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Aprire un B&B in Puglia

Aprire un B&B in Puglia

Per avviare l'attività di Bed and Breakfast in Puglia è necessario presentare al SUAP del Comune ove è ubicato l'immobile la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Regione Puglia.

La segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque deve contenere:

a) generalità complete del richiedente;
b) denominazione e ubicazione del B&B;
c) indicazione del titolo di disponibilità dell'immobile;
d) planimetria in scala dell'immobile indicante il numero delle camere, dei posti letto per ogni camera e dei servizi igienici, con l'indicazione di quelli destinati all'attività di B&B;
e) periodo di apertura e chiusura;
f) possesso, da parte dell'immobile, dei requisiti igienico-sanitari
e di sicurezza richiesti dalla normativa vigente;
g) sussistenza dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
h) iscrizione nel registro delle imprese, limitatamente alla tipologia di Bed and Breakfast imprenditoriale.

Il Bed and Breakfast in Puglia

Ecco i punti principali da conoscere per chi vuole aprire un B&B in Puglia.

  1. B&B non imprenditoriali
     
    La Regione Puglia definisce B&B a conduzione familiare l'attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi.
     
    L'attività di B&B a conduzione familiare è esercitata in un'unica unità immobiliare da chi vi dimora stabilmente per l'intero periodo in cui dichiara di svolgere attività di accoglienza.
     
    L'attività di B&B a conduzione familiare può essere fornita per un minimo di novanta e un massimo di duecentosettanta giorni l'anno.
     
    All'interno dei borghi e dei Comuni con popolazione residente non superiore a diecimila abitanti in base ai dati ufficiali disponibili, all'interno dei centri storici così come delimitati dagli strumenti urbanistici e all'interno dei borghi rurali di cui all'articolo 1 del regolamento regionale 22 marzo 2012, n. 6, l'attività di B&B può essere esercitata anche in unità immobiliari fisicamente distinte, lontane non oltre cento metri misurati nel più breve percorso pedonale possibile, fermo restando l'obbligo di dimora nell'unità abitativa principale.
     
  2. B&B Imprenditoriali

    Si definisce “B&B in forma imprenditoriale” l'attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio domicilio, fornisce alloggio e prima colazione in non più di sei camere e diciotto posti letto, anche avvalendosi della collaborazione di personale qualificato.

    L'attività di B&B in forma imprenditoriale è esercitata in un'unica unità immobiliare, ovvero in due unità immobiliari ubicate nello stesso stabile o in due stabili lontani tra loro non oltre cento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
     
  3. I locali adibiti a B&B devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico–sanitarie previste per l'uso abitativo dai regolamenti comunali vigenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative in materia di edilizia, di urbanistica, di pubblica sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
     
  4. Le abitazioni destinate all'attività di B&B hanno l'obbligo di esporre il marchio regionale identificativo per la tipologia di appartenenza, così come definito dall'articolo 11 della Legge Regionale del 7 Agosto 2013, n. 27.
     
  5. Altri Obblighi di chi esercita l'attività di B&B:

    a) esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di attività, nonché la capacità ricettiva massima e la copia della SCIA, nonché una dichiarazione di idoneità o meno della struttura abitativa a offrire ospitalità a persone diversamente abili;
    b) ottemperare agli obblighi di pubblica sicurezza;
    c) comunicare al Comune competente e all'Agenzia regionale Pugliapromozione, nel rispetto della normativa vigente, i prezzi minimi e massimi applicati per quanto concerne l'anno successivo e i periodi di attività;
    d) rispettare l'obbligo di comunicare all'Agenzia regionale Pugliapromozione il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Regione;
    e) esporre all'esterno il marchio regionale di cui all'articolo 11;
    f) rilasciare al cliente, al termine di ogni soggiorno, un documento fiscalmente valido in relazione alla tipologia di attività esercitata, comprovante l'avvenuto pagamento dei servizi resi;
    g) sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti paganti, limitatamente alla tipologia di B&B esercitato in forma imprenditoriale;
    h) esporre l'iscrizione nel registro delle imprese, limitatamente all'attività di B&B esercitato in forma imprenditoriale.

     
  6. Servizi e requisiti minimi obbligatori richiesti per svolgere l'attività di B&B:
     
    a) il “servizio bagno” deve essere autonomo rispetto alle esigenze della famiglia ospitante e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere;
    b) la superficie minima deve essere uguale o superiore a 8 metri quadrati per le camere con un posto letto, a 12 metri quadrati per le camere con due posti letto, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni posto letto in più. Le presenti norme prevalgono sui regolamenti edilizi e d'igiene comunali;
    c) pulizia quotidiana dei locali negli orari comunicati al cliente dal titolare o da persona da lui incaricata;
    d) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana e a ogni cambio dell'ospite;
    e) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
    f) somministrazione, esclusivamente in uno degli spazi familiari condivisi, della prima colazione, preferendo prodotti tipici e tradizionali, meglio se biologici o contraddistinti da marchi di tutela e/o di qualità. Nell'ambito della prima colazione possono essere offerti in aggiunta - e chiaramente indicati -, altresì, alimenti tipici locali elaborati con l'attenzione domestica normalmente in uso nel nucleo familiare del gestore. In tale circostanza, vi è l'obbligo di comunicare gli ingredienti utilizzati, avendo cura di sollecitare l'esplicitazione di intolleranze e allergie alimentari.

     
  7. La colazione - AI B&B pugliesi corre l'obbligo della somministrazione, esclusivamente in uno degli spazi familiari condivisi, della prima colazione, preferendo prodotti tipici e tradizionali, meglio se biologici o contraddistinti da marchi di tutela e/o di qualità.

Nell'ambito della prima colazione possono essere offerti in aggiunta - e chiaramente indicati -, altresì, alimenti tipici locali elaborati con l'attenzione domestica normalmente in uso nel nucleo familiare del gestore. In tale circostanza, vi è l'obbligo di comunicare gli ingredienti utilizzati, avendo cura di sollecitare l'esplicitazione di intolleranze e allergie alimentari.

→ L'interpretazione delle norme Europee e Locali sembrano escludere per tutti i B&B, imprenditoriali e non imprenditoriali, l'obbligo di avere un sistema di autocontrollo igienico HACCP [Link]

Approfondimento
La segnalazione obbligatoria degli alloggiati alla Polizia
Le comunicazioni obbligatorie dei B&B all'Istat e alle Regioni

Legge Regionale della Puglia

Legge Regionale del 7 Agosto 2013, n. 27 “Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)”

Legge Regionale Bed and Breakfast Puglia del 7 Agosto 2013, n. 27

Comunicazioni presenze obbligatorie Regione / Istat

Tutte le strutture ricettive (alberghi, B&B, case e appartamenti per vacanza, campeggi, ecc.) devono obbligatoriamente essere registrate al DMS Puglia e devono comunicare i propri flussi turistici (arrivi e partenze) usando SPOT.

Informazioni su SPOT, Registrazione, Manuali, Assistenza