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Affittacamere

Affittacamere

Gli affittacamere sono state in assoluto le prime strutture ricettive extralberghiere ad essere oggetto nel 1939 - per grazia di Dio e volontà della Nazione - di una specifica disciplina legislativa emanata da Vittorio Emanuele III, Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia (vedi legge n. 1111/1939, "Disciplina degli affittacamere").

Caratteristica principale di questa attività ricettiva, che condivide con i Bed and Breakfast, è che essa non comporta il mutamento di destinazione di civile abitazione per le unità abitative nelle quali è esercitata.

Numero di camere e di posti letto

In generale, gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nel quale sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate.

Questa definizione è presente in quasi tutte le normative regionali, sebbene fra di esse ci siano alcune differenze per quanto concerne il numero delle camere e la capacità ricettiva.

Alcune regioni si limitano ad indicare solo in 6 il numero massimo di camere (Emilia Romagna e Liguria) o di 7 (Basilicata); altre stabiliscono una capacità ricettiva di venticinque camere come nel caso della provincia autonoma di Trento oppure di sei camere, ma con una capacità ricettiva di 14 posti letto (Lombardia).

Gestione imprenditoriale o non imprenditoriale e periodi di apertura e chiusura

Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria, Piemonte e Sardegna prevedono specificatamente la gestione imprenditoriale.

Calabria, e Marche optano per considerare questa attività unicamente non imprenditoriale.

A tal proposito ricordiamo che il Ministero delle Finanze si è chiaramente espresso relativamente ai limiti imposti dalle Regioni per l'individuazione dell'imprenditorialità o meno di un'attività ricettiva extralberghiera, nella sua Risoluzione n. 155 del 13 ottobre 2000, in cui ha detto chiaramente all'Emilia Romagna che la distinzione fra un'attività imprenditoriale e una non imprenditoriale viene decisa dalle leggi dello Stato e non da quelle regionali. In particolare il ministero conclude la sua nota con le seguenti parole: “Si conclude inoltre che non influiscono in alcun modo, sul trattamento tributario applicabile, le condizioni di esercizio del bed & breakfast stabilite dalle regioni. (A.C.)”.

Le Marche specificano che si tratta di ospitalità condotta da privati che utilizzano abitualmente l’abitazione di residenza per offrire alloggio ed eventualmente servizi complementari.

Sia nelle Marche che in Calabria è stabilito l’obbligo per il titolare di essere presente nell’abitazione di residenza almeno per il periodo in cui l’attività stessa è svolta e viene esclusa la possibilità di offrire la somministrazione di alimenti e bevande.

La regione Calabria stabilisce inoltre un limite massimo al periodo del soggiorno che non può superare sette giorni. Eventuale deroga all’obbligo di permanenza di sette giorni può essere concessa per periodi determinati ed in occasione di particolari situazioni e per tutto l’arco dell’anno solare solo agli affittacamere che esercitano attività ricettive in località ricomprese in territori comunali privi di ricettività alberghiera.

A tal proposito ricordiamo che, secondo una recente sentenza del Tar del Lazio, i limiti imposti alle attività ricettive devono rispondere a specifiche esigenze di carattere generale. Il fatto di far concorrenza alle strutture ricettive alberghiere non lo è, e anzi, riconducono tali imposizioni nella violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato – violazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 59/2010, 3, co. 7, del d.l. n. 138/2011, 34 del d.l. n. 201/2011 e 1, co. 2 e 4, del d.l. n. 1/2012 – violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione – violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE e dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione.

Alcune regioni (Liguria, Toscana, Umbria, Piemonte) prevedono una gestione sia di natura imprenditoriale che non. In particolare, la Liguria prevede accanto alla gestione imprenditoriale anche una gestione a carattere occasionale o saltuario ed in questo ultimo caso ci può essere solo l’offerta della prima colazione. Inoltre, aggiunge che l’attività può svolgersi in due stabili separati purché siano situati ad una distanza inferiore a 150 metri.

