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L'Agriturismo e il B&B: il caso del Lazio

di Sara Romagnoli
Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Economia - Corso di Laurea in Scienze Turistiche
Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Silvia Scaramuzzi
Tesi di laurea di: Sara Romagnoli
A.A. 2007 /2008

5.1 - L'agriturismo nel Lazio: la legge regionale n. 14 del 2 Novembre 2006

La Regione Lazio, riprendendo le linee della legge nazionale n. 96 del 2006 in materia di agriturismo, ha disciplinato la materia nel proprio territorio di competenza con l'approvazione della legge regionale n. 14 del 2 novembre 2006 48 che stabilisce le nuove norme in materia di agriturismo e turismo rurale abrogando la legge precedente n. 36 del 1997. La legge si compone di 35 articoli suddivisi in quattro capitoli e scomposti in sezioni. All'art. 1 del I Capitolo, " Disposizioni generali" della I Sezione, viene delineato l'agriturismo come strumento prioritario per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio e la fruizione dei prodotti locali. All'art. 2 viene riportata la definizione di attività agrituristiche ed elencate le varie attività. Nel II Capitolo, " Disciplina delle attività di agriturismo", alla I sezione vengono riportati i criteri per l'esercizio delle attività di agriturismo che includono i limiti dell'attività, gli immobili destinati all'attività, le norme igienico sanitarie; alla II sezione, " Esercizio dell'attività di agriturismo", viene riportato:

  • l'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività;
  • la dichiarazione di inizio attività;
  • l'autorizzazione all'esercizio dal comune competente;
  • gli obblighi amministrativi;
  • la sospensione e il divieto dell'esercizio dell'attività;
  • i periodi di apertura e le tariffe;
  • la riserva di denominazione;
  • la vendita e promozione dei prodotti;
  • la revoca dei contributi;
  • la vigilanza;
  • le sanzioni.

Gli elementi più significativi contenuti nella nuova normativa riguardano:

  1. la semplificazione burocratica; invece dei tre anni che si aspettavano in media per aprire un agriturismo con la nuova legge è sufficiente una semplice dichiarazione di inizio attività al comune dove l'agriturismo è ubicato il quale ha trenta giorni di tempo per effettuare i controlli al termine dei quali scatta il silenzio assenso.
  2. lo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche anche in convenzione con gli enti locali
  3. l'adozione di un Piano Regionale per l'agriturismo con validità triennale che individua le linee di sviluppo e a sostegno del settore
  4. la costituzione di un albo degli operatori degli agriturismo
  5. la concessione di apertura degli agriturismo durante tutto il periodo dell'anno;
  6. la costituzione di un Tavolo Regionale che esercita una funzione di monitoraggio attraverso l'acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni relative al settore agrituristico regionale.