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La valorizzazione degli insediamenti produttivi nella regione siciliana: dai contratti d'area alle singole iniziative imprenditoriali

di Salvatore Molè
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
Facoltà di Giurisprudenza - Corso di Laurea in Scienze Giuridiche

Relatore: Chiar.mo Prof. Marco Sgroi
Tesi di laurea di: Salvatore Molè

5.2 - Cenni sulla questione della riconversione dell'impianto produttivo

Proseguendo nella mia ricerca, ritengo opportuno e interessante soffermarmi su quella parte della disciplina che va sotto il nome di "riconversione dell'insediamento produttivo". Punto di partenza può senz'altro essere il sopracitato art. 30 della L. R. Sicilia 2/2002, che, come già visto, nella seconda parte del suo primo comma così recita: «Le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 197, n. 30, relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si applicano a tutti gli interventi... o quando su porzioni dell'area interessata insistano precedenti insediamenti produttivi".». Quindi come si può ben comprendere la disposizione in parola prende in esame la possibilità di intervenire in zone sottoposte a vincolo di inedificabilità, in quanto inquadrate come verde agricolo, qualora sull' area insistano già precedenti insediamenti produttivi e per i quali quindi è implicita la loro riconversione e il loro potenziale ampliamento. La norma addirittura si spinge oltre, infatti al suo secondo comma prevede che «previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione ricettivo - alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie nonché di sicurezza».

Nel linguaggio economico sia scientifico sia pratico, il termine «riconversione» designa una trasformazione. Bisogna fare attenzione però, alla differenza tra il sintagma «attività produttive» che indica una serie di comportamenti umani, consistenti nell'utilizzazione dell'impianto e il sintagma «impianto produttivo» che indica invece una combinazione organica di beni materiali organizzata per lo svolgimento dell'attività produttiva. La riconversione strutturale dell'«impianto» è l'antecedente necessario per la riconversione dell'attività.

Dal punto di vista economico, ogni impianto ha una struttura e una funzione; per cui se l'impianto continua a produrre gli stessi beni o gli stessi servizi non si avrà riconversione. Quindi se si vuole trasformare la funzione dell'impianto, bisogna prima trasformare la sua struttura. Si può dunque affermare che esso designa un'attività materiale che consiste nell'esecuzione di un complesso organico di opere, con le quali si realizza un impianto in tutto o in parte diverso dal precedente e destinato a produrre beni o servizi diversi da quelli prodotti prima della trasformazione. In conclusione, se si confrontano la ristrutturazione e la riconversione dell'impianto è possibile formulare le seguenti affermazioni: a) trasformando la struttura di un impianto, si ottiene un impianto ristrutturato; tale impianto produce gli stessi beni o servizi prodotti dall'impianto prima della ristrutturazione; b) trasformando sia la struttura sia la funzione di un determinato impianto si ottiene l'impianto riconvertito; tale impianto produce beni o servizi diversi da quelli prodotti dall'impianto prima della riconversione. Si può dunque affermare, che "il sintagma «impianto produttivo designa la trasformazione funzionale e strutturale dell'impianto; più specificamente esso designa un attività materiale che consiste nell'esecuzione di un complesso organico di opere, con le quali si realizza un impianto in tutto o in parte diverso dal precedente e destinato a produrre beni o servizi diversi da quelli prodotti prima della trasformazione ».

Soffermandoci adesso sulla questione prettamente giuridica che a noi interessa, bisogna considerare che la trasformazione strutturale dell'impianto preordinata alla sua trasformazione funzionale può realizzarsi mediante l'esecuzione di opere interne oppure mediante la ristrutturazione dell'impianto contemplata dall'art. 10, comma 1, lettera c del t.u.e. modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b del decreto legislativo 301/2002. Dalla natura della modifica strutturale da effettuare nell'impianto dipenderà o il rilascio del permesso di ricostruire o la D.I.A. in base alla portata dell'intervento. Bisogna peraltro ricordare, che l'art. 22, comma 3, lett. a, del t.u.e., sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e, del decreto 301/2002, ha stabilito che, in alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività, fra gli altri anche «gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. c del t.u.e. .»

Tali attività implicano l'esercizio congiunto di due diritti, di cui è titolare l'imprenditore: a) le attività esaminate, infatti, sono svolte dall'imprenditore nell'esercizio del diritto di esplicare attività edilizia, tradizionalmente designata come jus edificandi, perché sono dirette alla realizzazione di opere; b) le opere da realizzare sono destinate dall'imprenditore a diventare elementi costitutivi dell'impianto produttivo, mediante l'esercizio del diritto di iniziativa economica.