La regione Toscana con il un nuovo Testo Unico sul turismo (L.r. 20.12.2016, n. 86) come modificato dalla L.r. 17.10.2017, n. 58 e dalla L.r. 18.5.2018 n. 24 ha specificato ulteriormente che la gestione imprenditoriale di un affittacamere comporta che uno stesso soggetto non possa gestire più di due esercizi nell’ambito del medesimo edificio, mentre la gestione in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza o il domicilio.

Sempre la regione Toscana, che include gli affittacamere, tra le strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, insieme ai Bed & Breakfast, alle case ed appartamenti per vacanze, ai residence, alle locazioni turistiche ed alle residenze d’epoca, ha stabilito i periodi di apertura delle stesse in annuali e stagionali:

  1. a) per aperura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare;
  2. b) per aperura stagionale, invece, un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove complessivi nell’arco dell’anno solare.

Anche la regione Piemonte con il nuovo regolamento regionale approvato con D.P.R. 8.6.2018, n. 4/R ha stabilito le modalità di esercizio ed i relativi periodi di apertura dell’attività extralberghiera stabilendo che per apertura annuale si intende un periodo non inferiore a duecentosettanta giorni complessivi nel corso dell’anno solare; mentre per apertura stagionale un periodo non inferiore a novanta giorni anche non consecutivi e non superiore complessivamente a duecentosettanta giorni nell’arco dell’anno solare. Per gli esercizi di affittacamere e di Bed & Breakfast esercitati in forma non imprenditoriale sono consentiti fino ad un periodo complessivo di apertura di duecentosettanta giorni e con un vincolo di apertura minima continuata di quaranta cinque giorni nel corso dell’anno solare.

La Classificazione

Nella maggior parte delle regioni non è prevista alcuna classificazione; altre fissano tali requisiti ma prevedono una classificazione in un’unica categoria, come Basilicata, Calabria, Campania.

Altre ancora contemplano una classificazione su tre livelli (Lazio, Liguria).

Il Piemonte ha invece previsto una classificazione da una a quattro stelle.

Il Veneto prevede una classificazione che va da due a quattro leoni alati.

Room & Breakfast, Locande, Pensioni, Guest House, Foresterie, Room Rental, Domo

Diciamoci la verità, chi conosce un po' di marketing sa benissimo che l'appeal della tipologia di "affittacamere" non regge rispetto a quella più attraente di "Bed and Breakfast". Senza considerare che nessuno cerca sui motori di ricerca "affittacamere", mentre le ricerche di Hotel, Agriturismo, Bed and Breakfast e Case Vacanza sono quelle che vanno per la maggiore.

È per questo che alcune regioni ne hanno ridefinito il nome in modo che diventi più accattivante.

La regione Emila Romagna ha introdotto la definizione di “Room & Breakfast” se si somministra almeno la prima colazione. In realtà, si è cercato di avvicinare il Room & Breakfast che somministra solo la prima colazione al B&B, stabilendo che non occorre l’autorizzazione sanitaria per la somministrazione e che è possibile avere anche solo l’angolo cottura, non essendo necessaria una cucina autonoma. Per il Room and Breakfast che somministra anche gli ulteriori pasti è, invece, prevista l’autorizzazione sanitaria. In realtà, l’espressione Room & Breakfast connota sicuramente solo un modo più accattivante per definire un’affittacamere.

Sempre in Emilia Romagna ci si può fregiare del termine “locanda” quando l’attività di affittacamere venga esercitata in modo complementare ad un esercizio di ristorazione, sempre svolta dallo stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria. Analoga definizione di locanda è prevista dalla regione Sardegna.

La regione Basilicata prevede, nel caso di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente alle persone alloggiate, che gli affittacamere possano avvalersi in aggiunta della denominazione di pensione.

