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CANONE RAI per B&B e Affittacamere

ARTICOLO AGGIORNATO A QUESTO INDIRIZZO

enlightened Il B&B e il Canone Rai

LE NUOVE REGOLE DEL CANONE RAI PER B&B E AFFITTACAMERE A QUESTO LINK

Purtroppo esiste una Legge Nazionale che impone di pagare un canone speciale RAI a chi detiene più apparecchi televisivi destinati a fini di lucro all'interno della propria abitazione. La legge viene applicata a diverse categorie “commerciali” tra le quali rientrano anche gli Affittacamere e i B&B. E i gestori di B&B si ribellano a quello che sembra un balzello iniquo rispetto ad una attività “occasionale” e “non professionale”.

Partiamo da qui nel fare il punto della situazione rispetto al pagamento del CANONE RAI ordinario o speciale che sia: “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni è OBBLIGATO al pagamento del canone di abbonamento”. Il pagamento del canone RAI è innanzitutto una imposta sul possesso di un apparecchio, non sul suo utilizzo. Cioè a dire qualora l'apparecchio non venisse utilizzato per il fine per il quale è stato progettato, il solo fatto di detenerlo comporta il pagamento del canone RAI. Questa norma è sancita dal R.D.L.21/02/1938 n. 246 (convertito in L. 4 giugno 1938, n. 880).

Per quanto riguarda le tipologie di canoni di abbonamento ne esistono due, ovverosia l'abbonamento ORDINARIO e l'abbonamento SPECIALE. Il primo è richiesto per la detenzione, nell'ambito familiare, di uno o più apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive; il versamento di tale abbonamento è unico e copre tutti gli apparecchi posseduti o detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie non esistono più i canoni sulle seconde case). L'abbonamento SPECIALE riguarda invece la detenzione di uno o più apparecchi televisivi in locali pubblici o aperti al pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare ovvero per scopo di lucro diretto o indiretto. Le tariffe per tale abbonamento sono fissate annualmente con decreto del Ministero delle Comunicazioni il quale prevede cinque differenti categorie per ciascuna delle quali è previsto il pagamento di un determinato canone annuale.

Fatta questa premessa sull’abbonamento Rai, necessaria per meglio comprendere la natura di tale imposta, si evince che per quanto concerne l’attività di affittacamere è certamente dovuto il canone speciale in quanto espressamente previsto dal Decreto Ministeriale, che identifica tale attività facendola rientrare nella categoria d) nel caso di possesso di un numero di televisori tra 1 e 10, e nella categoria e) nel caso di strutture ricettive con un solo televisore. Tutti gli esercenti l’attività imprenditoriale di affittacamere dovranno perciò, in caso di detenzione di apparecchi tv all’interno della loro struttura e previa richiesta di nuovo abbonamento presso la sede Rai competente, versare il canone speciale .

Per quanto riguarda invece il B&B, sia la legge sia il decreto ministeriale nulla dicono. La Rai ha interpretato tale silenzio facendo rientrare l’attività di Bed & Breakfast nella nozione di attività alberghiera (equiparandola a quella di affittacamere), ritenendo perciò che il possesso di apparecchi televisivi all’interno di tali strutture sia assimilabile alla detenzione di TV fuori dall’ambito familiare. A fronte delle osservazioni delle Associazioni di B&B con cui si specificava che nella quasi totalità dei casi l’esercizio dell’attività di B&B si svolge in case di residenza ed in ambito strettamente familiare (così come d’altra parte prescritto dalle norme regionali in materia), la Rai ha infatti ribadito che in tutti i casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettono la visione ai clienti, è dovuto non già il canone ordinario ma bensì quello speciale il cui importo è stabilito annualmente con decreto del Ministero delle Comunicazioni. La Rai ha precisato che, attesa la natura erariale del canone, la normativa succitata (R.D.L. n. 246/1938 e D.L.Lt. n. 458/1944) non può ritenersi derogata dalle leggi regionali in materia di B&B ed, in particolare, che il riferimento all’”ambito familiare” contenuto nell’art. 2 del citato D.L.Lt. ha un significato diverso da quello contenuto nella normativa regionale sui B&B: nel primo caso infatti starebbe ad indicare la detenzione dell’apparecchio televisivo per uso non privato mentre nel secondo caso si riferirebbe alla ricettività dei clienti all’interno della propria abitazione.

