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Le comunicazioni obbligatorie dei B&B all’Istat e alle Regioni

Le comunicazioni obbligatorie dei B&B all’Istat e alle Regioni

Le disposizioni di legge e gli adempimenti obbligatori nell'esercizio di un'attività ricettiva

Il titolare di ciascun Bed and Breakfast deve obbligatoriamente comunicare gli andamenti turistici (arrivi e partenze) all'Istat. La rilevazione sul Movimento dei clienti consiste in una vera e propria osservazione svolta dall’Istituto Nazionale di Statistica, per ciascun mese dell'anno e per ciascun comune sulle presenze nelle strutture ricettive dei viaggiatori residenti e non residenti in Italia, distinguendo i primi in base alla residenza e i secondi in base al paese estero di residenza.

L'indagine per fini turistici risponde ai dettami normativi previsti dal Regolamento EU n.692 del 2011. Il sistema informativo regionale permette a tutti i soggetti titolari o gestori di un Bed and Breakfast di attuare, previa registrazione, l'invio telematico dei dati del mercato turistico.

Il servizio, quindi, permette di valutare e rilevare il movimento dei clienti nelle varie strutture ricettive.

Il responsabile di un B&B potrà accedere a tale sistema inviando una tradizionale mail al centro IAT (letteralmente: Informazione Accoglienza Turistica) del proprio comune di appartenenza, oppure all'Osservatorio Nazionale del Turismo, e ricevendo apposite credenziali di accesso.

La raccolta dati dei clienti risulta gratuita e facilmente raggiungibile da qualsiasi computer con postazione fissa o mobile, oltre che da notebook, smartphone o tablet, senza affidarsi più a moduli Istat cartacei ma alla raccolta informatizzata.

Il servizio telematico offerto da ciascuna Regione, quindi, consente di inserire con estrema semplicità le informazioni dei clienti all’Istat, e di provvedere anche alla comunicazione delle stesse alla pubblica sicurezza, al fine di agevolare i vari controlli territoriali (legge n.214 del 22 dicembre 2011).

Ogni Regione fornirà un apposito sistema informativo di elaborazione dati, ognuno con una propria denominazione: SPOT per la Puglia, SIRED per la Sardegna, Rilevatore Turistico Regionale per la Campania , Ross 1000 (ex Turismo 5) per la regione Reggio Emilia, Firenze, Prato e così via. Ogni interessato dovrà accedere tramite un account personale, formato da nome utente e dall'inserimento di una password, seguendo le indicazioni suggerite dal sito stesso.
 

Le comunicazioni obbligatorie agli Organi Intermedi

Ai fini dell'indagine, l'Istat si avvale degli Uffici di Statistica delle Regioni in qualità di Organi Intermedi. Conseguentemente, i dati sul movimento turistico di un Bed and Breakfast vengono comunicati da ciascun esercente agli Organi Intermedi (anche nel caso in cui in un mese non sia pervenuto nessun cliente).

L’obbligo di legge viene assolto tramite un invio telematico sia in materia di trasmissione e acquisizione dei dati sul flusso dei clienti (ex Modello Istat C/59), sia per la comunicazione dei prezzi offerti dalla struttura. Inoltre, ogni Regione, su precisa richiesta da parte dell'Istat, dovrà trasmettere l'elenco delle strutture che non hanno risposto all'indagine, dovendo necessariamente indicare denominazione, recapiti e classificazione.

A titolo esemplificativo, la Regione Emilia-Romagna a far data dal gennaio del 2016 rappresenta l’ente intermedio di rilevazione a favore dell’Istituto Nazionale di Statistica. Per agevolare la comunicazione dell'andamento turistico dei clienti, dal 1 febbraio del 2017 dispone nei confronti dei vari operatori turistici un determinato sistema informativo, qualificato: Turismo 5.

Nell'ambito delle azioni di sviluppo del sistema Turistico locale, l'applicazione Turismo 5 gestita dalla GIES risulta il software più diffuso adoperato già da varie regioni.

La divulgazione dei dati all'Istat potrà essere fornita anche attraverso Gestionali dedicati, o tramite il nostro sito, Bed-and-Breakfast.it. Nel primo caso, i Gestionali rappresentano programmi applicativi capaci di svolgere funzioni di gestione aziendale, assolvendo in egual misura all'onere delle comunicazioni obbligatorie poste a carico di ogni gestore di un B&B.

Nel secondo caso, la diffusione delle informazioni può avvenire anche attraverso il nostro portale. Il sito permette ad alcune regioni, in attesa di aggiungerne altre, di rispondere all'obbligo istituzionale della rilevazione turistica. Ciascun iscritto potrà usufruire di tale servizio collegandosi ad una sezione apposita della propria Area riservata, denominata “Alloggiati Web".

Oltre ciò, il titolare di un Bed and Breakfast dovrà obbligatoriamente trasmettere alle Regioni i periodi di chiusura e apertura dell'attività, i prezzi minimi e massimi del pernottamento e dei servizi offerti dalla struttura ricettiva.

