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La micro-struttura ricettiva e l'imprenditorialità. Il B&B Nuvole Residenza

di Serena Ganci
Università degli Studi di Palermo
Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione per i media e le istituzioni
Anno Accademico:
2012/2013
Relatore: Prof. Gioacchino Fazio
Tesi di Laurea di: Serena Ganci
Matr. 0564146

1.4 - Il Nuovo Codice del Turismo: novità in materia di micro ricettivita

Il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" è entrato in vigore il 21 giugno 2011, allegato al D.lgs n° 79 del 23 maggio 2011 per promuovere il mercato turistico e rafforzare la tutela sia del consumatore che degli operatori del settore. Molte sono le novità introdotte, tra le quali quelle riguardanti cambiamenti in merito alla micro ricettività e in particolare nell'ambito del b&b.
Numerosi concetti e definizioni contenuti nella disciplina previgente sono stati ripresi e talvolta integrati e innovati.
Tra le novità di rilievo figura la rielaborazione del concetto di impresa turistica che non comprende soltanto le strutture ricettive ma tutte le organizzazioni che si impegnano nella promozione del turismo come le agenzie di viaggio, gli stabilimenti balneari, i ristoranti, i parchi, le imprese di intrattenimento e spettacolo, di organizzazione di eventi, convegni e congressi, le imprese turistiche nautiche.
Secondo l'antica Legge Quadro n.217/1983 "Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici"; mentre secondo la Legge Quadro n.135/2001 "Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica".
La nozione di impresa turistica è da intendersi ora come quell'impresa che esercita "attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi, volti alla realizzazione dell'offerta di beni e servizi volti a soddisfare le esigenze del turista".
Nel nuovo decreto viene introdotta così la nuova figura del b&b"a carattere imprenditoriale", distinto da quello a carattere familiare.
I b&b gestiti in maniera imprenditoriale vengono inclusi all'interno delleattività ricettive paralberghiere, al pari di Hotel, motel, villaggi-albergo, residenze turistico- alberghiere, alberghi diffusi, residenze d'epoca alberghiere, residenze della salute-beauty farm, con obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese e di partita IVA. Il Codice prevede infatti la suddivisione delle strutture ricettive in alberghiere e paralberghiere, extralberghiere, all'aperto, di mero supporto.
Sempre all'interno del contesto imprenditoriale si aggiunge la facoltà delle imprese, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, di somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e no nella struttura. Quindi, secondo la nuova normativa, i b&b a carattere imprenditoriale possono somministrare bevande e alimenti, in aggiunta al servizio di colazione, ai propri ospiti e a soggetti esterni.
Tra le altre novità introdotte dal Codice del Turismo c'è anche l'introduzione di standard qualitativi minimi cui gli operatori ricettivi dovranno uniformarsi. In sostanza, viene introdotto il sistema di valutazione con le classiche "stelle" anche per agriturismi, bed and breakfast, campeggi e villaggi turistici, ai fini di una omogenea classificazione delle strutture turistiche.
L'art. 16 del Codice altresì intende semplificare gli adempimenti amministrativi delle strutture turistiche, assoggettando asegnalazione certificata di inizio attività - SCIA, l'avvio e l'esercizio delle strutture ricettive. Basterà una comunicazione allo Sportello Unico e il vantaggio offerto è quello dell'apertura immediata della struttura ricettiva in questione, a differenza della DIA che prevedeva il decorso del termine di 30 giorni prima di poter avviare l'attività.
Inserito in questo contesto, per il b&b si tratterebbe di un vero balzo in avanti. Ma la Corte Costituzionale, dichiara incostituzionali 19 articoli del Codice per eccesso di delega, con sentenza n.80 del 2 aprile 2012. In alcuni casi sono stati bocciati singole parole o commi ma, perlopiù, la censura riguarda tutto l'articolo. La questione di costituzionalità è stata sollevata dalle Regioni Puglia, Toscana, Umbria e Veneto e la motivazione è chiara: lo Stato ha fatto un'invasione di campo, ovvero ha accentrato funzioni legislative di competenza delle regioni, travalicando la delega legislativa che consentiva solo riordinare le leggi esistenti in materia di turismo.
Ad oggi solo alcune regioni, ad esempio la Sicilia, come si ha già avuto modo di evidenziare, hanno introdotto l'utilizzo della SCIA per semplificare ed accelerare l'apertura dell'attività mentre altre continuano ad applicare la DIA o l'autorizzazione comunale.
Anche la questione "somministrazione di bevande e alimenti" ha creato non poca confusione in particolar modo per i b&b che, finora, secondo le normative vigenti, sono stati impossibilitati a fornire un servizio di ristorazione anche solo per i propri ospiti, limitandosi alla colazione con prodotti confezionati. Il passaggio dalle semplici colazioni alla vera e propria ristorazione è da non sottovalutare perché costituirebbe uno stimolo per tutti i gestori che volessero avviare un'attività di b&b a livello imprenditoriale là dove ritengano che questo possa costituire un vero e proprio salto di qualità per la propria attività.
In tal senso è importante sottolineare che non è incostituzionale la forma imprenditoriale ma solo la mera classificazione che ne fa il Nuovo Codice. In realtà dal punto di vista normativo il b&b non è considerata un'impresa, ma ci si avvale della sola organizzazione familiare. Quindi, qualora il gestore-proprietario voglia ampliare la propria struttura, possibile tramite la continuità dell'attività, l'aumento del numero di camere e di letti, oltre la ristorazione, la struttura si trasformerebbe in attività di "Affittacamere", svolta a tutti gli effetti come attività imprenditoriale.
L'Affittacamere altro non è che il b&b professionale.