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La valorizzazione degli insediamenti produttivi nella regione siciliana: dai contratti d'area alle singole iniziative imprenditoriali

di Salvatore Molè
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
Facoltà di Giurisprudenza - Corso di Laurea in Scienze Giuridiche

Relatore: Chiar.mo Prof. Marco Sgroi
Tesi di laurea di: Salvatore Molè

6.1 - Presupposti legislativi

Continuando ad esaminare la normativa della Regione Sicilia in riferimento all'art. 30 della legge finanziaria N.2 del 2002, giova marcare che il legislatore inserendo tale articolo in una legge finanziaria abbia inteso tra l'altro agevolare tutte quelle iniziative miranti a rivitalizzare la produttività, con particolare riguardo a realtà produttive preesistenti, meritevoli di riqualificazione nell'ottica di una migliore redditività e consentendo nel verde agricolo la realizzazione di insediamenti che, senza deturpare le bellezze ambientali, favoriscano lo sviluppo di iniziative imprenditoriali private, e non ultimo aggirando determinati iter burocratici di approvazione, quali il ricorso a conferenze di servizi, successive approvazioni da parte dei consigli comunali, varianti agli strumenti urbanistici ecc.

Nell'ottica di una realtà agricola tutta siciliana fatta di vaste aree caratterizzate da insediamenti produttivi agricoli in disuso e terreni incolti, causa la bassa redditività delle colture agricole, che hanno dato origine a fenomeni di degrado ambientale e di emigrazione, è evidente che il legislatore abbia mirato a creare opportunità di programmare investimenti in aree agricole.

Ma il legislatore non generalizza la possibilità di interventi, poichè chiaramente pone due condizioni essenziali all'applicazione della norma:

a- la preesistenza di precedenti insediamenti
b- la indisponibilità di aree per insediamenti produttivi negli strumenti urbanistici in vigore.

Su questo sfondo si colloca il caso concreto in esame. Il Comune di Ragusa applicava l'articolo in argomento con delibera di Giunta Municipale n. 834/2002 indicando alcune linee guida , con cui l'Amministrazione poneva una regola generale per evitare l'esercizio di valutazioni discrezionali di volta sulle singole iniziative, con limitazioni non menzionate nella legge in oggetto.

Quanto alla possibilità di realizzare impianti produttivi nel verde agricolo, abbiamo già visto al capitolo precedente l'originaria previsione dell'art. 22 comma 1 della legge della Regione Sicilia n.71/1978 ( nel testo sostituito dall'art.6, comma 1, della Legge Regionale 31.5.94 n.17) a mente della quale nelle zone classificate come agricole "sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali nelle zone tassativamente individuate dallo strumento urbanistico", è stata derogata da due successive norme regionali.

Infatti una prima norma viene introdotta dall' art. 35 della L.R. n. 30/1997; successivamente troviamo la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 30 della Legge Regionale 2/2002, in presenza della quale appare pacifica l'interpretazione che l'art. 35 della L.R. 30/97 riguarda tutti gli insediamenti produttivi che godano di finanziamento pubblico ed, in quanto tali, possono essere realizzati in zona agricola anche in deroga all'art. 6 comma 1 della L.R. 17/94; viceversa, l'art. 30 della L.R. 2/2002 riguarda soltanto alcuni insediamenti produttivi con finanziamento a carico dei privati, e sempre che concorrano le predette tassative condizioni:

a) che non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali, ne aree attrezzate artigianali e industriali;
b) l'esistenza di preesistenti insediamenti produttivi sull'area interessata.