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il TAR annulla i divieti del Regolamento sui B&B e Case Vacanza del Lazio

il TAR annulla i divieti del Regolamento sui B&B e Case Vacanza del Lazio

È stato bocciato il Regolamento della Regione Lazio riguardante le strutture ricettive extralberghiere che, entrato in vigore a settembre del 2015, aveva scatenato polemiche e innescato numerose proteste da parte di bed and breakfast, affittacamere e ostelli della Capitale.

Il TAR ha annullato, respingendone molti punti, il regolamento contenente, a detta del Tribunale Amministrativo, “passaggi discriminatori e sul filo dell'irrazionalità”. L'entrata in vigore del nuovo regolamento colpiva moltissime strutture estralberghiere di Roma, vitali per l'accoglienza dei turisti e dei pellegrini, a maggior ragione in occasione del Giubileo della Misericordia indetto dal Papa Francesco Bergoglio.

Le motivazioni del regolamento facevano riferimento alla necessità di combattere l'abusivismo e l'evasione fiscale nel settore extralberghiero della capitale, tuttavia, dietro a limitazioni troppo stringenti si intuiva la potenza delle lobby alberghiere di Confindustria e Confcommercio che da tali norme avrebbero potuto trarre solo vantaggio sia in occasione sia oltre l'Anno Santo.

Una delle norme più inique contenute nel regolamento, e oggi annullata dal TAR, prevedeva, per i B&B non non imprenditoriali, la chiusura di 120 giorni all'anno per la città metropolitana di Roma Capitale e di 90 giorni nei restanti comuni. La penalizzazione riguardava anche le case vacanza e gli appartamenti in affitto turistico che, se prima non avevano un obbligo specifico di fermo, avrebbero dovuto chiudere 100 giorni all'anno. Ci riferiamo sempre a realtà non gestite in maniera professionale.

Tra i punti rigettati anche quelli riguardanti i vincoli dimensionali in termini di metratura che comporterebbero onerosi obblighi di adeguamento delle strutture esistenti e quello riguardante il periodo di soggiorno minimo di 3 giorni nelle case vacanza che il regolamento aveva previsto.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, proposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato Antitrust, a fondamento della domanda di annullamento del Regolamento ha posto i seguenti motivi:

a) violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato – violazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 59/2010, 3, co. 7, del d.l. n. 138/2011, 34 del d.l. n. 201/2011 e 1, co. 2 e 4, del d.l. n. 1/2012 – violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione – violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE e dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione;

b) eccesso di potere sub specie del difetto di motivatone in relazione all'asserita giustificazione delle disposizioni sopra indicate.

Richiamando precedenti segnalazioni l'Autorità ha fatto rilevare come le disposizioni del Regolamento promulgato ad agosto 2015 integrassero specifiche violazioni dei principi concorrenziali nella misura in cui limitavano l'accesso alla ricettività extralberghiera e ne rendevano più difficile l'esercizio, senza effettive e correlate esigenze di interesse generale. Le disposizioni erano ingiustificatamente restrittive e più limitanti rispetto alla disciplina previgente, determinando indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche, non giustificate e perciò discriminatorie.

Qui il testo della sentenza: ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE LAZIO, 7 AGOSTO 2015, N° 8, RECANTE "NUOVA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE"

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