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Informativa e Consenso nelle Strutture Ricettive

di Anna Salice
Università degli Studi di Camerino
Scuola di specializzazione in Diritto Civile
Master in Diritto, Economia e Tecnologie Informatiche

Anno Accademico: 2006/2007
Relatore: avv. Giuseppe Gugliuzza
Correlatore: prof. Lucia Ruggeri
Diplomanda: dott.ssa Anna Salice

2 - Le schede di dichiarazione alberghiera

L'attività ricettiva turistica4 è interessata dalla normativa sulla privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice sulla protezione dei dati personali) principalmente per effetto dell'art. 109 del T.U.L.P.S.5, dettato da ragioni di sicurezza e controllo sin al lontano 1931.
Tale norma6, come novellata dall'art. 8, Legge 29 marzo 2001, n. 135, impone l'obbligo, per coloro che esercitano attività ricettive, di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate. Infatti l'alloggio può essere dato esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti. Se si tratta di stranieri extracomunitari essi devono esibire il passaporto o altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
La comunicazione avviene mediante consegna all'autorità locale di pubblica sicurezza della "scheda di dichiarazione" dove vengono trascritti i seguenti dati: data di arrivo, nome, cognome, luogo e data di nascita , nazionalità, residenza, tipo di documento identificativo, numero, autorità di rilascio e data di emissione.
La consegna della scheda deve avvenire entro le ventiquattro ore successive all'arrivo degli ospiti e può essere effettuata anche tramite incaricati. In alternativa il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno7.
Non ha alcun rilievo chi è la persona che procede materialmente alla compilazione di detta scheda (gestore, o suo incaricato o cliente), perché quello che rileva è che sia l'ospite della struttura ricettiva ad apporre la firma sulla scheda, come autodichiarazione di responsabilità della veridicità dei dati ivi contenuti, nonché di attestazione della effettiva presenza in una determinata struttura in un determinato giorno di arrivo.
Comunque, anche se la scheda di dichiarazione viene compilata dall'interessato, ciò non esime il gestore dal controllare l'esattezza dei dati ivi trascritti, riscontro che può essere attuato con la collazione del documento di'identità. Se non c'è corrispondenza tra quest'ultimo e la scheda, il gestore ha il diritto di pretendere l'integrazione o la rettifica dei dati incompleti od erronei, ovvero, se per qualche ragione questa verifica non sia possibile, il gestore deve rifiutarsi di dare l'alloggio.
Tutte queste constatazioni ci fanno comprendere la particolarità del contratto di alloggio, che è subordinato alla consegna di documenti di identità e alla firma della scheda. E ciò per ragioni di ordine pubblico oggi legate soprattutto alla sicurezza8, mentre inizialmente, nel 1931, erano dettate da ragioni di controllo che il governo fascista esercitava sugli spostamenti delle persone. E per rafforzare tale obbligo di comunicazione, a carico dei gestori di strutture, che non osservino il precetto di cui all'art. 109 T.U.L.P.S., è prevista la pena alternativa dell'arresto sino a tre mesi o dell'ammenda sino a € 206,009.
Quindi, conformemente all'art. 41, comma 1, Cost. se è vero che "l'iniziativa economica privata è libera", per cui chiunque, che ne abbia i requisiti, può aprire e gestire una struttura ricettiva, non bisogna dimenticare che essa "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana" (art. 41, comma 2, Cost.)10.
Questa sede non è deputata a discutere sul concetto di "sicurezza" e sulla sua ampiezza così come affermato costituzionalmente, ma, nel nostro specifico ristretto campo di indagine, essa va intesa soprattutto in termini di sicurezza pubblica collegata alla esigenza di tutela della collettività. Basti pensare al terrorismo o alle attività criminali che possono trovare rifugio nelle strutture ricettive nei loro spostamenti. E giova evidenziare che, della mancata comunicazione dei dati degli ospiti, ne rispondono anche coloro la cui attività sia sprovvista di autorizzazioni laddove richieste, o che forniscono alloggio anche in "strutture di accoglienza non convenzionali", come ad esempio gli affittacamere, o che sono esentati dal possesso di partiva IVA11.

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4 Per attività ricettiva si intende qualsiasi iniziativa, pubblica o privata, che fornisce alloggio a terzi. A titolo esemplificativo vi sono ricomprese le seguenti tipologie: albergo, hotel, motel, pensione, bed and breakfast, affittacamere, agriturismo, garnì, meublè, campeggio, bungalow, roulotte, tende, case e appartamenti per vacanze, strutture di accoglienza non convenzionali.

