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La micro-struttura ricettiva e l'imprenditorialità. Il B&B Nuvole Residenza

di Serena Ganci
Università degli Studi di Palermo
Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione per i media e le istituzioni
Anno Accademico:
2012/2013
Relatore: Prof. Gioacchino Fazio
Tesi di Laurea di: Serena Ganci
Matr. 0564146

1.3 - Scenario normativo del Bed and Breakfast in Italia

Un primo riconoscimento dal punto di vista legislativo del b&b, come già accennato in precedenza, avviene in Italia all'interno della Legge Quadro per il Turismo n.217 del 17 maggio 1983 - "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica". Nella definizione di strutture ricettive dell'art. 6 il b&b non compare perché non ancora riconosciuto e quindi senza una regolamentazione specifica. L'ultimo comma di tale legge prevedeva però tipologie ulteriori di ricettività, concedendo infatti alle singole regioni la possibilità di individuare e disciplinare anche altre strutture turistiche, e così è stato per il b&b, sempre nel rispetto dei principi generali che vengono posti dallo Stato.
In seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, ed alla conseguente attribuzione alle regioni della piena autonomia legislativa ed amministrativa in ambito turistico, l'attività di b&b da semplice esercizio saltuario di alloggio e colazione, diviene una vera e propria categoria ricettiva, inserendosi in un quadro normativo più ampio, riconosciuto dalle regioni che stabiliscono con leggi proprie specifiche le caratteristiche tipiche dell'attività, i requisiti minimi e gli adempimenti per il suo svolgimento. Non esiste, quindi, una regolamentazione nazionale specifica e ovunque coincidente, ma ci sono norme differenti da regione a regione. Alcune hanno scelto di emanare delle leggi apposite relative al b&b, altre hanno dedicato a questi una sezione della legge sulle strutture ricettive in generale o della Legge sul Turismo, altre contemplano solamente qualche articolo di tali leggi, altre ancora hanno emanato regolamenti anziché leggi ed infine la Toscana e la Provincia Autonoma di Bolzano non prevedono affatto l'esistenza di strutture ricettive denominate "bed and breakfast".
Generalmente sono qualificati b&b, "le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione".
Con questa formula sono quindi messe a disposizione del turista una o più camere presso abitazioni private e i servizi forniti sono: il pernottamento con relativa pulizia della camere, l'utilizzo del bagno, privato o in comune con la famiglia, la piccola colazione ed eventualmente altri servizi facoltativi. I requisiti standard cui fanno riferimento le normative in materia sono:

  • l'alloggio deve avere massimo 3 camere opportunamente arredate con letto, armadio, comodino, lampade, sedie, cestini gettacarte, per un massimo di 6 posti letto;
  • è prevista un'interruzione di almeno 90 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno, per rispettare il requisito saltuario dell'attività;
  • è richiesta una superficie minima delle stanze in rapporto ai posti letti: 14 mq per la doppia, 8 mq per la singola;
  • i locali devono essere in regola con le norme di sicurezza degli impianti elettrici, a gas, di riscaldamento, e rispettare le norme igieniche ed edilizie;
  • è prevista la prima colazione sotto forma di cibi e bevande preconfezionate senza alcuna manipolazione;
  • viene richiesto che il gestore abbia la residenza nella stessa unità adibita all'ospitalità.

Tuttavia, l'unico elemento comune presente in tutte le regioni riguarda il nucleo dell'offerta, o per meglio dire, il business core: la fornitura di servizio di alloggio e colazione. Per quanto riguarda tutte le caratteristiche sopracitate, come già accennato precedentemente, esse subiscono delle variazioni da regione a regione.
Il b&b per la sua stessa natura è un'attività non imprenditoriale in quanto non è svolta in maniera organizzata e continuativa. Le normative, infatti, richiedono che sia esercitato in modo saltuario e non professionale. La saltuarietà, in particolare, è stabilita dalle apposite leggi regionali o da regolamenti comunali specifici e in quanto tale subisce delle variazioni: alcune regioni hanno fissato un limite minimo e massimo di apertura complessiva, altre invece hanno stabilito periodi di apertura determinati nell'arco dell'anno o ancora il soggiorno di ogni singolo ospite. Altro elemento differente si ritrova nella gestione di tipo familiare che comporta generalmente l'obbligo di risiedere e di avere stabile domicilio nell'abitazione in cui si intende svolgere l'attività. Infatti, la maggior parte delle leggi regionali richiede che l'esercizio sia praticato presso l'abitazione del gestore. Ci sono però delle eccezioni, infatti alcune regioni consentono la residenza anche in altri immobili vicini alla struttura senza che sia necessario che le camere vengano offerte nello stesso appartamento in cui vive la famiglia-gestore.
I requisiti variano anche per quanto riguarda il numero di camere e posti letto che rispettivamente possono arrivare anche a 6 e 20.
La situazione diviene ancor più articolata se si analizza come viene disciplinata la somministrazione della prima colazione: ci sono normative, infatti, che non regolamentano la somministrazione e altre che prevedono cibi e bevande confezionati e non soggetti a manipolazioni, passando da una generica "garanzia della sicurezza alimentare" all'utilizzo ?di "almeno il 70% dei prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione".
Al fine di avere un'idea chiara sulle normative presenti in Italia viene proposta qui di seguito una tabella che mostra le differenze principali delle leggi regionali sul b&b.

