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La valorizzazione degli insediamenti produttivi nella regione siciliana: dai contratti d'area alle singole iniziative imprenditoriali

di Salvatore Molè
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
Facoltà di Giurisprudenza - Corso di Laurea in Scienze Giuridiche

Relatore: Chiar.mo Prof. Marco Sgroi
Tesi di laurea di: Salvatore Molè

3.4 - I contratti d'area

Il Contratto d'Area costituisce lo strumento operativo, espressione del partenariato sociale, funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei settori dell'industria, agroindustria, servizi e turismo, attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati da validità tecnica, economica e finanziaria, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli. Ha la finalità specifica di recuperare, bonificare e riconvertire la produzione di vaste aree industriali dimesse attraverso la promozione di nuove attività produttive. Il contratto d'area deve inoltre indicare gli obiettivi da realizzare attraverso nuove iniziative imprenditoriali e gli interventi infrastrutturali connessi alla realizzazione e allo sviluppo delle iniziative stesse. Il contratto d'area, quindi, può essere attivato se esistono aree attrezzate per insediamenti produttivi e progetti di investimento per iniziative imprenditoriali che accrescano significativamente il patrimonio produttivo dell'area, e dell'intera regione. Tutto ciò può avvenire, e qui sta la particolarità della disciplina, anche in deroga a quanto stabilito in sede di pianificazione urbanistica, variando se necessario le destinazioni di zona.

Infatti l'art. 35 della legge 7/8/1997, n. 30, al comma 1 dispone:al fine di favorire il rapido avvio delle iniziative produttive previste dai patti territoriali e dai contratti d'area approvati dal CIPE sono ammessi insediamenti produttivi in verde agricolo, limitatamente ai singoli interventi previsti dai patti territoriali e dai contratti d'area già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo 6.Però la deroga di cui al precedente comma non si applica nelle aree di Parco e in quelle delimitate a riserva secondo la legislazione regionale vigente.

I soggetti coinvolti sono:

  • Soggetti sottoscrittori
    I contratti d'area sono sottoscritti dai rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali interessate, dagli enti locali territorialmente competenti, nonché da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai soggetti imprenditoriali titolari dei progetti di investimento proposti e dai soggetti intermediari che abbiano i requisiti per attivare sovvenzioni globali da parte dell'U.E. Il contratto d'area può essere sottoscritto da altri enti pubblici, anche economici, da società a partecipazione pubblica e da banche o altri operatori finanziari.
  • Responsabile unico
    Il responsabile unico del contratto d'area è individuato tra i soggetti pubblici firmatari dell'accordo ed ha il compito di coordinare, indirizzare e verificare l'attività dei responsabili delle singole attività ed interventi programmati. Il responsabile unico presenta una relazione semestrale sullo stato di attuazione del contratto evidenziando i risultati raggiunti e le azioni di verifica e monitoraggio svolte.