La regione Lazio ha scelto di affiancare il termine affittacamere con quello di guest house (regolamento regionale 7.8.2015, n. 8, come modificato dal regolamento regionale 16.6.2017, n. 14), definendole strutture gestite in forma imprenditoriale dove vengono forniti servizi di alloggio ed eventualmente servizi complementari. Gli appartamenti da destinare a guest house o affittacamere non sono soggetti a cambiamento di destinazione d’uso ai fini urbanistici e rispettano i requisiti stabiliti per le abitazioni.

Anche la regione Lombardia (L.r. 1.10.2015, n. 27) ha fornito una nuova definizione di affittacamere, sostituendo di fatto il termine tradizionale con quello di foresteria lombarda, struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio e servizi complementari compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate. Inoltre, ha specificato che nelle foresterie alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.

Ai fini della promozione e commercializzazione dell’offerta di alloggi di foresterie lombarde, coloro che esercitano l’attività di affittacamere, possono continuare ad utilizzare tale denominazione solo in aggiunta a quella di foresteria lombarda.

La regione Piemonte contempla per gli affittacamere indipendentemente dal carattere imprenditoriale o non imprenditoriale dell’esercizio che possano assumere in alternativa la dizione di “room rental” o di guest house. È inoltre consentito di aggiungere la denominazione commerciale di “food and beverage” se viene offerto dal titolare, oltre al servizio di pernottamento, anche quello di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Inoltre gli esercizi di affittacamere, aventi la capacità ricettiva di tre camere e sei posti letto, se sono annessi ad un pubblico esercizio di ristorazione dello stesso titolare e sono ubicati in un complesso mobiliare unitario, possono assumere la denominazione di “locanda”.

La regione Sardegna ha adottato per gli affittacamere il termine di “Domo”.

Come aprire un Affittacamere

Per aprire un affittacamere bisogna presentare la SCIA presso gli uffici del comune competente (SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive).

Obblighi amministrativi

Tutti gli affittacamere hanno l'obbligo di comunicare gli alloggiati alla P.S. e di comunicare i flussi turistici alle Regioni/Istat.

Approfondimento

→ La segnalazione obbligatoria degli alloggiati alla Polizia
→ Le comunicazioni obbligatorie all'Istat e alle Regioni

Leggi Regionali

ABRUZZO - Informazioni dal sito della Regione
L.r. 28.4.1995, n. 75 Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere, come modificata dalla L.r. 29.12.2011, n.44, Legge Comunitaria regionale 2011 Art. 26 - Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di 6 camere ubicate in non più di 2 appartamenti mobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Caratteristiche strutturali edilizie ed igienico sanitarie, previste dai regolamenti comunali
BASILICATA - Informazioni dal sito della Regione
L.r. 4.6.2008, n. 6 Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità, come modificata dalla L.r. 4.3.2016, n. 5, Collegato alla legge di stabilità regionale del 2016 Art. 5, comma 8 - Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sette camere, ubicate anche in immobili differenti, nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, compresa la somministrazione dei pasti e delle bevande esclusivamente alle persone alloggiate; in tal caso possono avvalersi, in aggiunta, della denominazione di “Pensione”. L’attività di affittacamere ha carattere imprenditoriale e può essere esercitata in modo complementare all’esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.

Comunicazione dei prezzi, periodo di apertura della struttura

CALABRIA - Informazioni dal sito della Regione
L.r. 7.3.1995, n. 4 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri, modificata ed integrata dalla L.r. 27.11.2015, n. 20 e L.r. 5.7 .2017, n. 24 Art. 16 - Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano l'ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile.

Deroga all’obbligo di permanenza di almeno 7 giorni per periodi determinati ed in occasione di particolari situazioni oppure per tutto l’arco dell’anno nel caso in cui ci si trovi in territori privi di ricettività alberghiera

Comunicazione prezzi alla regione.