Ciò viene predisposto sempre dalle leggi regionali. Ad esempio, in Campania l’obbligo è sancito dalla Legge Regionale n.22 dell'8 agosto del 2016 (art. 11 n. 11, lett. c, d, e n. 3 lett. a). Il responsabile di un B&B sarà libero di definire e offrire un determinato prezzario a ciascun cliente, ma dovendo sempre rispettare il minimo e massimo predeterminato dall’Ente regionale. La scelta può basarsi e variare in base ai servizi offerti, dalla grandezza della struttura e dalla posizione centrale o in alternativa periferica in cui risulta ubicata l’attività ricettiva.
 

Obbligo di risposta e tutela dei dati personali

L'art. 7 del decreto legislativo del 6 settembre del 1989 n. 322 e dal D.P.R. del 31 gennaio 2018 consolida un obbligo di risposta da parte di soggetti privati ed imprese. L'obbligo di comunicazione dei dati da parte di ogni gestore di B&B rientra nel settore industria, costruzioni e servizi, statistiche settoriali (elenco delle rilevazioni rientranti nel programma statistico nazionale 2017-2019).

Si prevedono sanzioni amministrative per tutti coloro che non adempiono correttamente agli obblighi di risposta sulle rilevazioni Istat.

Tutte le informazioni dovute obbligatoriamente risultano tutelate dal segreto statistico (art. 9 del decreto legislativo n.322 del 1989).

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 20 giugno 2003, modificato dal decreto legge n. 101 del 2018, i dati trasmessi potranno essere comunicati dai soggetti del Sistema Statistico Nazionale solo per scopi statistici e potranno essere parimenti impiegati per finalità di ricerca scientifica, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 7 del Codice di Deontologia per il Trattamento dei Dati Personali. Le predette informazioni, inoltre, saranno inoltrate in forma aggregata, in modo che non sia possibile l’individuazione dei soggetti che le hanno fornite. Ciascun responsabile del trattamento dei dati personali assicura la corretta esecuzione e il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, oltre a tutelare che sia resa agli interessati idonea informativa, secondo quanto fissato all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le rilevazioni statistiche ricoprono indubbiamente un ruolo fondamentale per il settore delle statistiche economiche, con la conseguenza che la compatibilità dei dati viene influenzata dall'evoluzione dei requisiti di classificazione che sostanzialmente definiscono i B&B e le varie strutture ricettive.
 

Leggi Regionali
 

Abruzzo

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2000/lr00078.htm
(L.R. n.78/2000)
 

Campania

http://www.regione.campania.it/assets/documents/lr5-2001-vigente
(L.R. n. 5/2011)
 

Calabria

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/06/21/003R0266/s3
(L.R. n. 2/2003)
 

Basilicata

https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_111151.pdf
(L.R. n.8/2008)
 

Lazio

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_turismo/tbl_evidenza/TUR_RR_08_07_08_2015.pdf
(L.R. n.13/2007 - Bollettino Ufficiale – n°73)
 

Liguria

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/06/24/000R0267/s3
(L.R. n. 5/2000)
 

Emilia Romagna

http://www.ebitnet.it/wp-content/uploads/2014/07/EMILIA-ROMAGNA-16-2004
(in riferimento all’art. 13, L.R. n.13/2004);
 

Piemonte

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l2000020.html
(L.R. n.20/2000)
 

Veneto

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi_storico/1999/99lr0049.html
(L.R. n. 49/1999)
 

Puglia

https://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/10180/74409/LEGGE%20REGIONALE%207%20AGOSTO%202013%2C%20N.%2027%20%C2%BFDisciplina%20dell%C2%BFattivit%C3%A0%20ricettiva%20di%20Bed%20and%20Breakfast%20%28B%26B%29%C2%BF
(L.R. n. 27/2013)
 

Sicilia

http://www.regione.sicilia.it/industria/use/Normativa/Norme_regionali/Leggi/LR_32_2000_attuazione_POR_%202000_2006.pdf
(art. 88, L.R. n. 32/2000)
 

Sardegna

https://www.regione.sardegna.it/j/v/86?c=72&file=1998027&v=9
(L.R. n. 27/1998)
 

Molise

http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/7B641057CDD5649DC1256C1D003116A1?OpenDocument
(L.R. n. 13/2002)
 

Marche

http://monet.regione.marche.it/bur/00/19.2402/leggi/2.html
(L.R. n.8/2000)
 

Umbria

http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=1554&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5&datafine=20010208
(L.R. n.2/2001)
 

Toscana

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/70140/Legge+regionale+42+2000/f862698d-1bda-4dc6-bf76-4a60ff6c31e5?version=1.0
(art. 55, L.R. 23/2000)
 

Valle d’Aosta

https://www.tuttocamere.it/files/regione/VALLEAOSTA_2000_23
(L.R. n. 23/2000)
 

Trentino Alto Adige

http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/archivio/files/ONT_2002-05-28_01326
(L.P. 15 maggio 2002, n.17)
 

Friuli Venezia Giulia

http://lexviewint.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2002&legge=2&ART=000&AG1=00&AG2=00&fx=lex#
(L.R. 05/07/1999, n. 17 abrogata dalla L.R. 16/01/2002, n.2 e successive modifiche)