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Informativa e Consenso nelle Strutture Ricettive

di Anna Salice
Università degli Studi di Camerino
Scuola di specializzazione in Diritto Civile
Master in Diritto, Economia e Tecnologie Informatiche

Anno Accademico: 2006/2007
Relatore: avv. Giuseppe Gugliuzza
Correlatore: prof. Lucia Ruggeri
Diplomanda: dott.ssa Anna Salice

4 - ISTAT

La raccolta dei dati identificativi degli ospiti non esaurisce gli adempimenti dei gestori, i quali hanno, altresì, l'obbligo di compilare le schede di rilevazione per fini statistici15 (c.d. MOD ISTAT C/59), che vanno trasmesse agli uffici provinciali del turismo territorialmente competenti in relazione all'ubicazione della struttura ricettiva.
Trattasi di un obbligo normativo, che impone ai gestori un ulteriore trattamento dei dati, effettuato in forma anonima, in quanto è sufficiente comunicare il numero dei clienti arrivati e di quelli partiti nella giornata, i quali vanno poi suddivisi tra ospiti stranieri, con l'indicazione del loro Stato estero di provenienza, e ospiti italiani individuati col loro comune di residenza o provincia di provenienza, così come risulta dai documenti d'identità presentati al momento dell' arrivo.

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15 D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 (Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222)
Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione della Direttiva 95/57/CE del 23/11/1995 (Raccolta di dati statistici nel settore del turismo)
Art.6 bis - Trattamenti di dati personali
1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.
2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.
4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità, al pari di quella prevista del medesimo comma 3, è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.
5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.
6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.
7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.
8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici.