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Aprire un B&B in Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano

Aprire un B&B in Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano

Chi intende esercitare l'attività di Bed and Breakfast in Alto Adige ne deve fare preventiva denuncia scritta al sindaco competente per territorio, indicando, oltre alle generalità, il numero e l'ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva, il rispettivo numero dei posti letto, nonché uno o più periodi di apertura, qualora l'attività non venga esercitata per l'anno intero.

Il sindaco deve vietare entro trenta giorni con provvedimento motivato l'esercizio dell'attività se i vani non sono conformi alle prescrizioni di natura urbanistica o sanitaria.

Contro i provvedimenti del sindaco l'interessato può proporre ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento stesso.

Informazioni su come fare per presentare la denuncia di inizio attività di Affittacamere / Bed and Breakfast in Alto Adige

Modulistica e Allegati

Il Bed and Breakfast in Alto Adige

Ecco i punti principali da conoscere per chi vuole aprire un B&B in Alto Adige.

  1. In Alto Adige, si può esercitare l'Affittacamere fornendo alloggio in non più di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale.
     
  2. Qualora l'attività di Affittacamere venga svolta in forma non imprenditoriale, utilizzando esclusivamente personale della famiglia, si può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande, senza doversi iscrivere negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, nè in elenchi o repertori similari.
     
  3. Gli Affittacamere in Alto Adige vengono classificati con dei “soli”.
     
  4. Il Gestore è tenuto ad esporre in un luogo ben visibile agli ospiti i prezzi minimi e massimi per le prestazioni offerte. I cartellini dei prezzi devono essere comunque affissi in ogni singolo piano in cui si trovano le camere o gli appartamenti. Ove invece i prezzi non siano uniformi per tutti gli appartamenti o camere, i cartellini dei prezzi devono essere affissi in ogni appartamento o camera.
     
  5. I prezzi minimi e massimi devono essere comunicati all'organizzazione turistica locale entro il 1° ottobre o il 1° marzo di ogni anno, con validità rispettivamente dal 1° dicembre e dal 1° giugno successivo. La mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità dell'ultima comunicazione inoltrata.
     
  6. Il Titolare è obbligato a segnalare gli alloggiati alla P.S.

Approfondimento
La segnalazione obbligatoria degli alloggiati alla Polizia
Le comunicazioni obbligatorie dei B&B all'Istat e alle Regioni

Legge Regionale dell'Alto Adige

Non esiste una vera e propria tipologia di “Bed and Breakfast” in Alto Adige, bensì esiste l'Affittacamere che è regolato dalla Legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 (Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie) e dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 27 agosto 1996, n. 32 (Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali).

Legge provinciale del 11 maggio 1995, n. 12
Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 27 agosto 1996, n. 32