La valorizzazione degli insediamenti produttivi nella regione siciliana: dai contratti d'area alle singole iniziative imprenditoriali
Facoltà di Giurisprudenza - Corso di Laurea in Scienze Giuridiche
Relatore: Chiar.mo Prof. Marco Sgroi
Tesi di laurea di: Salvatore Molè
1 - La costituzione e la legislazione regionale in materia di insediamenti produttivi
Il comma terzo dell'art. 117 cost. così come modificato dalla L. cost. n. 3/2001 include il « governo del territorio » fra le materie di potestà legislativa concorrente, da esercitare nei limiti dei principi fondamentali riservati allo Stato; la materia suddetta comprende anche le attività concernenti gli impianti produttivi (realizzazione, ampliamento ecc.) ed i procedimenti amministrativi che le riguardano.
La legge 340/00 ha stabilito che « nelle materie di cui all'art. 117, primo comma della costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima »; perciò, il regolamento n. 447/98 modificato ed integrato dal regolamento n. 440/00 trova applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
L'art.1, comma 6, della legge n.59/1997 ha stabilito che «la promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e al promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.»
Il titolo II del decreto legislativo n.112/1998 recante il titolo «sviluppo economico e attività produttive» prevede all'art. 11 che «in attuazione della delega dell' art.1 della legge n. 59/1997, il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali , delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello stato o da enti pubblici da questo dipendenti». Inoltre il capo IV del D. Lgs n.112 reca il titolo «conferimento ai comuni e sportello unico per le attività produttive»; in tale capo l'art.23 ha come rubrica il sintagma «conferimento di funzioni ai comuni»;il comma 1 di tale articolo stabilisce che sono attribuite alla "competenza" dei comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la ricollocazione di impianti produttivi, ivi compreso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. L'art. 24, comma 1, disposizione prima, del D. Lgs 112 stabilisce che «ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni le funzioni di cui all'art.23».
Si intendono per enti locali , i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni e a questi spetta l'esplicazione dei poteri e dei doveri concernenti i fenomeni elencati nell'art. 23, comma 1.
Occorre, peraltro, notare che finora la maggior parte delle regioni non ha posto in essere norme per disciplinare i procedimenti amministrativi concernenti gli impianti produttivi in maniera diversa dal regolamento n. 447/98; in dottrina si rileva che, «fino ad oggi, questo livello di governo, eccetto alcuni casi sporadici, non si è mostrato particolarmente attento al tema della semplificazione».