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La disciplina dei Bed and Breakfast in Italia

di Laura Camillo
Università di Verona
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture per il Turismo

Relatore: Prof. Lino Panzeri
Tesi di laurea di: Laura Camillo

3.2 - Norme che regolano i bed and breakfast

Dal punto di vista normativo, non esistono a livello nazionale provvedimenti riguardanti espressamente la formula del Bed and Breakfast. Il punto di partenza è rappresentato dalla Legge 17.05.1983 n. 217, "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica". Questa legge ha permesso alle singole regioni italiane di disciplinare e sancire la materia attraverso proprie regolamentazioni.
E' la Legge della Regione Lazio del 29 maggio 1997 n. 18 che insieme al regolamento di attuazione n. 160 del 3 febbraio 1998 ha dato l'avvio alla nuova regolamentazione. L'attività di Bed and Breakfast, in quanto attività che arricchisce e diversifica la ricettività turistica, è riconducibile agli obiettivi e finalità della Legge n. 135 del 2001 «riforma della legislazione nazionale del turismo» in particolare su alcuni punti:

  • favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione dell'equilibrio territoriale delle aree depresse;
  • tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
  • valorizza il ruolo delle comunità locali nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative e delle associazioni pro loco;
  • sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e dalla vocazione territoriale;
  • promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
  • promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.

La stessa Legge, nel successivo art. 2, riconosce il ruolo dei Comuni e delle Province nei corrispondenti ambiti territoriali, con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica e riconosce l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo di tale offerta.
Questi enti sono di rilevante importanza in quanto, per l'avvio dell'attività di Bed and Breakfast, è necessaria una denuncia al Comune di residenza, non strettamente necessaria in tutti i casi; la Regione Lazio ad esempio non richiede l'autorizzazione comunale, ma il titolare è tenuto solamente a comunicare l'avvio delle attività tramite un'autocertificazione.

Essendo le Regioni gli unici soggetti titolari di potestà normativa in materia di turismo, queste hanno ritenuto opportuno promuovere, tra le attività extra- alberghiere, anche il Bed and Breakfast ed hanno stabilito, con leggi proprie, chi può avviare l'attività, i requisiti che devono possedere le abitazioni e il modo in cui l'attività debba essere svolta.
L'art. 81 della Legge regionale del Friuli Venezia Giulia, ad esempio, indica come l'attività di Bed and Breakfast possa essere esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrano occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
Distigue inoltre gli esercizi di bed and breakfast in:

  • categoria "standard";
  • categoria "comfort";
  • categoria "superior";

Viene inoltre specificato come l'attività di Bed and Breakfast sia subordinata alla dichiarazione di inizio attività allegando un'autovalutazione ai fini della classificazione del Bed and Breakfast in una delle categorie di appartenenza previste.

Differenti sono le disposizioni della Legge Regionale del Piemonte, cui sensi della quale il vincolo della residenza è stato abolito ed pertanto è possibile svolgere attività di Bed and Breakfast anche in seconde case. Ovviamente, deve sempre essere garantita l'ospitalità e la presenza del titolare durante il periodo di esercizio. A differenza del Friuli Venezia Giulia, il Piemonte non classifica gli esercizi di Bed and breakfast ma fornisce delle informazioni precise relative all'ampiezza delle camere; queste devono infatti avere una superficie minima di 8 mq, se con un posto letto, e di 14 mq se con due posti letto.

Secondo la Legge della Regione Puglia, costituisce attività ricettiva di Bed and Breakfast l'offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti. Tale servizio deve comprendere: la pulizia quotidiana della camera e dei bagni, la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta, l'erogazione all'interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
é obbligatorio presentare la denuncia di inizio attività e comunicare al Comune i prezzi minimi e massimi.

Ancora diversa è la regolamentazione definita dalla Legge regionale del Veneto,27 in cui sono dichiarate «attività ricettive a conduzione familiare Bed and Breakfast» le strutture gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino a un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione. Questa attività può essere intrapresa solo in seguito a denuncia inviata al Comune tramite un modulo predisposto fornito dall'APT, che effetuerà un sopralluogo ai fini della rilevazione statistica della consistenza ricettiva.

Relativamente ai servizi minimi obbligari rientrano in quelli stabiliti:

  • un servizio di bagno anche coincidente con quello dell'abitazione;
  • pulizia quotidiana dei locali;
  • fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque due volte alla settimana;
  • fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento;
  • cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione