L'Agriturismo e il B&B: il caso del Lazio
Facoltà di Economia - Corso di Laurea in Scienze Turistiche
Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Silvia Scaramuzzi
Tesi di laurea di: Sara Romagnoli
A.A. 2007 /2008
5.3 - Il B&B nel Lazio: la legge n. 18 del 29 maggio 1997
La legge regionale n. 18 del 29 Maggio 1997 riguardante le " Norme relative alla disciplina e alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie", all'art. 8 regola l'attività di B&B.
L'art. 8, intitolato " Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione", stabilisce che rappresenta attività ricettiva di B&B l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali; inoltre stabilisce che il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo esclusivamente a chi è alloggiato cibi e bevande confezionate per la prima colazione senza alcun tipo di manipolazione.
La legge prevede un numero massimo di 3 camere e 6 posti letto e non indica un minimo o un massimo di giorni di apertura. Coloro che intendono esercitare questa attività devono comunicare in via preventiva all'ATP competente per territorio l'avvio dell'attività dichiarando con una apposita autocertificazione in carta legale:
- le generalità del richiedente
- l'ubicazione dei locali destinati all'attività
- il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici
- la descrizione dettagliata dell'arredamento
- la descrizione dettagliata dei servizi offerti
- il periodo di esercizio di attivita
- il possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
L'azienda provinciale provvede poi ad effettuare il sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività e le strutture ritenute idonee vengono inserite nell'elenco dell'ATP.