CAMPANIA - Informazioni dal sito della Regione
L.r. 24.11. 2001, n. 17 - Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere, come modificata dalla L.r. 7.8.2014, n. 16 e L.r. 8.8.2016, n. 22, Legge annuale di semplificazione 2016 Art. 2 - Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, gestite da privati, ubicate in non più di due appartamenti situati nello stesso stabile, purché singolarmente dotati di servizi igienici.  
EMILIA ROMAGNA - Informazioni dal sito della Regione

L.r. 28.7 2004, n. 16 - Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità

Delibera G.R n. 2186/2005 e n. 802/2007, come modificata dalla L.r. 23.12.2016, n. 25, Legge di stabilità 2017 e dalla L.r. 27.12.2017, n. 25, Legge di stabilità 2018

Art. 10 - Sono affittacamere le strutture gestite in forma imprenditoriale composte da non più di 6 camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nel quale sono forniti alloggio e servizi complementari. Room and Breakfast se si somministra almeno la prima colazione. Locanda nel caso in cui l’affittacamere sia complementare ad un esercizio di ristorazione. Esposizione prezzi
FRIULI VENEZIA GIULIA - Informazioni dal sito della Regione
L.r. 16.1.2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo, modificata ed integrata dalla L.r. 9.12.2016, n. 21, Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale,nonché modifiche a legge regionali in materia di turismo e attività produttive Art. 28 - Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di 6 camere per un massimo di 15 posti letto ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina situate in uno stesso stabile che forniscono servizio di alloggio comprendente: a) La pulizia quotidiana dei locali; b) La fornitura ed il cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente e comunque una volta alla settimana; c) La fornitura di energia elettrica, acqua gas e riscaldamento. Requisiti strutturali delle case di civile abitazione.
LAZIO - Informazioni dal sito della Regione

L.r. 6.8.2007, n. 13 - Organizzazione del sistema turistico laziale

Regolamento regionale 7.8.2015, n. 8, come modificato dal Regolamento regionale 16.6.2017, n. 14, Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

Art. 4 - Le Guest house o Affittacamere sono strutture gestite in forma imprenditoriale con l’offerta del servizio di alloggio ed eventualmente di servizi complementari composte da un massimo di 6 camere in non più di 2 appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile ed accessibili dal medesimo ingresso su strada e dotate di un soggiorno di una cucina o di un angolo cottura annesso al soggiorno. Dotate di un soggiorno, di una cucina o angola cottura annesso al soggiorno. Rispetto requisiti previsti per le abitazioni.
LIGURIA - Informazioni dal sito della Regione

L.r. 12.11.2014, n. 32 - Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche

Dgr 5.5.2017, n. 346

Art. 20 - Sono affittacamere le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di cibi e bevande in non più di 6 unità abitative costituite da camere ammobiliate ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione poste nello stesso stabile o in stabili situati ad un a distanza inferiore a 150 m. Possibilità di esercitare l’attività in maniera complementare ad un’attività di ristorazione se svolta dallo stesso titolare
LOMBARDIA - Informazioni dal sito della Regione

L.r. 1.10.2015, n. 27 - Politiche regionali in materia di turismo ed attrattività del territorio lombardo

Regolamento regionale 5.8.2016, n. 7 - Determinazione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie delle foresterie ai sensi dell’art. 37 della L.r. n. 27/2015

Art. 27 - Le foresterie lombarde sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di 6 camere con un massimo di 14 posti letto da chi anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate. Non è richiesto il cambio di destinazione d’uso per l’esercizio dell’attività e mantengono la destinazione urbanistica residenziale.

I locali destinati all’esercizio di foresterie devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico sanitarie previste per i locali di civile abitazione. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in maniera esclusiva alla famiglia o ad altro ospite. Ai fini della promozione e commercializzazione chi esercita attività di affittacamere può continuare ad utilizzare tale denominazione solo in aggiunta a quella di foresteria lombarda.

Obbligo di esposizione dei prezzi.

Rispetto delle normative in materia fiscale e di sicurezza.

MARCHE - Informazioni dal sito della Regione
L.r. 11.7.2006, n. 9 - Testo unico delle norme regionali in materia di turismo Art. 26 - Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di 6 camere con una capacità ricettiva complessiva non superiore a 12 posti letto ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati dello stesso stabile nelle quali è fornito alloggio avvalendosi della normale organizzazione familiare.

