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My Cup Of Tea Bed&Breakfast, Microricettività al femminile

di Roberta Agliati
Politecnico di Milano, Scuola del Design
Corso di laurea in Design degli Interni
A.A. 20012/2013

Relatore: Valeria Iannilli
Laureanda: Roberta Agliati - matricola 763979

2.1.2 - Decalogo del B&B

Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 ) SEZIONE VI Bed & breakfast Art. 45 (Servizio di ospitalità turistica bed & breakfast)

  1. E' denominata bed & breakfast l'attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.
  2. La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo bed & breakfast che può essere affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
  3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
  4. L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile.
  5. L'attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
  6. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.
  7. Il responsabile dell'attività è tenuto a registrare le presenze, comunicarle alla locale autorità di pubblica sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.
  8. Le tariffe, liberamente determinate, sono comunicate alla provincia competente. La provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di bed & breakfast comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione turistica. L'elenco è comunicato alla Regione.
  9. Il responsabile dell'attivitàè tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.

Fino all'entrata in vigore di questa legge i Bed & Breakfast in territorio lombardo erano regolati dalla legge regionale n. 12 del 28 aprile 1997. Fino all'entrata in vigore di questa legge i Bed & Breakfast in territorio lombardo erano regolati dalla legge regionale n. 12 del 28 aprile 1997.