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La valorizzazione degli insediamenti produttivi nella regione siciliana: dai contratti d'area alle singole iniziative imprenditoriali

di Salvatore Molè
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
Facoltà di Giurisprudenza - Corso di Laurea in Scienze Giuridiche

Relatore: Chiar.mo Prof. Marco Sgroi
Tesi di laurea di: Salvatore Molè

3.1 - Funzione

La Programmazione negoziata è uno strumento amministrativo di collaborazione interistituzionale per lo sviluppo regionale disciplinato in Italia dalla Legge 662 /1996, al triplice scopo di:

  1. Promuovere processi di decisione concertati tra tutti i soggetti pubblici e privati (Governo, Regioni e Provincie autonome, enti locali, imprese, associazioni industriali e del lavoro, banche, fondazioni, etc.) interessati ai temi dello sviluppo, intervenendo sul territorio anche in deroga a quanto previsto dalla pianificazione locale per dare slancio a quelle realtà che per vari motivi possono trovarsi in fase di stallo;
  2. favorire una gestione coordinata degli interventi dei diversi soggetti istituzionali coinvolti riferiti ad un'unica finalità di sviluppo territoriale;
  3. razionalizzare l’impiego della spesa pubblica e privata sul territorio di riferimento.

Quattro sono gli strumenti della programmazione negoziata: l’Intesa Istituzionale di Programma, attuata mediante Accordo di Programma Quadro; il Patto territoriale; il Contratto di programma e il Contratto d’ area.
Numerose sono le matrici di impatto ambientale e le ricadute sul piano urbanistico della “programmazione negoziata”: la legislazione Regionale Siciliana in materia si colloca nella direzione di vigilare sui processi di valutazione di ammissibilità degli interventi produttivi in relazione alle varianti ai Piani Urbanistici. Specifico organo vigilante in tale ambito è il Consiglio Regionale dell’Urbanistica (CRU) . Esso fa capo all’Assessorato Regionale Territorio ed ambiente e dà pareri vincolanti sulle Varianti agli Strumenti Urbanistici scaturenti, tra l’altro, anche dai contratti d’area e in generale dalla programmazione negoziata.

L’intervento di un patto territoriale, di un contratto di programma o di un contratto d’area, infatti, possono avere un peso ed una influenza spesso determinante sull’assetto dei Piani Urbanistici.

Al fine di assolvere allo scopo, il legislatore regionale ha espressamente previsto che tale organo fosse costituito da figure con particolari requisiti di “professionalità e onorabilità” che vanno dall’Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente, a dirigenti del dipartimento Regionale Urbanistica, rappresentanti del Genio Civile, Soprintendenza e dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato nonché Professori universitari in materia amministrativa-urbanistica.

Un particolare aspetto relativo alle problematiche di natura urbanistica ed edilizia legato alla legittimazione degli interventi produttivi in argomento è legato altresì anche alla Legge 64/74 recante “norme per l’edificazione in zone classificate a rischio sismico”, nelle quali appunto ricade la Regione Sicilia.

In tale ottica qualunque intervento pianificatorio del territorio, di cui i piani produttivi ne costituiscono esempio, vanno preventivamente autorizzati dall’Ufficio Regionale del Genio Civile, che valuta l’ammissibilità anche e soprattutto in ragione della idoneità del sito sotto il profilo geologico in relazione al programma edificatorio. Non ultimo, il vincolante parere da parte della sezione ambientale della Sovrintendenza ai Beni Culturali, unitamente agli altri organi di controllo, contribuiscono alla definizione dei vincoli per un corretto sviluppo del territorio nell’ambito della programmazione negoziata ai fini produttivi.