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Dal marketing all'ospitalità familiare: Bed & Breakfast in Provincia Granda

di Valentina Bottero
Università degli Studi di Torino
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - Corso di Laurea Triennale in Scienze del Turismo

Relatore: Prof.ssa Laura Fina
Tesi di laurea di: Valentina Bottero
Matr. N.° 278838 - A.A. 2009/2010

1.2 - Caratteristiche e requisiti

La formula del bed & breakfast si caratterizza per:

  • il numero ridotto di camere, rispetto a un albergo;
  • un contesto familiare che fa assaporare la dimensione della "casa";
  • la possibilità di entrare strettamente a contatto con la realtà del luogo in cui si soggiorna.

L'esercizio del bed & breakfast si svolge in locali ad uso residenziale, pertanto il requisito principale da possedere è l'abitabilità. In Italia, il bed & breakfast può avere al massimo tre camere da letto per gli ospiti (sei in alcune regioni) e non oltre i sei posti letto totali (dodici in alcune regioni).
Le leggi regionali stabiliscono anche la dimensione minima delle stanze e l'arredamento di base. Questo di norma comprende un letto, un comodino, una lampada, un armadio, uno specchio, una sedia, un cestino dei rifiuti, e una presa di corrente.
In Italia non esiste una normativa turistica univoca a livello nazionale per l'attività di bed & breakfast quindi è necessario fare riferimento alle leggi regionali.
Per quanto riguarda la Regione Piemonte, il Presidente della Giunta Regionale, il 27 novembre 2000 ha emanato la Circolare n. 9/TUC riguardante la prima attuazione dell'esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato "bed & breakfast".
La L.R. 13/3/2000 n. 20, che va ad integrare la L.R. n. 31/85 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" consente di offrire esercizio saltuario di ospitalità a turisti in case di civile abitazione, sede della propria residenza, e di utilizzare per questa attività un massimo di tre camere ed un totale di sei posti letto.
L'esercizio saltuario del servizio di Bed and Breakfast va svolto quindi esclusivamente nell'alloggio sede della propria abitazione mettendo a disposizione del cliente da una a tre camere e fornendo la prima colazione.

Residenza
La residenza è un vincolo fondamentale. L'esercizio dell'attività di Bed and Breakfast essendo un'attività saltuaria potrebbe altrimenti essere svolta in più appartamenti di proprietà, nella seconda casa in campagna, o in montagna, e pertanto trasformarsi in un'attività imprenditoriale. Non essendo indispensabile la Partita I.V.A., sembra quanto mai opportuno garantire che il servizio sia svolto come previsto dalla Legge in modo saltuario e non professionale.
Accertamento dei requisiti
Il Comune provvede alla presa d'atto per l'esercizio di B&B dopo aver accertato che sussistono i requisiti strutturali, nonché i requisiti soggettivi del titolare e ne trasmette una copia alla Regione.
L'accertamento dei requisiti strutturali viene effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella comunicazione di inizio esercizio effettuando un apposito sopralluogo.

Requisiti tecnici ed igienico-sanitari
Le abitazioni utilizzate per l'esercizio dell'attività di B&B devono possedere i medesimi requisiti tecnici ed attenersi alle stesse norme igienico-sanitarie previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale. Devono altresì essere rispettate le norme previste dalla L.R.31/85 modificata con L.R.34/88 ("Modifiche e integrazioni alle norme igienico sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere") e cioè:

Superfici delle camere da letto:
Le camere da letto devono avere una superficie minima di mq. 8 se con un posto letto e di mq. 14 se con due posti letto; per ogni posto letto in più la superficie minima della camera a due posti letto deve essere aumentata di mq. 6.
Per le strutture ubicate ad altitudine superiore a 700 metri, le superfici minime di cui al comma precedente sono ridotte a mq. 12 per le camere a due posti letto; per ogni posto letto in più la superficie minima delle camere a due posti letto deve essere aumentata di mq. 4.
Ciascuna camera da letto non può essere dotata di più di 4 posti letto.
In deroga ai limiti di superficie indicati ai commi precedenti è consentito aggiungere un posto letto nelle camere, nel caso in cui venga utilizzato da una persona di età inferiore a 15 anni.
Alle camere da letto si deve poter accedere comodamente senza attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
L'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.

Altezza e volume:
L'altezza minima delle camere da letto e delle unità abitative è quella prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.
Deve in ogni caso essere garantita un'altezza minima interna utile dei nuovi locali di metri 2,70, riducibile a metri 2,40 per i vani accessori.
Nei comuni montani al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55, ulteriormente riducibili a metri 2,40 per le strutture esistenti.
Nel caso di altezze non uniformi, ogni locale deve avere un'altezza media non inferiore ai limiti stabiliti ai commi precedenti.

Soppalchi
Qualora l'unità abitativa sia realizzata su due livelli mediante soppalco dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

a) l'altezza minima di ognuno dei due vani non deve essere inferiore a metri 2,20;
b) la superficie soppalcata non deve essere superiore al 50% della superficie totale;
c) il soppalco non deve interessare le superfici finestrate;
d) il volume minimo non deve essere inferiore a quello per unità abitative sistemate su un unico livello.

Servizi igienico-sanitari dei nuovi locali
I servizi igienico-sanitari annessi alle camere da letto possono comunicare direttamente con le camere stesse e devono essere dotati di ventilazione naturale o forzata meccanica; la ventilazione forzata deve avere un funzionamento che garantisca un adeguato ricambio orario d'aria, eventualmente modulato in due diverse intensità di estrazione, una minimale continua o a intermittenza temporale e l'altra intensificata al momento dell'utilizzazione del servizio.
I servizi igienico-sanitari comuni devono essere dotati di anti-wc, qualora si acceda direttamente da aree abitabili; sia il w.c. che l'anti w.c. devono essere dotati di ventilazione naturale o forzata.
Le pareti dei servizi igienico-sanitari devono essere rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile ed impermeabile, preferibilmente di piastrelle in ceramica.
I servizi igienico-sanitari privati o comuni delle camere da letto si intendono completi se dotati di w.c. con cacciata d'acqua, lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati.
Qualora l'attività venga svolta in più di due stanze, devono essere garantiti almeno due locali destinati a servizi igienici.

Servizi igienico-sanitari dei locali già esistenti
Qualora l'attività venga svolta in locali già esistenti, soprattutto negli edifici con caratteristiche di tipicità, in particolare nell'ambito di comunità montane, devono essere garantite, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio prevedendo la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.