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Informativa e Consenso nelle Strutture Ricettive

di Anna Salice
Università degli Studi di Camerino
Scuola di specializzazione in Diritto Civile
Master in Diritto, Economia e Tecnologie Informatiche

Anno Accademico: 2006/2007
Relatore: avv. Giuseppe Gugliuzza
Correlatore: prof. Lucia Ruggeri
Diplomanda: dott.ssa Anna Salice

3 - La posizione dei bed & breakfast

Il Ministero dell'Interno, con circolare 29 luglio 2005, n.557 (Applicazione dell'articolo 109 T.U.L.P.S. - Comunicazione delle persone alloggiate)12 ha avuto la necessità di precisare che l'obbligo della comunicazione delle persone alloggiate sussiste "anche per coloro che esercitano saltuariamente il servizio di alloggio e prima colazione (c.d. «bed and breakfast»), in virtù dell'espresso riferimento, recato nella disposizione surriportata, agli «esercizi non convenzionali»".
La circolare aveva avuto origine da una verifica circa la puntuale osservanza delle disposizioni in materia da parte di tutte le strutture interessate, fra cui, come dispone la legge, «quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonchè i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza «non convenzionali», con le sole eccezioni specificamente previste.
Infatti era stato segnalato che non sempre l'obbligo della comunicazione veniva osservato dagli esercenti le attività di «bed and breakfast», anche per ignoranza o inesatta interpretazione del precetto normativo, che si intersecava con una disciplina regionale talvolta discordante13.
Solitamente anche le leggi regionali, nel disciplinare la specifica attività o altre consimili, non mancano di sottolineare l'applicabilità delle norme di pubblica sicurezza, chiarendo ai destinatari il concorso delle diverse fonti legislative in materia, soprattutto in tema di autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva14.
Quindi i Prefetti sono stati invitati a sensibilizzare in materia i comuni delle rispettive province e i competenti organi provinciali del turismo, mentre i Questori sono stati istruiti sulle modalità di controllo che, previa verifica del regime autorizzatorio in vigore nelle rispettive regioni, dovevano tenere conto che, trattandosi di una prestazione di alloggio nel domicilio dell'interessato, gli accessi saranno effettuati Garantendo l'assoluto rispetto delle attività private.

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12 Ministero dell'Interno - Circolare 29 luglio 2005, n.557 - Applicazione dell`articolo 109 T.U.L.P.S. - Comunicazione delle persone alloggiate (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.201 del 30-8-2005).

13 La disciplina regionale italiana è assai variegata pur di fronte ad un precetto di carattere nazionale come espresso nell'art. 109 T.U.L.P.S.. Si trovano norme di carattere generale (ad es. "In materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza", oppure "Fermo restando quanto previsto dal TULPS" oppure "tenuti ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate) al silenzio in materia.

14 La Legge 20 febbraio 2006 n° 96, pubblicata in G.U. 16.03.2006, riguardante la "Disciplina dell'agriturismo", non fa alcuna menzione sulle comunicazioni di ospitalità alla pubblica autorità, ma si ritiene che anche queste strutture ricettive siano tenute a tale obbligo. Infatti l'art. 2, rubricato "Definizione di attività agrituristiche", al comma 1 precisa che "Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali".
Quindi, seppure non espressamente richiamata, si ritiene che la norma di cui all'art. 109 T.U.L.P.S. sia applicabile ogniqualvolta la struttura agrituristica dia alloggio, perché si tratta di materia rispondente a ragioni di ordine pubblico, la quale non può essere lasciata alla libera determinazione delle singole regioni se imporre o meno determinati obblighi di comunicazione alla pubblica autorità.