5 T.U.L.P.S. ovvero "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

6 Art. 109 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza
(Articolo così sostituito dall'art. 8, l. 29 marzo 2001, n. 135, Riordino della legislazione nazionale del turismo)
1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

7 Il Ministero dell'interno, con decreto ministeriale 11 dicembre 2000 "Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive", ritenuta la necessità di dover aggiornare le caratteristiche tecniche delle modalità di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, nonché le modalità di comunicazione mediante consegna delle schede di dichiarazione conformi al modello approvato con il proprio decreto ministeriale 5 luglio 1994, ha così disposto:
Art 1 - Comunicazione giornaliera
La comunicazione giornaliera prevista dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è effettuata dai gestori delle strutture ricettive di cui al primo comma dello stesso art. 109, anche per il tramite di loro incaricati, entro 24 ore dall'arrivo delle persone alloggiate, all'autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Art. 2 - Comunicazione mediante consegna di un elenco
La comunicazione è effettuate mediante consegna agli uffici di cui ai successivi commi di un elenco delle schede, anche elaborato per mezzi di sistemi automatici (tabulato), contenente cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza,(città o Stato estero), delle persone alloggiate, nonché denominazione e sede della struttura ricettiva e data del giorno cui la comunicazione si riferisce.
La comunicazione giornaliera è effettuata al questore della provincia anche per il tramite del commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competente.
Nel caso di struttura ricettiva ubicata in un comune che non sia sede né di questura né di commissariato di pubblica sicurezza è in facoltà dei gestori di effettuare la comunicazione giornaliera di cui al precedente comma presso i reparti minori dell'Arma dei carabinieri, che provvederanno a trasmettere gli atti acquisiti, nel più breve tempo possibile, alla questura territorialmente competente. Per le strutture ricettive ubicate in località che non siano sede né di questura, né di commissariato di pubblica sicurezza, né di reparti minori dell'Arma dei carabinieri, la comunicazione giornaliera può essere effettuata presso il comune.
Il dipendente addetto all'ufficio ricevente vista l'elenco o il tabulato ed appone sullo stesso il timbro dell'ufficio e la data, a riscontro dell'eventuale comunicazione.
La questura territorialmente competente curerà il ritiro della documentazione acquisita dai comuni, anche mediante gli uffici di polizia o le stazioni dell'Arma dei carabinieri.
Art. 3 - Comunicazione con mezzi informatici
I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi della modalità di comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi informatici devono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture.
Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validità. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere richieste alla questura le caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare.
Ciascuna struttura ricettiva, sulla base delle caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare, predisporrà, a proprie spese, i programmi applicativi che dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche allegate al presente decreto.
Il questore della provincia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda può, con provvedimento motivato, differire la data di attivazione del collegamento richiesto.
I dati da trasmettere in via informatica sono quelli indicati al comma 1 del precedente art. 2. Per il riscontro delle comunicazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo, la questura fornisce automaticamente il segnale di avvenuta ricezione.
Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati in via informatica deve essere con ogni mezzo tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente.
In tale ipotesi il gestore dovrà provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le modalità individuate, al precedente art. 2, ovvero mediante consegna di copia delle schede.
Art. 4 - Disposizioni finali
Il decreto ministeriale 12 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1996, è abrogato.
Le disposizioni previste dal presente decreto entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2001.

8 Sul punto vedasi ordinanza Corte Costituzionale, 1 luglio 2005, n. 262, nella quale si legge che "l'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate imposto dall'art. 109, terzo comma, investe una modalità di svolgimento di tale attività d'impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è volto a consentire all'autorità di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell'albergo al fine di garantire, appunto, la sicurezza pubblica nell'ambito dei compiti d'istituto individuati dall'art. 1 TULPS.

9 Nell'art. 109 non è presente alcuna sanzione e, pertanto, a tal fine, deve farsi riferimento, in assenza di ulteriori e specifiche disposizioni punitive, a quanto stabilisce l'art. 17 dello stesso TULPS, la cui formulazione è quella risultante dalle modifiche apportate dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riordino della legislazione nazionale del turismo), allorché il legislatore ha scelto di ripristinare la sanzione penale. Infatti, in precedenza, la condotta prevista dall'art. 109 era stata oggetto di depenalizzazione ad opera dell'art. 7 della legge n. 203 del 1995 (rectius: decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203).

10 In questo senso si segnala sentenza Corte Costituzionale, n. 144 del 2 luglio 1970.

11 Ai sensi dell'art. 109 T.U.L.P.S. sono esentati dall'obbligo di comunicazione i soli gestori dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco regionale.