A supporto di tale valutazione la Rai ha fatto sapere che lo stesso Ministero delle Comunicazioni, con propria nota del 19 novembre 2004 n. 0020677, ha confermato per i B&B l’obbligo di corrispondere il canone di abbonamento speciale.

A fronte di tali osservazioni si ritiene perciò che: 

a) B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nella propria abitazione ma non nei luoghi destinati all’attività ricettiva (perciò non nelle camere destinate agli ospiti né nei locali comuni, come ad es. la stanza per la colazione) non devono pagare il canone speciale ma solo quello ordinario.

b) B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nelle propria abitazione in locali che permettano la visione anche ai clienti dovranno pagare il canone speciale come B&B.

c) B&B, con o senza partita iva i quali detengono televisori sia in locali destinati ai soli ospiti (camere) sia in locali destinati esclusivamente alla propria famiglia dovranno pagare sia il canone speciale sia quello ordinario.

Se è vero che, contrariamente ad una attività commerciale, l’esercizio di un B&B prevede una attività saltuaria di alloggio e prima colazione ed è, per definizione, una attività occasionale, non esercitabile come professione abituale, che viene svolta avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare (art 2, secondo comma L.R. 78/00), non si può tuttavia negare che, la televisione in camera o ubicata in una apposita stanza, se regolarmente funzionante, crei un valore aggiuntivo al soggiorno e quindi, sia in grado di realizzare un lucro diretto: una tariffa più elevata; ovvero indiretto se, ad esempio, ne viene solo comunicata l’esistenza a fini promozionali.

Di conseguenza, nel formulare l'eventuale l’interpello occorrerà soprattutto fornire una adeguata motivazione circa l’inesistenza di questo cosiddetto lucro diretto o indiretto e ci si potrà battere, con più successo, per l’apparecchio ubicato in stanze comuni alla famiglia ed ai turisti, rispetto a quelli sistemati nella singola camera autorizzata per l’ospitalità. Quindi, prima di pagare il canone speciale, è necessario che i gestori valutino se effettivamente i televisori detenuti all’interno delle loro abitazioni siano allocati in posizione tale da permetterne la visione ai clienti della propria struttura.

Nel caso i televisori non siano presenti nei locali destinati all’alloggio e alla colazione dei clienti, ma siano installati in locali ad uso esclusivo della propria famiglia, il B&B è tenuto a pagare il solo canone ordinario.

Qualora vi siano "obiettive condizioni di incertezza" nella normativa, il contribuente può rivolgere un quesito all'amministrazione finanziaria, che è tenuta a rispondere entro 120 giorni altrimenti si applica la regola del "silenzio-assenso".

RIASSUMENDO:

Pagano il canone normale:

a) B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nella propria abitazione ma non nei luoghi destinati all’attività ricettiva (perciò non nelle camere destinate agli ospiti né nei locali comuni, come ad es. la stanza per la colazione) non devono pagare il canone speciale ma solo quello ordinario. Pagano quindi il canone speciale.

b) B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nelle propria abitazione in locali che permettano la visione anche ai clienti dovranno pagare il canone speciale come B&B.

c) B&B, con o senza partita iva i quali detengono televisori sia in locali destinati ai soli ospiti (camere) sia in locali destinati esclusivamente alla propria famiglia dovranno pagare sia il canone speciale sia quello ordinario.

Nel 2012 per le ipotesi b) e c) occorre ricordare che il canone speciale è parametrato al numero di televisori posseduti (1 tv = 200,91 €; da 2v a 10 TV = 401,76 €) e, qualora il B&B abbia partita iva, potrà essere dedotto dal reddito d’impresa e la relativa IVA dell'abbonamento, dal conto IVA.

Qui di seguito alcuni LINK di approfondimento e i pareri legali:

ABBONAMENTI RAI

http://www.aibba.it/corpo.php?link=file/canone_rai.html

http://www.anbba.it/corpo.php?link=file%2Fcanone_rai.html

http://aaancora.blogspot.it/2009/11/il-canone-rai-per-i-bed-e-breakfast.html

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