La micro-struttura ricettiva - Foto 1

Le regioni, infine, fissano tra le loro normative le leggi che regolano gli adempimenti per l'apertura di un b&b. La procedura per aprire quest'attività è molto semplice: è sufficiente disporre dei locali in proprietà o in affitto e successivamente bisogna accedere tramite Internet o recarsi allo sportello SUAP del Comune di pertinenza per ritirare la modulistica necessaria per la Denuncia di Inizio Attività, la DIA, comunicando le proprie generalità, il numero delle camere, le tariffe, il periodo di apertura e i prezzi che si intendono praticare. Questi ultimi, liberamente determinati dai gestori, con il timbro del Comune vanno poi affissi dietro la porta della camera degli ospiti. Alla DIA, tramite
strumenti cartacei o telematici, vanno allegati i documenti necessari per la completa definizione della pratica quali: la planimetria dell'abitazione, il contratto di proprietà o di affitto, la copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile a favore dei clienti. Tuttavia gli stessi allegati possono subire delle variazioni da regione a regione. Sono richiesti diversi giorni di attesa, solitamente trenta, affinché l'attività sia in regola. Entro questo periodo, il Comune effettua il sopralluogo per verificare che i locali indicati nella denuncia siano rispondenti alle disposizioni di natura urbanistica e igienico-sanitaria. L'esito del sopralluogo è comunicato, oltre che al richiedente, agli enti interessati - Regione, Provincia, Aziende di Promozione Turistica - anche ai fini dell'inclusione della struttura nell'elenco degli operatori dei b&b. I passi successivi riguardano l'avvio delle pratiche gestite dalle locali A.P.T. o dagli uffici pubblici I.A.T. per il monitoraggio e la comunicazione degli ospiti alle Autorità locali di Pubblica Sicurezza. Secondo le leggi vigenti in materia di pubblica sicurezza, infatti, l'esercente è tenuto a comunicare giornalmente alla Questura, o all'ufficio indicato dal Questore, l'arrivo delle persone alloggiate insieme alle loro generalità mediante la compilazione di schede fornite dallo stesso ente e deve comunicare alla Provincia, su apposito modello ISTAT, il movimento
degli ospiti.
Per quanto riguarda il regime fiscale che vige all'interno di un b&b, giocano senza
dubbio un ruolo fondamentale i caratteri di occasionalità e non professionalità insiti nell'attività.
L'attività di b&b non esercitata per professione abituale e organizzata, quindi non considerata attività d'impresa, ha indotto l'Amministrazione finanziaria a riconoscere l'esclusione dal campo di applicazione della Partita Iva, di tutte le implicazioni formali(registri, libri, contabili) e sostanziali, che da essa scaturiscono, e dell'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
Nel contesto non-imprenditoriale occorre però adempiere a tutti gli ordinari obblighi ai fini IRPEF, consistenti nel dichiarare i proventi così realizzati, come "redditi diversi", derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente. Essi vanno trascritti nel quadro RL- sezione IIA- Unico Persone Fisiche o quadro D rigo D5 del modello 730. Il reddito scaturito dall'attività è dato dalla somma delle ricevute rilasciate agli ospiti al netto
delle spese documentabili per l'approvvigionamento di generi alimentari per la colazione, l'acquisto di materiale per la pulizia dei locali e le utenze domestiche, spese che si rendono inevitabili per lo svolgimento dell'attività11. Nonostante la snellezza degli adempimenti formali, è pertanto necessario che il contribuente, soprattutto ai fini di un controllo fiscale, si doti di un seppur minimo supporto documentale predisponendo un "bollettario madre- figlia", ossia una ricevuta semplice non fiscale da rilasciare al cliente per quietanzare l'incasso dei singoli corrispettivi e parimenti e dovrà procurarsi e conservare la documentazione concernente le spese effettuate, come fatture, scontrini, bollette e ogni altro documento funzionale allo scopo.