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Il fenomeno Bed&Breakfast e il suo contributo al turismo a Verona

di Martina Faccioli
Università degli Studi di Trento
Facoltà di Lettere e Filosofia
- Corso di Laurea in Mediazione Linguistica per le Imprese e il Turismo
Relatore: Prof. María Álida Ares
Tesi di laurea di: Martina Faccioli
A.A. 2009 /2010

2.1 - Aspetti legali

Secondo la normativa vigente nella regione Veneto, l'allogio può avere come massimo tre stanze e devono essere debitamente arredate con letto, comodini, armadi, lampade e sedie. Per rispettare il carattere occasionale dell'attività, il B&B deve rimanere chiuso almeno 90 giorni l'anno, anche non consecutivi, e perciò non è necessario che i gestori siano lavoratori autonomi, nè tantomento che presentino un documento fiscale al momento del pagamento. La camera doppia deve essere di almeno 14 mq e langola di 8 mq. Devono essere rispettate le norme di sicurezza della rete idrica, del sistema elettrico e del riscaldamento, così come le norme igieniche e costruttive. Il servizio deve essere assicurato per mezzo della normale organizzazione familiare e la colazione deve essere costituita da cibi e bevande esclusivamente preconfezionati. L'apertura di un B&B è abbastanza facile: è sufficiente andare all'Ufficio del Turismo della città e compilare la dichiarazione di inizio attività, comunicando i prezzi che si intendono applicare. I prezzi, con il marchio del Municipio dovranno essere affissi nelle porte delle stanze.

Di seguito presenteremo una sintesi della normativa relativa all'istituzione dei B&B. Secondo questa normativa, per aprire un B&B è necessario risiedere nell'edificio dove si intende operare. In Italia le leggi variano in ogni regione, però tutte si rifanno alla legge del 29 marzo 2001, n.135. Di seguito citiamo alcuni degli articoli fondamentali di questa legge:

Art. 5
Attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast

  1. Costituiscono attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino a un massimo di tre camere , fornendo alloggio e prima colazione.
  2. Le attività ricettive di cui al comma 1 devono assicurare i servizi minimi di cui all'allegato II.

Art. 22
Adempimenti specifici per le attività ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, per le unità abitative ammobiliate non classificate, per le foresterie per turisti

  1. L'attività ricettiva a conduzione familiare bed & breakfast e le foresterie per turisti possono essere intraprese su denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  2. La denuncia deve essere inviata al Comune, su modulo predisposto e fornito dall'Azienda di promozione turistica su modello regionale.
  3. Chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera, c), lo comunica alla Azienda di promozione turistica competente per territorio, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa Azienda su modello regionale, allegando la dichiarazione di cui all'articolo 6 comma 5.
  4. L'Azienda di promozione turistica competente per territorio, alla quale sono inviate dagli interessati le denuncie di inizio attività di cui ai commi 2 e 3, provvede entro trenta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della rilevazione statistica della consistenza ricettiva, dandone quindi comunicazione alla Regione e alla Provincia competente.
  5. Chi esercita le attività di cui ai commi 1 e 3 può comunicare all'Azienda di promozione turistica competente, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa Azienda su modello regionale, entro il 1 ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e rispettivamente il periodo apertura dell'attività e il periodo di messa in locazione, con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le zone montane 
    i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre successivo. Copia della comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.
  6. Le agenzie immobiliari alle quali si rivolgono i titolari delle unità abitative ad uso turistico, che non intendano gestire tali strutture né in forma imprenditoriale né in forma non imprenditoriale diretta comunicano, annualmente, entro la data del 1° ottobre, con eventuali integrazioni entro il 31 dicembre, al Comune e all'Azienda di promozione turistica competente, l'elenco delle strutture che a loro si sono rivolte con le seguenti indicazioni:
    a) l'indirizzo della struttura e l'eventuale denominazione;
    b) la eventuale classificazione attribuita alla stessa;
    c) il numero dei posti letto e bagni a disposizione degli ospiti;
    d) il periodo di messa in locazione;
    e) i prezzi praticati, anche suddivisi per tipologia.
  7. Sulla base della comunicazione di cui ai commi 5 e 6, l'Azienda di promozione turistica redige annualmente l'elenco di attività ricettive di bed & breakfast, di unità abitative ammobiliate a uso turistico non classificate e di foresterie per turisti, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia competente, ai fini dell'attività di informazione turistica.
  8. Coloro che esercitano le attività di cui ai commi 1 e 3, non necessitano di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art.23 
Registrazione delle persone alloggiate

  1. Ai fini della rilevazione statistica è fatto obbligo di comunicare all'Azienda di promozione turistica competente, su apposito modello I.S.T.A.T. fornito dalla stessa Azienda, il movimento dei turisti ospiti di tutte le strutture ricettive disciplinate dalle presente legge

Allegato II previsto dall'articolo 5
Attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast

Servizi minimi
a) un servizio di bagno anche coincidente con quello dell'abitazione; 
b) pulizia quotidiana dei locali; 
c) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, ad 
ogni cambio di cliente e comunque due volte alla settimana; 
d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove 
necessario, il riscaldamento; 
e) cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo 
di manipolazione.