Non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande

Comunicazione dei prezzi Esposizione al pubblico dei prezzi praticati

MOLISE - Informazioni dal sito della Regione
Il Molise non ha previsto la tipologia Affittacamere nella sua legge
     
PIEMONTE - Informazioni dal sito della Regione

L.r. 3.8 .2017 n.13 - Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

Decreto Presidente GR. 8.6.2018, n.4/R, Regolamento regionale recante “Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico edilizi ed igienico sanitari”

Art. 3 - Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile e senza l’utilizzo da parte dell’ospite del posto di cottura o della cucina, nelle quali sono forniti il pernottamento ed eventuali servizi complementari tra cui la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate.

Gestione non imprenditoriale: il titolare non può gestire con carattere continuativo, sistematico e professionale più di due appartamenti ubicati nello stesso stabile dotati complessivamente di un massimo di tre camere e sei posti letto senza l’offerta alle persone alloggiate di alcun servizio aggiuntivo né della preparazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate fatta salva l’offerta di servizi di ospitalità quali la fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno e la pulizia della camere.

Gestione imprenditoriale: l’attività comporta che il titolare possa gestire con carattere continuativo, sistematico e professionale non più di due appartamenti ubicati nello stesso stabile dotati complessivamente di un massimo di sei camere e dodici posti letto fornendo il servizio di pernottamento e di eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, nonché i servizi di ospitalità turistica.

Comunicazione annuale delle caratteristiche e dei prezzi che l’operatore intende praticare nell’anno successivo e loro esposizione al pubblico. Polizza assicurativa per i rischi o danni derivanti da responsabilità civile versole cose, gli ospiti ed i terzi commisurata alla capacita ricettiva della struttura.

Destinazione d’uso residenziale.

PUGLIA - Informazioni dal sito della Regione
L.r. 11.2.1999, n. 11 - Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 217/1983, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro, come modificata dalla L.r. 18.2.2014, n. 6 e dalla L.r. 9.4.2018, n.13, Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche Art. 46 - Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di 6 camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare. L’attività di affittacamere necessita d’iscrizione nel registro delle imprese e può essere svolta in forma complementare all’esercizio di ristoro.
SARDEGNA - Informazioni dal sito della Regione

L. 28.7.2017, n. 16 - Norme in materia di turismo, come modificata dalla L.r. 14.9.2017, n. 21.

Determina 27.10.2017, n. 1031, Attribuzione Identificativo Univoco Numerico (IUN).

L.r. 12.8.1998, n. 27 - Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere integrazioni e modifiche alla L.r. 14.5.1984, n. 22

Artt. 16, comma 2 - Si intende per domo l’attività ricettiva di ospitalità ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non più di 6 camere ubicate in un’unica unità immobiliare o in non più di due appartamenti ammobiliati anche non situati nello stesso stabile, purché localizzati a non più di cento metri di distanza l’uno dall’altro nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono la pulizia dei locali e la sostituzione della biancheria almeno una volta la settimana e ad ogni cambio di cliente

Tale attività è obbligatoriamente iscritta nel registro delle imprese.

Obbligo di esporre i prezzi praticati ed i periodi di apertura e chiusura.

Polizza assicurativa per responsabilità civile verso i clienti.

SICILIA - Informazioni dal sito della Regione
L.r. 6.4.1996, n. 27 - Norme per il turismo D.A. 21.3.2017 Art. 3, comma 10 - Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di 6 camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nel quale sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.  
TOSCANA - Informazioni dal sito della Regione
L.r. 20.12.2016, n. 86 - Testo unico del sistema turistico regionale, come modificata dalla L.r. 17.10.2017, n. 58, Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione, e dalla L.r 18.5.2018, n. 24 - Disposizione in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche Art. 55 - Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di 6 camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.

