Dove vuoi andare?
Ospiti e camere
...
IT | Cambia lingua Preferiti Vicino a me Inserisci la tua struttura
Regioni Località turistiche Punti d'interesse Offerte Last Minute
B&B Day
primo weekend di marzo
Settimana del Baratto
terza settimana di novembre
BarattoBB
baratto tutto l'anno in B&B
BB25
25 Euro tutto l'anno
B&B Card
richiedila gratis
Come aprire un B&B Mondo B&B Blog Magazine Turismo Speciali Eventi Fiere Punti d'interesse Suggerisci un punto d'interesse Tesi universitarie sul B&B
(Guadagna 100 Euro)
Scopri i B&B migliori B&B Europa
FAQ e contatti Note legali, Cookie Policy, Privacy Area Riservata Gestori
Italiano English Français Deutsch Español

L'Agriturismo e il B&B: il caso del Lazio

di Sara Romagnoli
Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Economia - Corso di Laurea in Scienze Turistiche
Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Silvia Scaramuzzi
Tesi di laurea di: Sara Romagnoli
A.A. 2007 /2008

5.3 - Il B&B nel Lazio: la legge n. 18 del 29 maggio 1997

La legge regionale n. 18 del 29 Maggio 1997 riguardante le " Norme relative alla disciplina e alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie", all'art. 8 regola l'attività di B&B.
L'art. 8, intitolato " Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione", stabilisce che rappresenta attività ricettiva di B&B l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali; inoltre stabilisce che il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo esclusivamente a chi è alloggiato cibi e bevande confezionate per la prima colazione senza alcun tipo di manipolazione.
La legge prevede un numero massimo di 3 camere e 6 posti letto e non indica un minimo o un massimo di giorni di apertura. Coloro che intendono esercitare questa attività devono comunicare in via preventiva all'ATP competente per territorio l'avvio dell'attività dichiarando con una apposita autocertificazione in carta legale:

  1. le generalità del richiedente
  2. l'ubicazione dei locali destinati all'attività
  3. il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici
  4. la descrizione dettagliata dell'arredamento
  5. la descrizione dettagliata dei servizi offerti
  6. il periodo di esercizio di attivita
  7. il possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'azienda provinciale provvede poi ad effettuare il sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività e le strutture ritenute idonee vengono inserite nell'elenco dell'ATP.