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La disciplina dei Bed and Breakfast in Italia

di Laura Camillo
Università di Verona
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture per il Turismo

Relatore: Prof. Lino Panzeri
Tesi di laurea di: Laura Camillo

3.1 - Riforma della legislazione nazionale del turismo

La Legge di riforma della legislazione nazionale (L. 29 marzo 2001 n. 135) ha abrogato e sostituito la Legge quadro preesistente (L. 17 maggio 1983 n. 217). L'obbiettivo primario di questa legge è quello di riordinare la legislazione nazionale allo scopo di adeguarla alle nuove esigenze del settore turistico.

Con l'affermarsi nel settore turistico dell'attività economica, accompagnata dalla necessità di una più precisa professionalità, lo Stato ha adottato apposite normative per regolamentare il settore. All'art. 2, comma 4, la Legge delega il Presidente del Consiglio dei Ministri ad emanare un decreto relativo alla definizione dei principi e degli obiettivi al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, tra cui la definizione degli standard minimi omogenei, a livello nazionale, per i servizi di informazione e accoglienza, per la tipologia e l'esercizio delle imprese turistiche, per la qualità delle strutture ricettive e dei servizi offerti e per l'esercizio delle professioni turistiche.
Con tale strumento il legislatore si riproponeva una maggiore omogeneità delle classificazioni delle strutture ricettive, che rimangono pur sempre di competenza regionale.

Questo decreto, che avrebbe dovuto essere emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge quadro, in realtà fu emanato solo un anno dopo la scadenza del termine. Questo ritardo determinò una sorta di conflitto istituzionale: nel frattempo, infatti, gli elementi costitutivi della nuova legge vennero a scontrarsi con i nuovi elementi di federalismo introdotti nella nostra Costituzione (solo qualche mese dopo l'emanazione della legge stessa) tramite la riforma del Titolo V.

Relativamente alle tipologia di attività ricettive, il d.p.c.m sottolina le piena libertà delle Regioni in merito alle relative definizioni, affiancando all'espressione «attività ricettiva» il riferimento più generico a «strutture e complessi con destinazione a vario titolo turistica-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico- alberghiere/redidences, casa e appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto formula della multiproprietà, compeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali», aggiungendo poi che le citate tipologie potranno assumere denominazioni aggiuntive, in relazione a specifici indirizzi regionali.

Ci si trova di fronte a una definizione ben diversa rispetto a quella della vecchia Legge-quadro del 1983 e nemmeno in questa definizione appare l'attività del bed and breakfast, ma delega le Regioni a denominare eventuali altre tipologie di strutture ricettive.
Analogamente, quanto agli standard minimi comuni delle attività ricettive sia di tipo imprenditoriale che non, il Bed and Breakfast rientra in queste ultime; il d.p.c.m ne affida l'individuazione alle Regioni e alle Province autonome, semplicemente impegnandole a che la definizione di detti standard avvenga «concordemente», fermo restando soltanto il rispetto di alcune esigenze connesse a interessi superiori, la cui tutela è rimasta dello Stato.

Le tipologie di strutture ricettive come già elencate dall'articolo 6 della legge n. 217 del 1983, la cui impostazione di fondo e le cui definizioni sono ancor oggi alla base della generalità delle leggi regionali vigenti, anche di quelle poche emanate dopo la riforma costituzionale del Titolo V, si possono suddividere in 3 categorie:

  • gli esercizi alberghieri, ovvero le strutture ricettive più note e tradizionali
  • gli esercizi paralberghieri, caratterizzati da peculiarità strutturali e/o dal fatto di servire servizi accessori particolari, anche in ragione del target di clientela cui si rivolgono, sono costituiti da motel, dai villaggi-albergo dalle residenze turistico alberghiere;
  • Le strutture ricettive extralberghiere la cui disciplina è stata completamente
    ridisegnata dalla Legge - quadro 1983, le quali erano precedentemente configurate dalla Legge 21 marzo 1958 solo come attività senza fini di lucro concernenti il turismo sociale. Esse si suddividono in: campeggi, villaggi turistici, case e appartamenti per vacanze, case per ferie e ostelli, esercizi di affittacamere e rifugi alpini.

La nuova legge n. 135 del 2001 ha dato una definizione delle imprese turistiche molto più ampia rispetto a quella prevista dalla vecchia Legge-quadro che si limitava a definire le imprese turistiche tutti quegli esercizi «che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici».
Nella nuova Legge vengono invece definite imprese turistiche «quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica».

La Legge di riforma include implicitamente le agenzie di viaggio e turismo nella disposizione generale sulle imprese turistiche e l'art. 7 comma 3, subordina l'esercizio dell'attività turistica alla iscrizione nel registro delle imprese.

Per quanto riguarda le attività professionali turistiche la prima legge quadro aveva definito svariate figure professionali collegate a quest'ambito, lasciando alle singole Regioni il compito di accertare il possesso dei requisiti per l'esercizio delle suddette professioni e di individuare eventuali altre figure specifiche. A differenza di quanto previsto dalla Legge - quadro 217/1983, la legge 135 del 2001 non introduce alcuna elencazione e non offre una definizione dettagliata delle singole figure professionali, ma si limita ad individuarne i caratteri generali.
E' a partire da questi ultimi anni che in diverse Regioni sono state introdotte nuove figure quali ad esempio l'accompagnatore naturalistico, la guida subacquea e l'assistente di turismo equestre, il cui esercizio è condizionato dal rilascio di un'autorizzazione regionale.

All'art. 3 la Legge 135 del 01 istituisce la "Conferenza nazionale del turismo" da tenersi almeno ogni due anni, alla quale sono chiamate a partecipare anche le associazioni dei consumatori, Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di TN e BZ, le associazioni imprenditoriali di settore, le associazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni pro loco, le associazioni ambientaliste, le associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo.
La Conferenza ha il compito di verificare l'attuazione delle linee guida previste dalla legge con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze di settore.

L'art. 4 prevede la redazione di una "Carta dei diritti del turista" redatta da parte del Ministero delle attività produttive, in almeno quattro lingue. é uno strumento di agevole consultazione che sintetizza tutti gli elementi essenziali della normativa vigente e contiene informazioni utili al turista in occasione dell'organizzazione di un viaggio o di una vacanza.

Un'altra innovazione introdotta dalla nuova Legge è quella contenuta nell'art. 5 riguardante la definizione di sistemi turistici locali, «quali contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate».

Detti Sistemi turistici costituiscono un modello originale di organizzazione del territorio per la valorizzazione delle risorse esistenti e la realizzazione di progetti innovativi di sviluppo dell'offerta turistica.