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Dal marketing all'ospitalità familiare: Bed & Breakfast in Provincia Granda

di Valentina Bottero
Università degli Studi di Torino
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - Corso di Laurea Triennale in Scienze del Turismo

Relatore: Prof.ssa Laura Fina
Tesi di laurea di: Valentina Bottero
Matr. N.° 278838 - A.A. 2009/2010

2.1 - Gli aspetti legislativi che regolano questo mercato

Grazie all'avvento del Giubileo, nel 1997 la Regione Lazio ha portato sostanziali ed importanti modifiche alla legislazione che regolamenta i bed & breakfast, rendendola più accessibile e più chiara: da allora, infatti, quasi tutte le regioni hanno legiferato in materia e si è venuta così a creare la prospettiva di un panorama più delineato, ma soprattutto più consapevole.
In Piemonte, la legge regionale del 15 aprile 1985, n. 31 riguardante la "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" è stata integrata dalla Legge Regionale n. 20/2000 come segue:

Art. 1
1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale15 aprile 1985, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 15 bis (Esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato "bed and breakfast")

  1. I privati che, avvalendosi della loro normale organizzazione familiare ed utilizzando parte della propria abitazione, offrono saltuariamente un servizio di alloggio e prima colazione ("bed and breakfast") sono tenuti a presentare denuncia di inizio attività.
  2. La denuncia di inizio attività deve essere presentata al Comune territorialmente competente su modulo, conforme al modello regionale, fornito dall'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL).
  3. L'attività, che deve avere carattere di saltuarietà anche se per periodi stagionali ricorrenti, deve essere esercitata utilizzando non più di tre camere con un massimo di sei posti letto.
  4. Il periodo complessivo di apertura nell'arco dell'anno non può superare i duecentosettanta giorni, da articolarsi nel seguente modo:
    a) un periodo minimo di apertura continuativa di quarantacinque giorni;
    b) i rimanenti periodi devono essere di almeno 30 giorni ciascuno.
  5. I locali dell'unità immobiliare adibiti a fini ricettivi devono possedere la necessaria autorizzazione all'abitabilità che deve risultare da apposita autocertificazione presentata con la denuncia di inizio attività.
  6. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast", esercitata nei limiti di cui alla presente legge, non costituisce cambio della destinazione d'uso residenziale già in atto nell'unità immobiliare.
  7. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio.
  8. L'attività di "bed and breakfast" non necessita di autorizzazioni amministrative e la struttura, ritenuta idonea da parte del Comune a seguito di apposito sopralluogo, entra a far parte come tale dell'elenco previsto dall'articolo 15, opportunamente articolato per livelli di qualità sulla base dei criteri adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale elenco viene diffuso a cura dell'ATL competente per territorio.
  9. Ai fini della rilevazione statistica è fatto obbligo a chi esercita tale attività di comunicare alla Provincia, su apposito modello dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) fornito dalla stessa, il movimento dei turisti ospiti.
  10. L'esercente l'attività deve altresì comunicare all'ATL competente per territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, le caratteristiche dei locali ed i prezzi che intende applicare dal 1° gennaio dell'anno successivo, nonché l'articolazione del calendario di apertura. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre dello stesso anno.
  11. Secondo le leggi vigenti in materia di pubblica sicurezza, l'esercente è tenuto a comunicare giornalmente alla Questura, o all'ufficio indicato dal Questore, l'arrivo delle persone alloggiate mediante la compilazione di schede fornite dallo stesso ente; copia di tali schede deve essere conservata presso l'abitazione in cui viene svolta l'attività per gli eventuali controlli di pubblica sicurezza.
  12. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, fermo restando che, qualora l'attività venga svolta in più di due stanze, devono essere garantiti almeno due locali destinati a servizi igienici.
  13. L'esercente l'attività deve garantire:
    a) la pulizia quotidiana dei locali;
    b) la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
    c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
    d) la sicurezza alimentare dei cibi e delle bevande messe a disposizione per la prima colazione.
  14. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast", qualora usufruisca di eventuali contributi pubblici, deve avere una durata minima di dieci anni.
  15. La Regione Piemonte promuove, anche attraverso l'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte (ATR) e le ATL, l'incremento e la diffusione del "bed and breakfast", sostenendo l'attuazione di progetti finalizzati a migliorare l'offerta di tale servizio di ospitalità che riguardino in particolare:
    a) l'assistenza tecnica, la consulenza, l'informazione e la qualificazione degli operatori;
    b) la formazione di organismi associativi di servizio tecnico e/o contabile e/o di certificazione di qualità;
    c) la promozione della domanda mediante la predisposizione di opuscoli e cataloghi, centri di informazione e prenotazione, attività di comunicazione e pubblicizzazione, partecipazione a borse e fiere specializzate.