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Aprire un B&B in Sardegna

Aprire un B&B in Sardegna

I soggetti interessati a svolgere l'attività di B&B in Sardegna devono rivolgersi al Suape (Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia) del Comune competente per territorio per comunicare l'inizio di attività, attraverso la presentazione di una “dichiarazione autocertificativa” (modello da presentare: F-46).

Il Suape trasmette la “dichiarazione autocertificativa” di inizio attività all'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio il quale procederà all'iscrizione del B&B nell'apposito Registro regionale e all'attribuzione di un codice identificativo numerico (“codice IUN”) al B&B.

Il Suape, all'atto della presentazione della pratica rilascia una ricevuta automatica che ne attesta la presentazione e la presa in carico da parte del sistema. La ricevuta automatica, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati costituisce, a decorrere dalla data di presentazione (ossia a “zero giorni”), il titolo abilitativo per potere esercitare l'attività.

Informazioni su come fare per presentare la SCIA e chi contattare per richiedere assistenza

Come fare per Presentare la SCIA per aprire un B&B in Sardegna

PDF Scia per l'apertura di Bed and Breakfast in Sardegna

Modello F-46

Il Bed and Breakfast in Sardegna

Ecco i punti principali da conoscere per chi vuole aprire un B&B in Sardegna.

  1. Il Bed and Breakfast in Sardegna è definito come l'attività occasionale di ospitalità e somministrazione della prima colazione svolta nell'abitazione di residenza e domicilio abituale per mezzo della propria normale conduzione familiare da effettuarsi in non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e senza organizzazione in forma d'impresa.
     
  2. L'attività di B&B deve essere esercitata da persone fisiche esclusivamente in forma occasionale. Non è previsto un periodo di chiusura annuale. Non è consentito l'esercizio imprenditoriale dell'attività di B&B.
     
  3. L'attività può essere svolta da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale dell'immobile (conduttore o locatario, comodatario, ecc.), in tale ipotesi è necessario il consenso all'esercizio dell'attività da parte del proprietario dell'immobile o del titolare del diritto reale.
     
  4. L'attività deve essere esercitata nella casa di residenza anagrafica, che, come stabilito dalla normativa vigente in materia di anagrafe e dall'articolo 43 del Codice Civile, deve coincidere con il luogo in cui la persona vive abitualmente in modo stabile.
     
  5. Non è consentito somministrare cibi e bevande oltre la prima colazione.
     
    La Colazione
     
  6. La somministrazione della prima colazione costituisce elemento essenziale dell'attività e non può essere omessa. Il corrispettivo dovuto per la prima colazione deve essere compreso nel prezzo della camera.
    La prima colazione deve essere somministrata, a cura del titolare, dei suoi familiari o di eventuali collaboratori domestici, all'interno dell'abitazione in cui è esercitata l'attività. Non è consentito affidare a terzi la somministrazione della prima colazione e non è consentito l'uso autonomo della cucina agli ospiti.
    La preparazione, la manipolazione, la conservazione e la somministrazione della prima colazione non sono soggette alla disciplina vigente in materia di HACCP.
    La prima colazione deve comprendere almeno caffè, the, latte e prodotti da forno.
    Non è consentito usare fornelli o simili nelle camere per preparare o scaldare cibi.
     
    I Requisiti dei Locali
     
  7. L'attività di b&b può essere esercitata in unità immobiliari aventi i requisiti previsti per le case di civile abitazione e appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1; A2; A3; A4; A5; A6; A7, A8, A9, A11.

    I locali destinati all'esercizio di B&B, oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche essere dotati di almeno un locale bagno, composto di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente (bagno completo), ogni otto persone, o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare.

    L'altezza minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e l'accessibilità per i portatori di handicap dei B&B sono previste dai regolamenti edilizi comunali con riferimento alle case di civile abitazione.

    Requisiti delle Camere
     
  8. Le camere destinate agli ospiti, in numero massimo di tre, devono avere le seguenti dimensioni al netto di ogni locale accessorio:
     
    9 mq di superficie minima per la camera singola;
    14 mq di superficie minima per la camera doppia;
    4 mq di incremento di superficie per ogni ulteriore posto letto.

