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Il Bed and Breakfast "Il Colombé": gli strumenti di pianificazione e controllo a supporto dell'iniziativa imprenditoriale

di Nicolò Perego
Università degli Studi dell'Insubria
Facoltà di Giurisprudenza Corso di Laurea in Scienze del Turismo

Relatore: Prof. Giulio Palma
Tesi di laurea di: Nicolò Perego
Matr. N.° 708760 - A.A. 2010 /2011

1.3 - Contesto normativo del fenomeno Bed & Breakfast

Prima di entrare nel dettaglio delle leggi che disciplinano il Bed & Breakfast, occorre fare una premessa sugli organismi della pubblica amministrazione che si occupano della materia turismo.
Con il decentramento delle funzioni dallo Stato alle Regioni, gli organi dell'amministrazione diretta centrale che si occupano di turismo sono pochi e con funzioni ridotte.
Fino al 2001, il turismo in Italia era regolato dalla legge quadro del 17 marzo del 1983, n. 217, il compito di tale norma era di stabilire le linee guida generali, alle quali le regioni dovevano attenersi e di conseguenza legiferare. Oramai sorpassata nei suoi indirizzi strategici, e interpretata in modo differente da alcune regioni, era destinata a essere messa da parte.
Viene redatta, quindi, la nuova legge quadro per il turismo (29 marzo 2001, n. 135) la quale ha l'obiettivo da un lato di eliminare le incoerenze verificatesi negli anni tra regione e regione e dall'altra di indicare le tendenze future del mercato turistico.
La "riforma della legislazione nazionale del turismo" stabilisce le funzioni e i compiti conservati dallo Stato in materia di turismo, i quali riguardano l'indirizzo, il coordinamento intersettoriale degli interventi statali e le attività promozionali svolte all'estero, aventi rilevo nazionale.
Queste ultime funzioni sono svolte dall'ENIT, Ente Nazionale Italiano per il Turismo. Il Bed & Breakfast non ha una regolamentazione nazionale specifica, tuttavia, in quanto attività che arricchisce e diversifica la ricettività turistica, è pienamente riconducibile agli obiettivi e finalità della legge n. 135/2001 "riforma della legislazione nazionale del turismo".
Dal punto di vista normativo, come già evidenziato in precedenza, non esistono a livello nazionale, provvedimenti riguardanti espressamente la formula del B&B. Sono state invece le singole Regioni ad individuare e sancire, con leggi proprie, le caratteristiche distintive dell'attività di Bed & Breakfast ed i requisiti minimi necessari per il suo svolgimento.
Il punto di partenza è rappresentato dalla L.17.05.1983 n. 217, "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica". Questa legge ha permesso alle singole regioni italiane di disciplinare la materia attraverso proprie leggi. E' la Legge della Regione Lazio del 29 maggio 1997 n. 18 che insieme con il regolamento di attuazione n. 160 del 3 febbraio 1998, ha dato l'avvio.
La mancanza di una normativa unificante a livello nazionale non costituisce un ostacolo decisivo allo sviluppo ottimale del B&B, che, con differenze minime fra una regione e l'altra, si sta ormai concretamente affermando.
Ai fini dello studio, il quale ha come oggetto un Bed & Breakfast situato nel comune di Barzanò in provincia di Lecco, ho deciso di prendere in considerazione esclusivamente la legge regionale della Lombardia. Inoltre, come è stato detto, le differenze tra le leggi regionali ci sono, tuttavia gli aspetti cardine sono comuni.

Legge regionale n. 15 del 16 luglio 2007
SEZIONE V Bed & Breakfast Art. 45 (Servizio di ospitalità turistica Bed & Breakfast)

  1. E' denominata Bed & Breakfast l'attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.
  2. La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo Bed & Breakfast che può essere affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
  3. L'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
  4. [L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile.]
  5. L'attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
  6. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.
  7. Il responsabile dell'attività è tenuto a registrare le presenze, comunicarle alla locale autorità di pubblica sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.
  8. Le tariffe, liberamente determinate, sono comunicate alla provincia competente. La provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di Bed & Breakfast comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione turistica. L'elenco è comunicato alla Regione.
  9. Il responsabile dell'attività è tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.

Fino all'entrata in vigore di questa legge i Bed & Breakfast in territorio lombardo erano regolati dalla legge regionale n. 12 del 28 aprile 1997.