il canone SIAE e i B&B
ARTICOLO AGGIORNATO A QUESTO INDIRIZZO |
Abbiamo dedicato poco tempo fa un articolo al pagamento del canone RAI per i bed and breakfast.
Tra tasse, canoni e balzelli è difficile districarsi e così oggi vogliamo provare a fare un po' di chiarezza sul canone SIAE dovuto da B&B e Affittacamere alla Società Italiana degli Autori ed Editori e riguardante il versamento di una quota per i diritti d'autore su qualsivoglia opera d'ingegno.
Il canone SIAE è obbligatorio per tutti quegli esercizi a carattere imprenditoriale nei quali “per l'esecuzione a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso che è determinato periodicamente dall'accordo tra la Società Italiana degli Autori ed Editori e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente”. (Art. 58 della L. n. 633 del 22 aprile 1941).
Di fatto, e sembra assurdo, anche la suoneria d'attesa per una segreteria telefonica di un pubblico ufficio o di una azienda, è soggetta al pagamento dei diritti d'autore qualora i suddetti non siano scaduti.
Così come per il Canone RAI, il pagamento del quale riguarda anche i B&B che vengono considerati dalla Agenzia delle Entrate come attività imprenditoriali, anche il pagamento del Canone SIAE soggiace alle stesse regole. Vediamo un po' in cosa consistono e se esiste, nel rispetto delle stesse, il modo per non dovere versare questo ulteriore obolo.
La SIAE ritiene applicabile, secondo l'art. 58 della n. 633/1941, il canone ai B&B e agli affittacamere nei casi di presenza di televisori o altri apparecchi atti alla radiodiffusione all'interno delle stesse. Alla constatazione della detenzione di apparecchi tv o di radiodiffusione procedono i dipendenti della SIAE. Si tratta dunque di verificare in che modo possa essere inquadrata l'attività ricettiva di strutture di B&B e affittacamere in relazione a tale aspetto e quali pretese possano essere avanzate nei confronti della SIAE e di eventuali controlli.
Se per il canone RAI le disposizioni normative si attenevano all'ambito relativo alla somministrazione di servizi a scopo di lucro, continuativo o meno, per quanto riguarda il canone SIAE si prende in esame la definizione di Pubblico Esercizio come attività imprenditoriale sottoposta a speciale disciplina amministrativa di polizia. Sotto il profilo sostanziale di pubblico esercizio c'è sempre una attività privata continuativa svolta a scopo di lucro o organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. La peculiartà, nel caso dei B&B e di attività imprenditoriali destinate alla ricettività, è quella che tali esercizi sono sottoposti ad una ulteriore regolamentazione posta in essere dalle norme di pubblica sicurezza. La legge impone infatti all'esercente un particolare adempimento amministrativo che si concreta in un accertamento permissivo di pubblica sicurezza o in un obbligo di denuncia da parte del soggetto allorchè una determinata attività economica sia svolta mediante apprestamento di beni o servizi al pubblico direttamente incidenti sull'incolumità personale, sulla sanità fisica, sulla fede pubblica, sulla certezza dei traffici, etc...
Per verificare se il B&B rientra nella suddetta nozione si deve fare necessario riferimento al Capo II della L. n. 773 del 1931 (TULPS) che disciplina, ai fini della sicurezza, proprio gli esercizi pubblici. In particolare il 1° comma dell’art. 108 prevedeva testualmente che “Non si può esercitare l’industria di affitta camere o appartamenti ammobiliati o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza”.
Pur essendo stato abrogato tale comma dal Dpr n. 311/2001 - limitatamente alla previsione della necessaria preventiva dichiarazione all’autorità di pubblica sicurezza – la qualifica di pubblico esercizio non viene meno comunque per le attività in esso indicate. Le stesse attività infatti sono sottoposte alle altre norme del TULPS (ad es. proprio il II° comma dello stesso articolo prevede che il questore possa vietare in qualsiasi tempo ed in taluni specifici casi l’esercizio delle attività di cui al 1° comma, mentre l’art. 109 richiede, per poter consentire l’alloggio ai clienti, l’esibizione di un documento di identità e la comunicazione alla pubblica sicurezza da parte degli esercenti dei nominativi degli alloggiati entro le 24 ore).
Ciò premesso si può ragionevolmente affermare che il B&B, solo recentemente introdotto quale nuova forma di ricettività extralberghiera (Codice Turismo, allegato al decreto Legislativo n° 79 del 23 maggio 2011), possa ben rientrare nella nozione di “alloggio dato per mercede anche temporaneamente o a periodi ricorrenti” di cui al predetto I° comma dell’art. 108, e pertanto sia da considerare quale pubblico esercizio, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 58 della L. n. 633/1941 (legge SIAE).
A fronte di tali osservazioni, analogamente a quanto già indicato per il pagamento del canone RAI speciale:
a) i B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nella propria abitazione ma non nei luoghi destinati all’attività ricettiva (perciò non nelle camere destinate agli ospiti né nei locali comuni, come ad es. la stanza per la colazione) non devono pagare i diritti SIAE.
b) I B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nelle propria abitazione in locali che permettano la visione anche ai clienti (in locali destinati ai soli ospiti o in locali “promiscui”) dovranno pagare diritti SIAE.
c) Gli affittacamere che detengono uno o più televisori sono tenuti al pagamento dei diritti SIAE.
L’entità dei diritti, in assenza di una previsione normativa, dovrà essere stabilita previo accordo con la sede locale SIAE. I diritti variano infatti a seconda del numero dei televisori o comunque degli apparecchi idonei alla radiodiffusione.
In ogni caso prima di pagare o comunque prendere contatti con le sede locale della SIAE è necessario che i gestori valutino se effettivamente i televisori o comunque altri apparecchi radioriceventi sonori detenuti all’interno delle loro abitazioni siano allocati in posizione tale da permetterne la visione o l’ascolto ai clienti della propria struttura. Nel caso i televisori o gli altri apparecchi non siano presenti nei locali destinati all’alloggio ed alla colazione dei clienti, ma siano installati in locali ad uso esclusivo della propria famiglia, il B&B non è tenuto a pagare i diritti SIAE.