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Il mondo dei Bed and Breakfast: molto più di un letto e colazione

di Celeste Mapelli
Università degli Studi di Milano Bicocca
Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici
Relatrice: Coltro Maria Gabriella
Anno accademico: 2014/2015

4 - Leggi cui fanno riferimento i B&B in Lombardia

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2007 numero 15
Testo unico delle leggi regionali in materi di turismo
(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

SEZIONE V
BED & BREAKFAST

Qui un estratto della Legge

Art. 45
(Servizio di ospitalità turistica bed & breakfast)

1. E' denominata bed & breakfast l'attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.
5. L’attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.

SEZIONE VI
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE NON ALBERGHIERE

Qui un estratto della Legge

Art. 46
(Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA)

1. Le attività ricettive non alberghiere disciplinate nel presente capo, ad esclusione dei bivacchi fissi, sono intraprese previa segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, ai sensi dell’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990 , numero 241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 47
(Pubblicità dei prezzi)

2. Le province esercitano le funzioni relative alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive residenziali non alberghiere nonché alla vigilanza.

Art. 48
(Cessazione temporanea dell'attività ricettiva)

1. Il titolare delle strutture ricettive non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventivo avviso al comune.

Art. 49
(Vigilanza e sanzioni)

2. Chiunque intraprende un'attività ricettiva non alberghiera senza avere presentato la SCIA incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 5.165.
4. Chiunque contravviene all'obbligo di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 47 incorre nella sanzione amministrativa da euro 129 a euro 387.

LEGGE REGIONALE 6/2001 “Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria”

ART. 16 BIS “Esercizio del servizio di ospitalità turistica denominato "Bed & Breakfast"

Articolo così aggiunto dalla legge regionale 6/2001

1. I privati che, utilizzando parte della loro abitazione di residenza, offrono un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione, sono tenuti a presentare denuncia di inizio di attività al Comune ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; copia della denuncia deve essere inviata alla Provincia di competenza. Tale attività ha carattere saltuario ed è denominata "Bed & Breakfast".
8. Il responsabile dell'attività è colui che ha presentato la denuncia di inizio di attività. Egli è tenuto a registrare le presenze e comunicarle alla locale autorità di Pubblica Sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.