilia Legge Regionale 23 Dicembre 2000 n° 32 art.88 Legge Regionale 3 Maggio 2001 n°6 art. 110 Legge Regionale 26 Marzo 2002 n° 2 art.41 Legge Regionale 16 Aprile 2003 n° 4 art. 77
Sardegna Legge Regionale 12 Agosto 1998 n° 27 art. 6

Tab. 2 – Elencazione Leggi Regionali. Elaborazione propria

REGIONE DENOMINAZIONE ESERCIZIO CONDUZIONE IMMOBILE CAMERE COLAZIONE
Valle d’Aosta B&B – chambres et petit de ´jeuner Saltuario o per periodi stagionali Familiare Dimora del gestore o locali distanti 50 m max 3 camere e 6 posti letto Confezionati, senza manipolazione
Piemonte Bed & Breakfast Saltuario Familiare Abitazione del gestore 3 camere e 6 posti letto Confezionati, senza manipolazione
Lombardia Bed & Breakfast Saltuario Familiare Abitazione di residenza del gestore 4 camere e12 posti letto Confezionati
Trento (P.A) Bed & Breakfast Saltuario Familiare Abitazione di residenza del gestore 3 camere Confezionati
Veneto Bed & Breakfast Non specificato Familiare Abitazione del gestore 3 camere Confezionati, senza manipolazione
Friuli V. G. Bed & Breakfast Saltuario o per periodi stagionali Familiare Abitazione di residenza del gestore 4 camere e8poti letto Confezionati, senza manipolazione
Liguria Bed & Breakfast Occasionale o saltuario Familiare Abitazione del gestore 3 camere Prodotti che non richiedono manipolazione
Emilia Romagna Bed & Breakfast Saltuario o per periodi stagionali Familiare Abitazione del gestore 3 camere e 6 posti letto Non specificato
Marche Bed & Breakfast Saltuario o per periodi ricorrenti Familiare Dimora del gestore o locali distanti max50m 3 camere e 6 posti letto Per il 70% prodotti tipici della zona
Umbria Bed & Breakfast Saltuario Familiare Dimora 3 camere e 8 posti letto Prodotti tipici confezionati, senza manipolazione
Lazio Alloggio e prima colazione Saltuario o per periodi stagionali Familiare Abitazione del gestore 3 camere e 6 posti letto Prodotti confezionati, senza manipolazione
Abruzzo Bed & Breakfast Saltuario Familiare Dimora 4 camere e 10 posti letto Prodotti tipici confezionati
Campania Bed & Breakfast Saltuario e non professionale Familiare Abitazione del gestore 3 camere e 6 posti letto Confezionati
Calabria Bed & Breakfast Saltuario o con periodi stagionali Familiare Abitazione del gestore 4 camere e 8 posti letto Prodotti tipici confezionati
Puglia Bed & Breakfast Saltuario o con periodi stagionali Familiare Dimora del gestore o locali distanti max50m 3 camere e 9 posti letto Non specificato
Basilicata Bed & Breakfast Non specificato Familiare Abitazione del gestore 3 camere Non specificato
Sicilia Bed & Breakfast Non specificato Familiare Abitazione del gestore 3 camere e12 posti letto Confezionati, senza manipolazione
Sardegna Bed & Breakfast Saltuario o per periodi stagionali Familiare Abitazione del gestore 3 camere e 6 posti letto Confezionati

Tab. 3 – Le principali caratteristiche dei B&B secondo le Leggi Istitutive. Elaborazione propria.

Per quanto riguarda l’apertura di un B&B, dopo aver consultato la normativa Regionale di riferimento, generalmente è sufficiente recarsi presso il proprio Comune di residenza, presso lo sportello delle Attività Produttive (SUAP) e fare denuncia di inizio attività (SCIA), che sostituisce la precedente DIA, comunicando i prezzi che si intendono praticare, i quali in seguito verranno affissi dietro la porta della camera degli ospiti accompagnati dal timbro del Comune, gli arredi e i servizi presenti nella struttura, i quali serviranno a identificare il livello di classificazione (ove esistente), anch’esso stabilito a livello regionale, e generalmente altri dati, quali i dati anagrafici della persona che intende aprire la struttura.
Sulle altre caratteristiche vige una più o meno elevata omogeneità legislativa, ma mai una normativa ovunque coincidente. Un principio ricorrente risiede nel carattere saltuario dell’attività e alcune Regioni si spingono a definire il periodo minimo o massimo di apertura complessiva o per singoli periodi. Altra formula che compare spesso riguarda l’obbligo di avvalersi della normale organizzazione familiare per la gestione dell’attività, ad eccezione della nuova Legge Regionale della Puglia che prevede la possibilità di esercitare l’attività di Bed & Breakfast in forma imprenditoriale, avvalendosi anche di collaboratori.
La situazione si complica in materia di somministrazione della prima colazione: ci sono normative, infatti, che non regolamentano la somministrazione e altre che prevedono cibi e bevande confezionati e non soggetti a manipolazioni, passando per la possibilità di offrire prodotti tipici confezionati, all’utilizzo di “almeno il 70% dei prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione” (Marche).
A livello fiscale e tributario i proventi dell'attività di B&B, sono tassati come "redditi diversi" derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente. E' necessario che il gestore del B&B si doti di un bollettario per quietanzare l'incasso dei singoli corrispettivi. Il reddito del B&B sarà quindi la somma delle ricevute rilasciate, meno le spese documentate inerenti al B&B.
Nella maggior parte delle Regioni l'attività non viene considerata d'impresa, quindi non è necessario possedere partita IVA né iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. Tuttavia alcune Regioni consentono anche l'attività imprenditoriale (caso Puglia).
Le procedure amministrative semplificate per l'apertura di un B&B trovano un analogo riconoscimento anche sotto il profilo tributario. L'amministrazione finanziaria, infatti, si è occupata con due risoluzioni (180/E/1998 e 155/E/2000) di questo comparto economico, escludendo la soggettività imprenditoriale (con partita iva) del contribuente persona fisica che lo intraprende, purché egli assecondi due sostanziali condizioni: saltuarietà delle prestazioni di servizio; assenza di mezzi organizzati.
Se nel corso dell'anno risulta verificato il parametro della discontinuità (ovvero, dell'occasionalità) nell'erogazione delle prestazioni, il contribuente è esonerato dall'attivazione della partita iva e da tutte le implicazioni formali (registri, libri contabili, etc.) e sostanziali che da essa scaturiscono. In questo contesto occorre tuttavia adempiere a tutti gli ordinari obblighi ai fini IRPEF, consistenti nel dichiarare i proventi, così realizzati, come "redditi diversi", derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente (lettera i, comma 1, art. 67, Tuir).
Negli ultimi anni a carico dei gestori dei B&B si sono aggiunti ulteriori adempimenti fiscali: sono state aggiunte diverse tasse quali il Canone RAI con importo superiore rispetto a quello domestico, la SIAE, e ovviamente la tassa sui rifiuti.