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La micro-struttura ricettiva e l'imprenditorialità. Il B&B Nuvole Residenza

di Serena Ganci
Università degli Studi di Palermo
Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione per i media e le istituzioni
Anno Accademico:
2012/2013
Relatore: Prof. Gioacchino Fazio
Tesi di Laurea di: Serena Ganci
Matr. 0564146

1.3.1 - Legge B&B in Sicilia

È senza dubbio la più atipica fra le normative regionali in materia. In effetti la Regione Sicilia con il termine b&b intende "un'attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino ad un massimo di cinque camere, ed un massimo di venti posti letto, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi forma giuridica esercitata".
Ne consegue che il b&b, in questo caso, non è una denominazione riservata esclusivamente, come accade in quasi tutto il resto d'Italia, a chi svolge l'attività in maniera non imprenditoriale ma anche a chi esercita l'attività in forma imprenditoriale.
Innanzitutto è da notare il fatto che la Sicilia è tra le poche regioni ad aver messo in atto decreti assessoriali volti al finanziamento di questa struttura, perché difettano capitali finanziari da investire nella creazione di nuovi grandi alberghi e così, l'alternativa migliore è stata quella di investire sugli immobili già esistenti coinvolgendo i privati. Quindi sono previsti contributi per agevolare la trasformazione della propria abitazione in un b&b ma, per ottenerli è richiesta l'iscrizione all'Ufficio Iva e si applica il regime fiscale previsto per le attività di natura imprenditoriale. I soggetti ammessi al contributo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere proprietario dell'immobile che si destina all'attività;
b) Essere residente ed abitare nell'immobile che si destina all'attività;
c) Essere in possesso di documenti giustificativi la spesa dei lavori di adeguamento
strutturale dei locali, dell'impiantistica e delle attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio.
Altra caratteristica che la contraddistingue dalle altre regioni è la suddivisione in categorie. Un b&b viene classificato ad una stella, due stelle, tre stelle in base ai requisiti indicati nel decreto emanato dall'Assessore Regionale al Turismo Comunicazioni e Trasporti in data 08/02/2001.
Inoltre, per quanto riguarda le modalità di avviamento dell'attività, la legge della Regione Sicilia applica la SCIA12, ovvero la nuova procedura che permette al titolare di svolgere l'attività in modo immediato. Le Province regionali inseriranno in seguito, previa verifica dei requisiti di legge, i dati relativi agli esercizi di b&b negli annuari delle strutture turistico-ricettive.
In riferimento alle altre caratteristiche, requisiti o adempimenti tipici dell'attività, tutto rimane pressoché invariato rispetto alle convenzioni generali di questa struttura in Italia.
Di seguito vengono riportate la normativa della Regione Sicilia sul b&b, ossia la Legge n.32 del 23 dicembre 2000 insieme al decreto di attuazione della stessa legge regionale emanato dall'Assessore al Turismo Comunicazioni e Trasporti.
La legge 32/2000 è stata altresì modificata ed integrata da:

  • art. 110 della L.R. n. 6 del 3/5/01: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001;
  • art. 41 della L.R. n. 2 del 26/03/02: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002;
  • art. 77 della L.R. n. 4 del 16/04/03: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.

Normativa regionale - Riferimenti

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 32.
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006
e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese
(G.U.R.S. 23 DICEMBRE 2000 - N. 61)
Capo II
AIUTI "DE MINIMIS"
Art. 88. - Aiuti al bed and breakfast

  1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.
    "1 bis. L'attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati".
  2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
  3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.
  4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.
  5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.
  6. L'esercizio di attività di alloggio e prima colazione non necessita di iscrizione al registro esercenti il commercio ma di comunicazione di inizio attività al comune e alla provincia competenti, nonché di comunicazione alla provincia, nei termini usuali, di tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.
  7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente( stabilendo altresì le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categorie).
  8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
  9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA.
  10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto18 per l'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:
    a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;
    b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
    c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.
  11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle
    camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.
  12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale (in riferimento agli esercizi alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella).
  13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.

