My Cup Of Tea Bed&Breakfast, Microricettività al femminile
di Roberta Agliati
Politecnico di Milano, Scuola del Design
Corso di laurea in Design degli Interni
A.A. 20012/2013
Relatore: Valeria Iannilli
Laureanda: Roberta Agliati - matricola 763979
Corso di laurea in Design degli Interni
A.A. 20012/2013
Relatore: Valeria Iannilli
Laureanda: Roberta Agliati - matricola 763979
2.1.1 - Decreto Legge Regione Lombardia
Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 ) SEZIONE VI Bed & breakfast Art. 45 (Servizio di ospitalità turistica bed & breakfast)
- E' denominata bed & breakfast l'attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offr re un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.
- La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo bed & breakfast che può essere affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
- L'esercizio dell'attività di bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
- L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile.
- L'attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
- Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.
- Il responsabile dell'attività è tenuto a registrare le presenze, comunicarle alla locale autorità di pubblica sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.
- Le tariffe, liberamente determinate, sono comunicate alla provincia competente. La provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di bed & breakfast comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione turistica. L'elenco è comunicato alla Regione.
- Il responsabile dell'attivitàè tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.
Fino all'entrata in vigore di questa legge i Bed & Breakfast in territorio lombardo erano regolati dalla legge regionale n. 12 del 28 aprile 1997. Fino all'entrata in vigore di questa legge i Bed & Breakfast in territorio lombardo erano regolati dalla legge regionale n. 12 del 28 aprile 1997.