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La valorizzazione degli insediamenti produttivi nella regione siciliana: dai contratti d'area alle singole iniziative imprenditoriali

di Salvatore Molè
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
Facoltà di Giurisprudenza - Corso di Laurea in Scienze Giuridiche

Relatore: Chiar.mo Prof. Marco Sgroi
Tesi di laurea di: Salvatore Molè

1.4 - Natura giuridica

L'art. 2 del regolamento n. 447 contempla un fenomeno che comprende l'individuazione delle parti del territorio comunale e la loro destinazione agli impianti produttivi di beni o di servizi;

Allo scopo di risolvere il problema della denominazione da utilizzare per designare il fenomeno contemplato dall'art. 2, bisogna determinare la natura giuridica di tale fenomeno e ciò comporta la necessità di prendere in considerazione l'art. 7, comma 2, della legge 17 Agosto 1942, n. 1150, sostituito dall'art. 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, il quale stabilisce che il piano regolatore « deve indicare essenzialmente:

  1. la rete della principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
  2. la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
  3. le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
  4. le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo, o sociale;
  5. i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
  6. le norme per l'attuazione del piano ».

Nell'esame del comma citato la dottrina usa il termine « zonizzazione » per designare la « divisione in zone del territorio comunale », contemplata all'art. 2 del regolamento, ossia, più precisamente, la costituzione di una pluralità di zone, che nel loro insieme compongono l'intero territorio comunale . Secondo un autore che si è occupato specificamente dell'intreccio fra sviluppo imprenditoriale e governo del territorio, la zonizzazione consiste nell'esercizio di due poteri :« la prima potestà che si conviene denominare "potestà di individuazione della zona" consiste nella possibilità di individuare una parte del territorio comunale da destinare agli impianti produttivi, mentre la seconda potestà denominata "potestà di destinazione della zona" consiste nella possibilità di destinare la zona ad un uso specifico»; di esse è titolare il comune, che, mediante il loro esercizio reiterato, programma l'uso dell'intero territorio comunale. La stessa dottrina usa, invece, il termine « localizzazione » per disegnare la collocazione prevista di opere o impianti pubblici o di interesse pubblico in determinate aree del territorio comunale.

Bisogna, dunque, considerare che nel procedimento di formazione del piano regolatore generale e del programma di fabbricazione il comune deve eseguire la zonizzazione e che a tale scopo è titolare della potestà di individuare parti del territorio comunale (denominate « zone ») e della potestà di destinarle a determinati usi. La tipologia delle zone è stata determinata con l'art.2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (il quale ha introdotto la nozione di « zona territoriale omogenea») e comprende sei tipi di zona, fra le quali è compresa la zona contrassegnata con la lettera D, la quale consiste nelle « parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati », cioè comprende le porzioni di territorio comunale destinate in generale agli impianti produttivi.

Il comune quindi come già detto, ha la potestà di individuare parti del territorio comunale e di destinarle agli impianti produttivi. In particolare, l'art. 2 del regolamento stabilisce che, qualora l'individuazione delle aree da destinare agli impianti produttivi « sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante è approvata, in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 »; in base a questa disposizione, possiamo affermare che esistono due procedure per l'individuazione di aree da destinare agli insediamenti produttivi.

L'art. 6, comma 1 del regolamento 447/98 rubricato "la localizzazione di un impianto produttivo"nella sua parte terza, analizza il fenomeno della collocazione (o l'installazione) (prevista od effettiva) di un determinato impianto in un determinato luogo, cioè in una determinata parte o porzione della superficie terrestre; è opportuno precisare che la localizzazione di un impianto produttivo si qualifica «prevista» allorché si riferisce ad un impianto solo progettato, per designare la sua prestabilita collocazione in un determinato luogo; la localizzazione si qualifica, invece, «effettiva» allorché si riferisce ad un impianto già realizzato, per designare la sua concreta collocazione in un determinato luogo.

L'art. 6, comma 4 rubricato «localizzazione dell'impianto» e l'«individuazione delle aree ai sensi dell'art. 2 pone l'accento sulla differenza tra i due fenomeni. I fenomeni designati con le due denominazioni sono diversi dal punto di vista ontologico; inoltre, come risulta dalla disposizione in esame, tra i due fenomeni sussiste un preciso ordine logico e cronologico, dal momento che l'« individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi », cioè la zonizzazione per gli impianti produttivi, costituisce l'antecedente logico della « localizzazione di un impianto», cioè della collocazione di un determinato impianto in un determinato luogo, e deve precedere cronologicamente tale collocazione. Inoltre è opportuno notare che il legislatore, è consapevole del fatto che l'assetto della pianificazione urbanistica può essere incoerente con le esigenze concrete di sviluppo imprenditoriale, pertanto ha elaborato strumenti e procedure specificamente destinate a risolvere il problema (come si vedrà al capitolo 4 circa i presupposti di trasformazione del territorio con variazione degli strumenti urbanistici comunali).