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Lo sviluppo dei B&B e gli effetti sul turismo urbano. Il caso di Lecce.

di Andrea Alfarano

Università del Salento
Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali
Corso di Laurea in Studi Geopolitici e Internazionali
Tesi di Laurea in: Geografia delle Interazioni Locale-Globale
Relatore: Chiar.mo Prof. Fabio Pollice
Anno Accademico: 2016/2017

2.1 - Inquadramento normativo dell'offerta ricettiva

Quando si parla di offerta ricettiva si sta parlando delle strutture ricettive, che indicano, usando la definizione del legislatore italiano, le «attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi, volti alla realizzazione dell’offerta di beni e servizi volti a soddisfare le esigenze del turista».

In Italia, la Costituzione italiana stabilisce che, è di competenza delle Regioni poter legiferare in materia di turismo, pertanto una normativa nazionale può trovare applicazione solo se le singole Regioni decidono di armonizzarsi ad essa.

L'ultimo tentativo è stato fatto con il Decreto Legislativo 79/2011, più comunemente noto come “Nuovo Codice del Turismo” o “Legge Brambilla”, dal nome del ministro che l'aveva promossa, entrato in vigore il 21/06/2011, che ha cercato di semplificare il quadro normativo.

Tuttavia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 2 aprile 2012, pronunciata nel giudizio promosso dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, ha dichiarato l’illegittimità di alcuni articoli del nuovo Codice o di parte di essi in quanto trattasi di materie che, appunto in base alla Costituzione, non erano di competenza dello Stato.

Il Nuovo Codice del Turismo comunque, anche se con l'abrogazione di alcuni articoli, ha provveduto al riordino della disciplina sulla ricettività distinguendo le strutture ricettive in:

- Strutture ricettive alberghiere comprendenti:

  1. gli alberghi, definiti come esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile;
  2. i motel, definiti come alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza dei motoveicoli o delle imbarcazioni e che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento;
  3. i villaggi-albergo, che assumono la forma di alberghi che, in un'unica area, forniscono servizi centralizzati agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili. I villaggi-albergo, oltre ad un centro di vita principale per la prestazione di servizi centralizzati, a seconda della classifica attribuita devono essere in possesso di un centro di vita sportiva e ricreativa con spazi adeguatamente attrezzati per l’attività di animazione e per l’attività sportiva ed anche di un parcheggio auto situato in una zona che non turbi la tranquillità delle unità abitative. Gli alberghi, i motel ed i villaggi-albergo sono classificati in cinque classi, contrassegnati in ordine decrescente da cinque ad una stella;
  4. le residenze turistico-alberghiere, definite come esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Le residenze turistico-alberghiere sono classificate in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da quattro a due stelle.

- Strutture ricettive extra-alberghiere che includono:

  1. i campeggi, definiti come esercizi ricettivi all’area aperta, a gestione unitaria, che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio ed eventuali servizi complementari ai turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. Questi sono classificati in quattro categorie, contrassegnate in ordine decrescente da quattro a una stella;
  2. i villaggi turistici, definiti come esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento. Gli allestimenti minimi sono tende, roulotte, prefabbricati, unità abitative fisse e similari. Nelle unità abitative fisse o similari, non devono essere presenti più di 4 posti letto (non sovrapponibili). I villaggi turistici sono classificati in tre categorie, contrassegnate in ordine decrescente da quattro a due stelle a seconda degli allestimenti minimi offerti;
  3. gli agriturismi, definiti come i locali situati in zone rurali nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli. Le aziende agrituristiche sono classificate in stelle sulla base dei parametri posseduti e sono divise in cinque classi, contrassegnate in ordine decrescente da cinque a una stella;
  4. gli esercizi di affittacamere, definibili come strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggi ed eventualmente servizi complementari, anche giornalmente ed in forma imprenditoriale, senza l’obbligo della dimora del titolare. Gli esercizi di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa regionale per i locali di civile abitazione;
  5. i rifugi alpini o montani, definiti come locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane al di sopra di 600 metri di altitudine. Sono classificati in un’unica classe contrassegnata da una stella;
  6. gli ostelli della gioventù, definiti come strutture ricettive attrezzate per il soggiorno dei giovani;
  7. le case per ferie, definite come strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone e sono gestite da enti pubblici, da associazioni o enti religiosi operanti, senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari. Sia gli ostelli della gioventù che le case per ferie sono classificati in un’unica categoria contrassegnata con una stella;
  8. le case e gli appartamenti per vacanza, definiti come immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi. Le case e gli appartamenti per vacanze devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa regionale per i locali di civile abitazione;
  9. i Bed and Breakfast (B&B), definiti come strutture ricettive esercitate da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione fornendo il servizio di alloggio e di prima colazione. I Bed and Breakfast sono classificati in tre categorie, contrassegnate in ordine decrescente da tre ad una stella.

L'offerta ricettiva nel quadro normativo italiano si presenta ancora più vasta e diversificata andando ad analizzare i rispettivi “casi” regionali che regolano e ne definiscono i caratteri per quella determinata regione.

La normativa regionale in materia di turismo, infatti, disciplina diversi settori, riconducibili alle seguenti linee di intervento:

  • organizzazione turistica regionale e ripartizione delle funzioni in materia di turismo tra regione, province e comuni;
  • disciplina rivolta agli operatori turistici (agenzie di viaggio, imprese turistiche) e delle strutture ricettive (classificazione e caratteristiche di strutture alberghiere ed extra-alberghiere);
  • programmazione degli interventi per la qualificazione dell'offerta turistica e sostegno alle imprese turistiche.

È importante segnalare come due siano state finora le strategie di intervento da parte delle Regioni. La maggior parte è intervenuta con una sorta di testo unico volto a raccogliere, armonizzare e razionalizzare nel proprio corpo legislativo, l'insieme della normativa già in vigore in precedenza, ma che era frammentata tra diversi e variegati atti legislativi («fra queste, si ricorda la L.R. Umbria n. 18/2006, la L.R. Lombardia n. 15/2007 e la L.R. Marche n. 81/2006»).
Altre Regioni, invece, hanno preferito intervenire con leggi che si pongono a loro volta come interventi di modifica di precedenti provvedimenti normativi («ad es. L.R. Liguria n. 28/2006)».

Fig. 1.2

Lo sviluppo dei B&B e gli effetti sul turismo urbano - Immagine 6

Gli interventi legislativi e regolamentari delle Regioni sul turismo

Fonte: Aa.vv. Associazione Italiadecide, Rapporto Italiadecide, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 214

Per la gestione del settore turistico, nella maggior parte dei casi, le regioni intendono continuare a mantenere un ruolo centrale, «attraverso la predisposizione di programmi annuali, come nel caso delle Marche o della Lombardia, o pluriennali, come nel caso dell'Umbria, del Lazio o della Liguria»