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L'applicazione dell'Intelligenza Artificiale nella gestione dei Bed and Breakfast: vantaggi e criticità

di Elena Manzato
Università degli Studi di Padova
Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica
Corso di Laurea Triennale in Progettazione e Gestione del Turismo Culturale
Relatore: Prof. Nicola Orio
Anno Accademico 2024/2025

1.2 - Definizione di B&B e inquadramento normativo

La scelta della struttura ricettiva funge da base quando ci si appresta a visitare un luogo che non frequentiamo abitualmente: l’edificio per eccellenza, quando si immagina una futura vacanza, nell’immaginario collettivo è il tipico hotel, caratterizzato da camere standardizzate, servizi a pagamento e personale che si presta a garantire il funzionamento di ogni sua parte.

Nel corso degli anni il mercato turistico, la nascita e la consolidazione di altre strutture adibite alla ricezione dell’ospite, hanno portato con loro la necessità di definire e regolamentare anche le altre tipologie di strutture ricettive. Il Codice del Turismo si presta a fornire la corretta classificazione con cui vengono definite le quattro categorie principali per le strutture turistiche ricettive:

  • strutture ricettive alberghiere
  • strutture ricettive extra-alberghiere
  • strutture ricettive all’aperto
  • strutture ricettive di mero supporto

Viene ulteriormente introdotto un principio volto a tutelare la correttezza e la trasparenza dell’informazione nel settore dell’ospitalità. In particolare, è stato stabilito il divieto per i soggetti che non esercitano attività ricettiva, così come disciplinata dalla normativa vigente, di utilizzare nella propria denominazione sociale, nell’insegna o in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, inclusi i canali telematici, parole o espressioni, anche in lingua straniera, che possano indurre in errore circa la legittimazione allo svolgimento di tale attività.

Tale norma mira a evitare fenomeni di concorrenza sleale e a garantire la corretta informazione del consumatore, riducendo i rischi di confusione tra strutture effettivamente autorizzate e soggetti non legittimati. Il Codice del Turismo quindi si presta a identificare anche una serie di strutture ricettive che rispettano le regole per essere definite tali:

  1. gli alberghi;
  2. i motel;
  3. i villaggi-albergo;
  4. le residenze turistico alberghiere;
  5. gli alberghi diffusi;
  6. le residenze d’epoca alberghiere;
  7. i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
  8. le residenze della salute – beauty farm;
  9. ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie.

Sono strutture che forniscono il servizio di alloggio, ristorazione (con spazi sia per la preparazione del cibo che per il consumo da parte del cliente), pulizia della stanza (in alcuni casi, di interi piani trasformati in spazi simili ad un appartamento), servizio di lavanderia, bar e servizi aggiuntivi, in modo da rendere il soggiorno più confortevole. Spesso i servizi aggiuntivi forniti dall’albergo sono a pagamento.

La differenza principale tra le strutture alberghiere ed extralberghiere è quindi la quantità di servizi standardizzati che vengono proposti ed erogati ai clienti ed è proprio la quantità di servizi che ne determina la classificazione basata sulle stelle, che va da 1 a 5 stelle, definendone così aspetti come la dimensione della struttura, la qualificazione del personale e la qualità della struttura.

Il settore chiamato “extra-alberghiero” comprende invece tutte quelle strutture ricettive che non sono classificate come alberghi tradizionali. Il Codice del Turismo le raggruppa nel seguente elenco:

  1. gli esercizi di affittacamere;
  2. le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast;
  3. le case per ferie;
  4. le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
  5. le strutture ricettive - residence;
  6. gli ostelli per la gioventù;
  7. le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
  8. gli alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica;
  9. attività ricettive in residenze rurali;
  10. le foresterie per turisti;
  11. i centri soggiorno studi;
  12. le residenze d'epoca extralberghiere;
  13. i rifugi escursionistici;
  14. i rifugi alpini;
  15. ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

Nel panorama dell’ospitalità extra-alberghiera italiana, le tre principali forme di accoglienza diffusa sono rappresentate dagli affittacamere, dai Bed and Breakfast e dalle unità abitative ad uso turistico.

Il Bed and Breakfast si configura come una forma di ospitalità a gestione familiare, in cui il proprietario mette a disposizione un numero limitato di camere all’interno della propria abitazione, con l’obbligo di fornire la prima colazione.

Diverso è il caso degli affittacamere, che hanno natura imprenditoriale e possono avvalersi di personale dipendente, offrendo servizi aggiuntivi e una maggiore struttura organizzativa.

Le unità abitative ad uso turistico rappresentano invece una forma di accoglienza diversa, regolata dal Codice Civile e dalla normativa sulle locazioni brevi, senza erogazione di servizi tipici dell’ospitalità.

La necessità di creare un inquadramento normativo fonda le sue radici negli anni Novanta, quando le Regioni iniziano a emanare le prime leggi di settore, introducendo limiti strutturali, standard igienico-sanitari e obblighi amministrativi.

Ad oggi, i Bed and Breakfast sono considerati parte integrante dell’offerta turistica nazionale ed alcuni requisiti sono condivisi da tutte le Regioni, tra cui la presentazione della SCIA e la comunicazione degli ospiti tramite il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato.

La Regione Veneto riconosce i B&B come forma di ricettività extra-alberghiera e ne disciplina requisiti specifici relativi alla residenza del titolare, al numero massimo di camere e posti letto, alla destinazione d’uso dell’immobile e alla conduzione familiare dell’attività.

Il gestore della struttura ha in ogni caso l’obbligo di comunicare le generalità di chiunque soggiorni nella struttura attraverso il portale Alloggiati Web, entro i termini previsti dalla normativa.

I dati raccolti devono essere conservati per 5 anni presso il centro elettronico nazionale della Polizia di Stato e, in caso di mancata comunicazione, le sanzioni vanno da tre mesi di reclusione a una multa pari a € 206.