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La valorizzazione degli insediamenti produttivi nella regione siciliana: dai contratti d'area alle singole iniziative imprenditoriali

di Salvatore Molè
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
Facoltà di Giurisprudenza - Corso di Laurea in Scienze Giuridiche

Relatore: Chiar.mo Prof. Marco Sgroi
Tesi di laurea di: Salvatore Molè

4 - Le singole iniziative imprenditoriali

Vi è un ultima ulteriore ipotesi di possibilità di intervento sul territorio a scopo produttivo. Questa presenta la particolarità di venire in essere comportando una variazione agli strumenti urbanistici vigenti per la realizzazione di insediamenti produttivi da parte di imprenditori privati.

I presupposti per la zonizzazione a scopi produttivi con variazione degli strumenti urbanistici comunali possono essere due: in primo luogo, può darsi che il comune sia dotato di uno strumento generale, ma non abbia costituito la zona D; in secondo luogo, può darsi che il comune sia dotato dello strumento che abbia costituito la zona D, ma questa è ritenuta insufficiente o inidonea sulla base di una nuova e diversa valutazione dell'interesse per l'ordinata utilizzazione del territorio comunale e dell'interesse per lo sviluppo economico sul medesimo territorio.

In entrambi i casi la zonizzazione contemplata dall'art. 2 della L. 447/1998 comporta la modifica delle altre zone e, quindi, la variazione dello strumento urbanistico; rispetto alle zone determinate in precedenza si tratta perciò, di una zonizzazione modificativa.

Il procedimento in esame comprende la fase di iniziativa, la fase istruttoria, la fase di adozione degli atti principali e la fase di integrazione. La fase di iniziativa è la stessa esaminata per il procedimento ordinario. La fase istruttoria, invece, è parzialmente diversa, perché comprende il sub procedimento conferenziale; in questa fase il comune interessato deve adottare un progetto di individuazione delle aree, con variazione dello strumento urbanistico generale, ed inviarlo alle altre amministrazioni; in tal modo, esse potranno conoscerle, esaminarlo ed esprimere le loro valutazioni nella conferenza di servizi contemplata dall'art. 2, comma 1, parte quarta, del regolamento.

In questa ipotesi l'utilizzazione delle aree presuppone, anzitutto, che l'imprenditore interessato sia proprietario dell'area prescelta per la realizzazione dell'impianto produttivo ( la titolarità del diritto può preesistere alla costituzione della zona o essere acquisita successivamente); presuppone, inoltre, che esistano le opere di urbanizzazione oppure, in mancanza di tali opere, che venga stipulata una convenzione con il comune per la loro realizzazione contemporaneamente alla realizzazione dell'impianto produttivo.

Esaminando più da vicino tali insediamenti produttivi, la loro localizzazione può essere assicurata dall'applicazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98 , modificato dall'art. 1 D.P.R. n 440/00, il quale recita:

  1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinante all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può motivatamente convocare una conferenza di servizi , disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 , n.241, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso.
    Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo.
     
  2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non è richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'art. 14, comma 3-bis dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Detto procedimento semplificato, da un canto, fa salve le competenze del consiglio comunale e della regione in ordine alla variazione dello strumento urbanistico generale e, per altro verso, fornisce una base certa per la corretta gestione dello strumento urbanistico vigente.