    Il numero massimo dei posti letto per camera è stabilito in quattro.

    Nelle camere può essere aggiunto un posto letto destinato a minori di dodici anni senza l'incremento di superficie di mq. 4.

    Il numero massimo di dieci posti letto, più un letto aggiunto per camera per minori di anni dodici, può essere raggiunto nel rispetto dei requisiti dimensionali di cui ai commi precedenti e dei limiti derivanti dalla disponibilità dei bagni.

    Nelle camere deve essere presente l'arredamento minimo costituito da letto, sedia e comodino per persona nonché armadio o complemento necessario alla sistemazione del vestiario, specchio, lampada e cestino rifiuti.

    Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.

    Servizi minimi da garantire
     
  9. Il B&B deve assicurare, oltre la somministrazione della prima colazione, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

    - pulizia quotidiana dei locali;
    - sostituzione di biancheria da camera e da bagno ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
    - fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento in caso di esercizio nei periodi in cui è prevista l'accensione degli impianti termici;
    - recapito postale e telefonico.

    L'attività deve essere svolta senza la fornitura di servizi aggiuntivi che esulino dalla ordinaria conduzione familiare. Non è consentita l'organizzazione di transfer, la vendita di escursioni e di biglietti di accesso a luoghi di cultura e spettacolo.

    È consentita la fornitura del servizio wi-fi.
     
  10. I B&B devono dotarsi di apposito segno distintivo.
     
  11. I B&B devono dotarsi di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti. L'assicurazione deve coprire tutti i possibili danni a cose e persone all'interno della struttura, delle aree/locali ad essa collegate.

    La polizza deve altresì prevedere l'assicurazione:

    - per la responsabilità ex art. 1783 e seguenti del Codice Civile;
    - per i danni o furti alle/delle auto dei clienti custodite nel parcheggio della struttura se presente.

     
  12. A seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività presso il competente SUAPE, ai B&B viene comunicata l'attribuzione dell'Identificativo Univoco Numerico (I.U.N.).

    Per la commercializzazione online delle strutture extra-alberghiere è obbligatoria l'esposizione dello IUN.
     
  13. I b&b sono soggetti alle seguenti comunicazioni obbligatorie:

    - comunicazione dei clienti alloggiati alla questura competente per territorio, ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, tramite il servizio del Portale Alloggiati, nei modi e nei termini previsti dalle specifiche disposizioni in materia;
    - comunicazione del movimento giornaliero dei clienti all'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio tramite il SIRED, secondo le modalità e i termini stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale;

    I B&B sono altresì soggetti alla comunicazione dei prezzi e delle attrezzature, ai sensi della Legge 25 agosto 1991, n. 284 e del successivo DM Turismo e Spettacolo del 16 ottobre 1991, secondo le modalità stabilite con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio

Approfondimento
La segnalazione obbligatoria degli alloggiati alla Polizia
Le comunicazioni obbligatorie dei B&B all'Istat e alle Regioni

Legge Regionale della Sardegna

L'Attività di B&B in Sardegna è regolata dalla Legge Regionale 28 Luglio 2017, n. 16 - Norme in materia di turismo e dalla Deliberazione n. 1/13 del 8.01.2019 (Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e della classificazione delle strutture ricettive della tipologia bed&breakfast).

Legge Regionale 28 Luglio 2017, n. 16
Allegato A alla Delibera G.R. n. 1/13 del 8.1.2019

Comunicazioni presenze obbligatorie Regione / Istat

I Gestori di B&B in Sardegna hanno obbligo di comunicare il movimento degli ospiti a fini statistici alla Regione. Tale comunicazione è resa obbligatoria dal programma statistico nazionale e viene trasmessa per via telematica attraverso il SIRED.

Informazioni SIRED

Le credenziali di accesso vengono richieste alla Regione, Assessorato del Turismo (competente a seguito del trasferimento delle funzioni dalle Province previsto dalla L.R.2/2016).

Elenco dei Referenti Territoriali cui richiedere le credenziali di accesso al SIRED