L’affittacamere può essere svolta in forma imprenditoriale quando uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi nell’ambito del medesimo edificio. L’attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza o il domicilio.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati deve cessare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Gli affittacamere che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno assunto la denominazione di Bed & Breakfast e somministrano alimenti e bevande agli alloggiati, qualora intendano continuare l’attività di somministrazione, entro dodici mesi dalla data predetta provvedono: a) ad effettuare una comunicazione al Suap competente per territorio in caso di somministrazione solo della prima colazione; b) a presentare la Scia al Suap competente per territorio in caso di somministrazione di alimenti e bevande, con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast in forma imprenditoriale.

TRENTINO - Informazioni dal sito della Provincia
L.p. 15.5.2002, n. 7 - Disciplina degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica” come modificata dalla L.p. 15.11.2007, n. 20 Art. 31 - Sono esercizi di affittacamere gli esercizi ricettivi dotati di non più di 25 camere anche disposte in più appartamenti di uno stesso edificio o di edifici diversi comunque direttamente collegati tra loro, nei quali si fornisce alloggio nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande ad esclusione di quelle superalcoliche ed altri servi accessori.

Possibilità di somministrazione di alimenti e bevande eesclusivamente alle persone alloggiate.

Attività complementare rispetto agli esercizi per la somministrazione al pubblico di pasti tradizionali purché svolta dallo stesso titolare e nello stesso immobile: in tal senso non vale la disposizione precedente.

ALTO ADIGE - Informazioni dal sito della Provincia

L.p. 11.5.1995, n. 12 - Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie.

Decreto Presidente della Giunta provinciale 27.8.1996, n. 32.

Art. 1 - Servizio di alloggio in non più di 6 camere o 4 appartamenti ammobiliati ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale.

Somministrazione limitatamente alle persone alloggiate di alimenti e bevande e si deve destinare all’esercizio di tale attività prevalentemente persone appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi non sussiste l’obbligo di iscriversi al registro delle imprese.

Obbligo di esposizione dei prezzi minimi e massimi.

UMBRIA - Informazioni dal sito della Regione

L.r. 10.7 2017, n. 8 - Legislazione turistica regionale

L.r.12.7.2013, n. 13 - Testo unico in materia di turismo

Art. 20 - Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari in non più di sei camere poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale per un massimo di 12 posti letto. Gli esercizi di affittacamere possono essere gestiti in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale; in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l’attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.

Ciascuna unità abitativa è destinata all’alloggio di turisti esclusivamente nelle camere e non nella sua interezza. Gli affittacamere conservano le caratteristiche della civile abitazione e l’esercizio dell’attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d’uso delle unità abitative Non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

Polizza assicurativa per responsabilità civile verso i clienti

VALLE D'AOSTA - Informazioni dal sito della Regione
L.r. 29.5.1996, n. 11 - Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere, modificata dalla L.r. 4.8.2000, n. 23 e L.r. 23.5.2011, n. 12 e dalla L.r. 22.12.2017, n. 23, Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018-2020 Art. 14 - Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive nelle quali sono fornite alloggio ed eventualmente servizi complementari con una capacità ricettiva complessiva non superiore a 12 posti letto e composte da non più di 6 camere delle quali una camere configurata come monolocale di superficie minima pari a mq 17,50 al netto della superficie del bagno dotata di cucina autonoma.

Somministrazione di alimenti e bevande solo alle persone alloggiate.

Attività complementare rispetto all’esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.

VENETO - Informazioni dal sito della Regione

L.r. 14.6.2013, n. 11 - Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto come modificata dalla L.r. 30.12.2014, n. 45.

DGR 31.3.2015, n. 419 - Requisiti condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari.

DGR 27.5.2016, n. 780 - Disciplina delle strutture ricettive complementari.

DGR 14.12.2017 n. 2080 - Modificazioni ed integrazioni alla Dgr n. 419/2015

Art 29 ed art. 2, Dgr. n. 419/2015 - Gli alloggi turistici che sono composti da 1 a 6 camere ciascuna dotata di un massimo di 4 posti letto potranno assumere la denominazione aggiuntiva e sostitutiva di camere in ossequio ai vari sistemi di comunicazione commerciale.