DECRETO 8 febbraio 2001.
Requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di "bed and breakfast", disciplinata all'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
(G.U.R.S.13 APRILE 2001 - N. 17 )

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

  • Visto l'art. 88 "Aiuti al bed and breakfast" della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese";
  • Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 "Istituzione della Provincia regionale";
  • Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante norme in materia di turismo, con la quale è stata definita l'attività ricettiva, sono state individuate le tipologie ricettive ed è stata attribuita alle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico l'attività inerente la classificazione delle strutture stesse nell'ambito dei poteri di coordinamento dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
  • Considerato che la legge regionale n. 32/2000 individua il bed and breakfast quale attività ricettiva, con attribuzione della classifica con riferimento a quanto è previsto dalla cennata normativa dal D.P.R. n. 1437/70 e dagli standards determinati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
  • Ritenuto, conseguentemente, di determinare i requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle del bed and breakfast;
  • Considerato che le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico istituite presso le province regionali sono gli organi ai quali in virtù del combinato disposto dall'art. 2 del D.P.R. 19 settembre 1986 e della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, è demandata l'attività inerente la classificazione delle strutture ricettive, nonché quella inerente l'accertamento delle violazioni agli obblighi di legge;
  • Considerato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, della legge regionale n. 9/86 e della legge regionale n. 27/96, occorre effettuare anche una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive, in quanto il mantenimento degli standards di qualità del sistema di accoglienza è essenziale per la capacità competitiva dell'offerta turistica della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1
Sono approvati, nel testo che si allega e che fa parte integrante del presente decreto, i
requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle del "bed and breakfast". Vengono, altresì, stabilite le modalità di classifica e le modalità per la definizione in
stelle applicabili alle attività di cui sopra.

Art. 2
Le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico delle Province regionali adottano entro 30 giorni dalla richiesta il provvedimento di classifica delle attività di bed and breakfast del territorio di competenza secondo la normativa di cui alla legge regionale n. 32/2000 e dei requisiti indicati nel testo di cui all'art. 1 del presente decreto. Decorso infruttuosamente il suddetto termine vi provvede l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune ed all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 3
Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, devono inviare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il piano delle ispezioni da effettuare nel semestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza. Decorsi infruttuosamente i termini suddetti, provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Allegato
Normativa di classifica
Per bed and breakfast si intende un'attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino ad un massimo di tre camere, con non più di 4 posti letto per camera, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi forma giuridica esercitata. L'attività di bed and breakfast non necessita della iscrizione alla Camera di commercio da parte del titolare dell'attività. Alla suddetta attività si applica quanto previsto dal punto 9 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000. All'attività suddetta si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee. L'inizio delle attività va comunicata al comune e alla provincia competente per territorio e per essa all'Azienda provinciale per l'incremento turistico, ai fini della classificazione dell'esercizio ricettivo. Il privato potrà, comunque, sulla base di una mera comunicazione in conformità dell'art. 19 della legge n. 241/90, come modificato dall'art. 2, comma decimo, della legge n. 537/93, intraprendere l'esercizio dell'attività. Sarà cura dell'amministrazione comunale competente verificare ai sensi delle predette disposizioni (legge Bassanini) la sussistenza dei requisiti di legge e, ove necessario, disporre entro 60 giorni con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti. Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti e il bagno comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono 2 o 3 e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per gli ospiti ha il proprio bagno privato.
Alla richiesta di classifica occorre allegare una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, corredata da una planimetria dell'unità abitativa, che attesti che l'immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso e quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, per quanto attiene le dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90. Alla richiesta di classificazione va allegata apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario nelle forme di legge, circa l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione personale. Il provvedimento di classificazione degli esercizi di bed and breakfast viene adottato, previo sopralluogo, dall'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di classificazione. Decorso il suddetto termine provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ai sensi della legge regionale n. 27/96. Ai sensi del punto 6 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, il titolare dell'attività deve comunicare all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio ogni sei mesi la situazione degli arrivi e delle presenze ed ogni altra informazione ai fini delle rilevazioni statistiche e dell'inserimento del l'esercizio negli elenchi annuali pubblicati sulle strutture ricettive. La comunicazione delle presenze viene effettuata giornalmente alle autorità locali di pubblica sicurezza.

TARIFFE
Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico competenti per territorio annualmente stabiliscono le tariffe minime e massime da applicare all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categoria. Le tariffe sono pubblicate sugli annuali provinciali e regionali delle strutture turistico ricettive.